Che legame c’è tra criminalità organizzata e terrorismo? Vediamo come questi fenomeni sono simili e al tempo stesso diversi
Criminalità organizzata e terrorismo
Le forme di violenza che oggi conosciamo sono molte. Il clima che si respira in tante aree del mondo è pesante perché in tali contesti ci sono o organizzazioni criminali o organizzazioni terroristiche, se non addirittura organizzazioni ibride. Il crimine globale rappresenta per il diritto una difficile sfida. Le misure prese dai singoli Stati si rivelano parzialmente utili e in alcuni casi controproducenti di fronte a fenomeni complessi, siano essi interni o transnazionali. Criminalità organizzata e terrorismo sono le due forme di crimine che negli ultimi 50 anni hanno segnato i singoli Stati e le relazioni internazionali. In questo senso le forme di cooperazione a livello internazionale si sono moltiplicate a partire dal secolo scorso mediante lo strumento dei trattati nel rispetto dei principi di diritto internazionale. Una data spartiacque per il diritto penale internazionale è senz’altro l’11 settembre 2011. A partire dall’attacco alle Torri Gemelle si è dato spazio ad una logica utilitaristica di ispirazione statunitense all’interno del Consiglio di Sicurezza dell’ONU in cui si tende a giustificare considerevoli sacrifici delle libertà e dei diritti individuali in nome della difesa di una non meglio definita ‘sicurezza’. Quest’ultimo concetto in effetti è sempre stato particolare e oggi, specie se seguito dal termine ‘nazionale’, appare diverso da regione a regione. Si tratta quindi di individuare quali pericoli e quali minacce possano considerevolmente minare le basi dello Stato di diritto. La complessità della ricostruzione delle forme più gravi della criminalità è inoltre legata ad attori non meglio specificati, gruppi sovvenzionati e sponsorizzati da altri Stati e altre realtà criminali di difficile collocazione. Gli strumenti di lotta a questi fenomeni sono soprattutto punitivi se considerati nell’ottica dell’emergenza, del terrore e dell’atto di guerra, accompagnati da qualche legislazione nazionale e internazionale di tipo preventivo. Le misure di prevenzione infine subiscono duri colpi, specie se si tratta di misure di repressione preventiva come la tortura ed i c.d. target killings.
Gli atti che derivano dalla violenza umana sono di varia natura e possono avere effetti su larga scala. Da un punto di vista meramente psicologico le vittime di violenza sono bersaglio di un intenzionale atto malvagio: l’uso della violenza o la semplicità con cui si ricorre alla stessa è un messaggio chiaro. Per questo motivo la sicurezza e la fidatezza delle persone crollano e il luogo sociale di riferimento è pericoloso perché popolato non da minacce intrinseche (si pensi ai fenomeni naturali) ma da persone che minacciano la sicurezza. Questo è il concetto di violenza che intendo considerare qui. La sicurezza a cui faccio riferimento è da valutare in senso ampio e da non legato a determinati contesti. Al giorno d’oggi il numero di minacce, gravi e meno gravi, sono tante e a volte sono legate tra loro per svariati fattori. Con questo articolo mi impegno a valutare il rapporto di coesistenza tra criminalità organizzata e terrorismo, due fenomeni fortemente legati ai concetti menzionati fin qui: sicurezza, Stato, misure di contrasto, violenza.
La criminalità organizzata e il terrorismo presentano degli elementi di fondo molto diversi. In questo articolo non è presente un’analisi storica sull’insorgenza di queste categorie, inoltre i problemi legati a questi fenomeni sono numerosi. Ne cito uno: è difficile trovare una definizione generale di criminalità organizzata e di terrorismo. Ci sono infatti numerose fonti che offrono definizioni su questi fenomeni e che non è possibile riportare in questa sede. Ad esempio abbiamo una definizione di criminalità organizzata nel diritto internazionale nella Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale (UNTOC) all’articolo 2 (a):
““Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit;”
Possiamo adottare una definizione di terrorismo prendendo come punto di riferimento, tra le fonti disponibili, quella usata dall’FBI[1] per il terrorismo internazionale:
“Perpetrated by individuals and/or groups inspired by or associated with designated foreign terrorist organizations or nations (state-sponsored)”
Le ricerche che sono state compiute sono tante e sono variate nel tempo secondo le policies degli Stati. Ad esempio, tenendo in considerazione i fenomeni di criminalità organizzata e terrorismo, possiamo considerare che negli anni 30 del secolo scorso l’attenzione verso la criminalità organizzata negli Stati Uniti era totale mentre nulla nei confronti del terrorismo. Questo andamento della politica interna ed esterna americana invece si è capovolto con l’insorgenza e la pericolosità che il terrorismo internazionale potesse colpire i cittadini o addirittura in suolo statunitense. L’Italia invece ha avuto a che fare con situazioni più oscure, dove soggetti delle organizzazioni eversive adottassero strategie tipiche del terrore. Gli anni di piombo, pur noti per l’efferatezza e la violenza stragista di organizzazioni basate sull’estremismo politico, non rappresentano un periodo di indifferenza verso i fenomeni di criminalità organizzata. Inoltre, la compresenza dei fenomeni criminali di tipo organizzativo e terroristico non ha rappresentato un chiaro spaccato tra moda operandi del legislatore italiano. In particolare, le misure adottate hanno rappresentato interventi di tipo emergenziale sin dagli anni 70 fino ad arrivare al giorno d’oggi all’art. 416-bis c.p. per le c.d. “nuove mafie”. Tuttavia, ritornando ad un livello generale, è possibile individuare delle motivazioni e dei principi che muovono le organizzazioni criminali e le organizzazioni terroristiche.
Le organizzazioni criminali di solito:
- mantengono un passo profilo e in pochi casi fanno ricorso a azioni eclatanti
- scelgono attentamente i loro obiettivi
- mirano a contenere un sostanziale status quo e, nel caso in cui la situazione sia mutata o sia in procinto di cambiare, adottano le misure necessarie per riportare il controllo
- per la loro intrinseca natura operano come tali, ossia come gruppi; il membro di una società rispetta il codice interno dell’organizzazione
Le organizzazioni terroristiche al contrario:
- mirano ad ottenere un “bene morale”
- ambiscono ad essere riconosciuti pubblicamente
- colpiscono indiscriminatamente
- mirano al cambiamento delle società in cui operano
- le operazioni terroristiche sono eventualmente eseguite da singoli; si pensi ai noti “lupi solitari” (lone wolves)
Il prestigio criminale rappresenta un criterio “personale” dei due fenomeni. Per questo motivo si conoscono varie organizzazioni con storie diverse e del tutto specifiche e le cui ambizioni sono quelle di acquistare prestigio criminale. Non c’è una definizione di prestigio e potrebbe essere usato il concetto di fama e di rilevanza nel mondo criminale. Pensiamo al prestigio criminale di un certo cartello messicano il cui solo nome incuta timore o di una organizzazione criminale italiana o pensiamo a un gruppo terroristico particolarmente violento e spettacolare che si presenta come un punto di riferimento per organizzazioni minori e locali. Ogni organizzazione infatti ed è bene ricordarlo, pur collocata in un certo contesto, presenta propri elementi. Pertanto se è pur vero che il termine terrorismo può includere moltissime caratteristiche è altrettanto vero che il gruppo terroristico delle Tigre del Tamil (LTTE) che ha operato nello Sri Lanka è diverso da quello dei somali di Al-Shabaab.
I reati delle organizzazioni criminali e delle organizzazioni terroristiche
Nell’immaginario collettivo I reati posti in essere dai terroristi sono del tutto simili a quelli perpetrati da membri delle organizzazioni criminali. Tuttavia all’interno del mare magno delle organizzazioni criminali ce ne sono tante che non sono coinvolte in certe attività. È il caso della criminalità dei c.d. colletti bianchi (white collar) con cui si identifica una criminalità in cui professionisti di svariati settori si pongono al servizio di organizzazioni criminali o fanno ricorso alle proprie conoscenze per compiere attività solitamente riguardanti l’arricchimento personale. Al contrario le organizzazioni terroristiche sono geograficamente riconosciute in aree del mondo segnati da conflitti e “vuoti” statali e tutte accomunate dal tipo di attività. Gli attacchi terroristici comprendono infatti incendi, attentati dinamitardi e esplosivi (in particolare autobombe e attacchi esplosivi suicidi), dirottamenti e sequestri.
Il modus operandi della criminalità organizzata si riflette invece nel tipo di reati. In particolare possiamo citare per la criminalità organizzata:
- l’estorsione
- il traffico illegale (da intendere in senso ampio)
- il furto
- la contraffazione di documenti
- la corruzione
- il favoreggiamento dell’immigrazione e il traffico di persone
Per le organizzazioni terroristiche invece:
- l’incendio doloso
- l’attentato (in molti casi di tipo dinamitardo/esplosivo)
- il sequestro
- il dirottamento
Il novero delle attività è ampio ma è chiaro però che tali reati non rappresentano appannaggio esclusivo di una o altra organizzazione. Pertanto, se è vero che notoriamente la ‘Ndrangheta fa leva sulla corruzione e sull’estorsione è altrettanto vero che il sequestro di persone ha rappresentato tra gli anni 60 e 70 un’attività particolarmente redditizia per l’organizzazione. Dall’altra parte, gli attentati dei gruppi fondamentalisti islamici tra Afghanistan e Pakistan rappresentano una forma di puro terrorismo ma ciò non impedisce a questi gruppi di essere operativi nel traffico di eroina. E ancora le attività delle FARC sono supportate dalla coltivazione e dal traffico di cocaina e dai rapimenti ai fini di riscatto. Il confine quindi è labile ed è più che probabile che le attività delle organizzazioni criminali (di qualsiasi tipo) possano sovrapporsi.
Ad esempio, sul tema del finanziamento, la criminalità transnazionale e il terrorismo fanno ricorso a schemi comuni che riguardano:
- trasferimenti di denaro o sistemi di pagamento elettronici sono utilizzati per spostare denaro attraverso più giurisdizioni
- una varietà di attività criminali sono coinvolte come trafficanti e altri sindacati criminali
Questi punti rappresentano sostanzialmente le strategie di lotta al MLTF, un acronimo che indica, nella letteratura investigativa internazionale, il Money Laundering and Terrorism Financing. Diversi da Stato a Stato sono invece le misure di tracciamento del finanziamento delle organizzazioni criminali.
Una guerra senza fine
Infine, l’odierno crimine, intendendo qui sia la criminalità organizzata sia il terrorismo, è legato al sistema dei poteri legali pubblici e privati. Non ci si può più meravigliare delle variegate attività di finanziamento delle organizzazioni o dei complessi schemi di riciclaggio di denaro proveniente dalle attività illecite. Inoltre, sia a livello locale che internazionale i nuovi scenari delle tecnologie offrono nuove opportunità. Si pensi al reclutamento online di aspiranti membri di organizzazioni terroristiche come per l’ISIS/DAESH o all’uso di sistemi di comunicazioni criptati per l’acquisto e la vendita di sostanze stupefacenti. Questo è anche favorito dal vuoto che il diritto lascia, in particolare quello penale a livello internazionale, consentendo un vantaggio economico dei fenomeni criminali come mai prima d’ora. Per questo motivo a livello globale i fenomeni della criminalità organizzata e del terrorismo possono dislocare i loro investimenti nei paesi che consentono corruzione, sfruttamento del lavoro e devastazioni ambientali. E tutto questo causa danni diretti alla democrazia.
Informazioni
Le misure di prevenzione del terrorismo e dei traffici criminosi internazionali, Lorenzo Pasculli, Padova University Press, 2012
Associazioni di stampo corruttivo e politica di contrasto alla criminalità organizzata, Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, no. 1, Antonio La Spina, 2018
Criminalità organizzata e democrazia, Studi sulla questione criminale, Vol. no, no. 3 (settembre-dicembre 2010, Luigi Ferrajoli, Carocci Editore, 2010
https://news.un.org/en/story/2011/03/369112-growing-links-between-crime-and-terrorism-focus-un-forum (consultato il 5/03/2019)
L’asse del caos : criminalità organizzata e terrorismo, Coen Myrianne and Vincenzo Macrì, Roma, Aracne, 2013
Costa Storti, C. and Grauwe, P. : de (2012) Illicit trade and the global economy. Cambridge (Mass.) : London : MIT press. 2012. (CESifo seminar series)
In tema di criminalità organizzata invito a leggere l’articolo di DirittoConsenso sull’articolo 416 bis: http://www.dirittoconsenso.it/2018/06/07/l-articolo-416bis-del-codice-penale-italiano/

Lorenzo Venezia
Ciao, sono Lorenzo. Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi sul recupero dei beni culturali nel diritto internazionale e sul ruolo dell'INTERPOL e con il master "Cultural property protection in crisis response" all'Università degli Studi di Torino, sono interessato ai temi della tutela dei beni culturali nel diritto internazionale, del traffico illecito di beni culturali e dei fenomeni di criminalità organizzata e transnazionale.