È valida la disposizione con cui il testatore diseredi successibili “ex lege” non legittimari. Ma cosa accade se ad essere diseredato sia proprio un legittimario? Si analizza in breve la diseredazione, alla luce delle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità e degli spunti di riflessione forniti dalla dottrina più moderna

 

Introduzione alla diseredazione

Nel diritto romano il “pater familias” aveva il potere di escludere dalla successione i propri eredi necessari verso cui nutrisse risentimento: la diseredazione costituiva una sorta di sanzione civile di fonte privata. Nel nostro ordinamento un simile istituto non risulta ammissibile. Il testatore non può escludere dalla successione chi ha diritto alla quota riservatagli per legge e che, se non contemplato nel testamento e dunque “pretermesso”, può soddisfare i propri diritti esperendo l’azione riduzione. La diseredazione può perciò soltanto significare, secondo l’orientamento prevalente, esclusione dalla successione legittima di parenti che non siano legittimari. Si precisa che la sua ammissibilità nel nostro ordinamento non è sempre stata pacifica.

 

La teoria negativa

In senso contrario, in passato, si è in primo luogo osservato che non sarebbe consentito al testatore, nell’ambito dell’autonomia privata, derogare alle cause – tassative – di esclusione dalla successione previste dal legislatore in tema di indegnità[1] , ex art. 463 c.c. .

Un secondo argomento a sostegno della tesi negativa è sorto in sede di dibattito sull’ammissibilità, o meno, di disposizioni testamentarie negative o comunque non implicanti attribuzioni in senso stretto.

Secondo la più risalente giurisprudenza della Cassazione[2], esse non dovrebbero ritenersi ammissibili, sulla base del tenore letterale dell’art. 587, co.1, c.c.: il testamento è l’atto revocabile con il quale taluno “dispone” (in positivo), per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

La clausola diseredativa di un successibile “ex lege”, purchè non legittimario, sarebbe valida a condizione che dal testamento emerga la volontà, anche soltanto implicita, di attribuire le proprie sostanze ad altri soggetti: la diseredazione sarebbe quindi null’altro che un’implicita istituzione di erede a favore degli altri successibili “ex lege”.

Il testamento contenente la sola disposizione diseredativa negativa, se non affiancata da una disposizione positiva, anche soltanto implicitamente ricavabile dall’interpretazione della scheda testamentaria, sarebbe perciò invalido.

 

La tesi positiva

In realtà non convince l’argomento dell’istituzione implicita: l’erede testamentario è “heres scriptus” e la sua determinazione non può avvenire indirettamente, ricorrendo a fonti di designazione estranee al contenuto della scheda testamentaria.

Con una nota sentenza del 2012[3], la Suprema Corte ha, ad ogni modo, completamente mutato orientamento. In primo luogo, osserva, se è vero che il legislatore sembra accogliere la natura essenzialmente patrimoniale dell’atto di ultima volontà, è egli stesso a prevedere, al secondo comma dell’art. 587 c.c., l’efficacia delle disposizioni testamentarie di carattere non patrimoniale che la legge permette siano contenute in un testamento, purché contenute in un atto con la forma testamentaria, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale (esse, dunque, condividerebbero con il negozio di ultima volontà solo il carattere formale e non quello sostanziale).

Ne discende la validità del testamento che pure sia privo di una funzione attributiva.

L’espressione “dispone”, di cui al primo comma dell’art. 587 c.c., non andrebbe quindi letta nel senso di “attribuisce”, ma sarebbe più correttamente da ritenersi inclusiva anche della dichiarazione di non voler attribuire propri beni a determinati soggetti.

Esistono, tra l’altro, innumerevoli esempi di disposizioni a contenuto patrimoniale – della cui ammissibilità non è dato dubitare –  che non implicano attribuzioni in senso stretto ma sono genericamente rientranti nella nozione di “atto dispositivo” (tra le tante,  dispensa da collazione o imputazione, assegno divisionale semplice, onere testamentario, ripartizione dei debiti ereditari, divieti testamentari in sede di divisione)[4].

Dal tenore letterale dell’art. 587 c.c. non pare poi potersi desumere che la libertà del testatore di disporre delle proprie sostanze non possa manifestarsi anche in un “non volere disporre” di esse in favore di uno o più soggetti determinati.

Del resto, se si riconosce che il testatore possa disporre di tutti i suoi beni escludendo in tutto (cioè pretermettendoli) o in parte i successori legittimi, non si vede per quale ragione non possa, con un’espressa e apposita dichiarazione, limitarsi ad escludere un successibile “ex lege”, mediante una disposizione negativa dei propri beni.

“Escludere” equivale non all’assenza di un’idonea manifestazione di volontà, ma anzi ad una specifica manifestazione di essa, a contenuto negativo.

Per diseredare non è quindi necessario procedere ad una positiva attribuzione di beni né, sulla scorta dell’assunto per cui escludere equivalga a istituire, alla prova di un’implicita istituzione.

La clausola di diseredazione integra un atto dispositivo delle sostanze del testatore, espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, che può includersi nel contenuto tipico del testamento: sottraendo dal quadro dei successibili “ex lege” il diseredato, il testatore indirizza la concreta destinazione del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere, così restringendo la successione legittima ai non diseredati.

Il “disporre” di cui all’articolo 587, comma 1, c.c. può dunque includere non solo una volontà istitutiva e attributiva, ma anche una volontà destitutiva.

 

La diseredazione del legittimario

Occorre evidenziare che, secondo la dottrina tradizionale e ancora oggi prevalente, la diseredazione è ammissibile, però, solo in quanto significhi esclusione dalla successione legittima di parenti che non siano legittimari.

La diseredazione del legittimario sarebbe nulla per due ragioni di diritto: in primo luogo ex art. 457, co.3, c.c., secondo cui le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari; e poi ex art. 549 c.c., stante il divieto per il testatore di imporre pesi e condizioni sulla quota di legittima[5].

In realtà, è opportuno precisare, la Cassazione non ha mai affrontato direttamente la questione dell’ammissibilità della diseredazione di un legittimario, manifestandosi semmai solo implicitamente contraria. Il caso oggetto della pronuncia del 2012 riguardava, infatti, la diseredazione di parenti non legittimari.

A propendere, invece, per l’ammissibilità della diseredazione del legittimario è la più moderna dottrina civilistica[6]. Lo strumento di tutela che l’ordinamento accorda al legittimario diseredato (come del resto al legittimario leso o pretermesso) sarebbe l’azione di riduzione.

Andrebbero del tutto respinte, secondo tale orientamento, le due obiezioni a sostegno della tesi tradizionale, contraria alla diseredazione del legitittimario.

L’art. 457, co.3, c.c. andrebbe infatti interpretato solo nel senso che nulla e nessuno possa impedire al legittimario di agire in riduzione.

Non pare reggere neppure la seconda obiezione, fondata sul divieto ex art. 549 c.c., poiché non si vede come possa parlarsi di “pesi” sulla quota riservata dalla legge a un soggetto destituito.

Appare poi del tutto incoerente sanzionare in modo diverso due istituti – diseredazione e pretermissione del legittimario – perfettamente identici negli effetti: la prima con la nullità della clausola diseredativa; la seconda semplicemente accordando al legittimario pretermesso la tutela di cui all’azione di riduzione.

Sembra esserci, infine, un ulteriore argomento a sostegno della tesi permissiva, fornito dallo stesso legislatore con l’introduzione, nel 2012, dell’art. 448-bis c.c.: il figlio, anche adottivo, può escludere dalla successione (quindi diseredare!) il genitore (legittimario!) nei confronti del quale sia stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale per fatti che non integrino i casi di indegnità di cui all’art. 463 c.c..

 

Conclusioni

Pur condividendosi le argomentazioni della civilistica più recente, non pare comunque possibile concludere con certezza per l’ammissibilità della diseredazione del legittimario. Non almeno sin quando la giurisprudenza di legittimità non si sarà pronunciata sul punto o intervenga, in materia, lo stesso legislatore.

Ciò che può ritenersi invece ormai pacifico è che sia valida la disposizione negativa di diseredazione di parenti non legittimari.

Altrettanto indubbio è, inoltre, che la diseredazione abbia effetti solo nei confronti del soggetto nei cui confronti è effettuata e, pertanto, non escluda l’operatività della rappresentazione in favore del discendente legittimo del diseredato[7].

Discussa è anche l’ammissibilità di una diseredazione solo parziale[8]: cioè, in caso di concorso tra delazione testamentaria e legittima, ci si chiede se sia possibile, con un’espressa clausola diseredativa, escludere i soggetti istituiti eredi dalla successione legittima che eventualmente si aprirà sul patrimonio residuo.

Aderendo alla tesi prevalente, che nega l’ammissibilità della diseredazione del legittimario, è chiaro che le conclusioni divergano a seconda che il parzialmente diseredato sia o meno un legittimario: nel primo caso, la clausola “de quo” potrebbe essere un “peso” ex art. 549 c.c., dunque nullo, allorché il legittimario parzialmente diseredato non sia stato istituito erede in una quota non inferiore a quella spettantegli per legge.

Informazioni

S. Corona, La c.d. diseredazione: riflessioni sulla disposizione testamentaria di esclusione, in Riv. Not., 1992

A. Trabucchi, L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, in Riv.dir.civ.,1970

N. Lipari, Autonomia privata e testamento, in Studi dir. Civ. diretto da R. Nicolò e F. Santoro Passarelli, Milano, 1970

L.Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione legittima, in Trattato di diritto civile e commerciale, a cura di A.Cicu e F.Messineo, 6ª ed., Milano, 1999

V.Barba, La disposizione testamentaria di diseredazione, in Famiglia, Persone e Successioni, 2012

M.Bin, La diseredazione. Contributo allo studio del testamento, Torino, 1966

[1] S. Corona, La c.d. diseredazione: riflessioni sulla disposizione testamentaria di esclusione, in Riv. Not., 1992, p. 506.

[2]Corte di Cassazione, Sez. II Civile – Sentenza 20 giugno 1967, n. 1458.

[3]Corte di Cassazione, Sez. II Civile – Sentenza 25 maggio 2012, n.8352. Se ne riporta la massima: “1) È valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili; 2) La clausola di diseredazione integra un atto dispositivo delle sostanze del testatore, costituendo espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, che può includersi nel contenuto tipico del testamento: il testatore, sottraendo dal quadro dei successibili ex lege il diseredato e restringendo la successione legittima ai non diseredati, indirizza la concreta destinazione “post mortem” del proprio patrimonio.”.

[4] In tal senso, A. Trabucchi, L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, in Riv.dir.civ.,1970, p. 48; N. Lipari, Autonomia privata e testamento, in Studi dir. Civ. diretto da R. Nicolò e F. Santoro Passarelli, Milano, 1970, p. 240.

[5] L.Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione legittima, in Trattato di diritto civile e commerciale, a cura di A.Cicu e F.Messineo, 6ª ed., Milano, 1999, p. 22.

[6] V.Barba, La disposizione testamentaria di diseredazione, in Famiglia, Persone e Successioni, 2012, 763-777.

[7] Cass. 23 novembre 1982, n. 6339, in Giust. Civ. mass., 1982, 10-11.

[8] Per la tesi favorevole, M.Bin, La diseredazione. Contributo allo studio del testamento, Torino, 1966.