A livello internazionale il riciclaggio di denaro è tema ricorrente e di impatto nonostante la poca attenzione che questo riceve se non in casi eclatanti, come quello dei Panama Papers

 

Cos’è il riciclaggio di denaro?

Il riciclaggio di denaro è un reato punito nella maggior parte degli Stati[1], disciplinato o incluso in numerosi trattati internazionali. Possiamo definirlo come un complesso di azioni necessarie per attribuire un’origine lecita a valori di provenienza criminosa: le azioni quindi sono illegali così come ciò che deve essere riciclato. Teniamo a mente che il riciclaggio genera forti distorsioni nel ciclo economico sia se le operazioni complessivamente opache siano tutte all’interno di uno Stato, oppure su scala internazionale. Uno schema di riciclaggio internazionale di denaro trova linfa vitale in apparati giudiziari corruttibili, funzionari compiacenti del settore pubblico, vuoti legali e inefficaci legislazioni antiriciclaggio. Teniamo inoltre presente che qui si userà riciclaggio con il solo fine di indicare il riciclaggio di denaro e non il riciclaggio di rifiuti, reato anche questo punito e che spesso è proprio legato al primo.

 

Il riciclaggio nel diritto internazionale

Il concetto di riciclaggio di denaro è collegato alla lotta contro il traffico internazionale di stupefacenti. Nel diritto internazionale infatti questa attività aveva portato all’elaborazione della UN Single Convention on Narcotic Drugs del 1961 così come la Convention on Psychotropic Substances del 1971.

La Risoluzione[2] dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1984 sollecitava il Consiglio Economico e Sociale che fossero esaminati gli elementi giuridici, istituzionali e sociali relativi a tutti gli aspetti della lotta al traffico internazionale di stupefacenti. A seguito di ciò, fu riconosciuto che il traffico di droga su scala globale comporta altre “attività antisociali” come la criminalità organizzata, l’associazione a delinquere, la corruzione, l’evasione fiscale ed altre. Ma tra queste attività non era incluso, sorprendentemente, il riciclaggio di denaro. Nonostante la volontà di molti Stati di voler includere il riciclaggio di denaro come attività delittuosa da inserire nella lotta al traffico internazionale di droga, fu solo con la Convenzione di Vienna del 1988 che venne introdotto la condotta criminale del riciclaggio di denaro.

Tuttavia l’attività di riciclaggio è punita solo in quanto conseguenza del traffico di droga, come indicato dall’art. 3, 1. (b) (i) e (ii):

(b) (i)  The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any offence or offences established in accordance with sub paragraph (a) of this paragraph, or from an act of participation in such offence or offences, for the purpose of  concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions,

(ii)  The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from an offence or offences established in accordance with sub paragraph (a) of this paragraph or from an act of participation in such an offence or offences;

 

In questo caso quindi gli sforzi contro il riciclaggio si sono ritrovati ridimensionati.

 

Gli sforzi contemporanei contro il riciclaggio

Grazie allo sviluppo di vari attori internazionali oggi si conoscono pratiche e intese di collaborazione volte ad una tendenziale volontà di arginare il riciclaggio. ONU, FATF, OSCE, UE si avvicendano in una incessante proliferazione di raccomandazioni, direttive, principi, trattati e convenzioni che gli ordinamenti statali recepiscono con più o meno solerzia.

Prendendo in considerazione gli sforzi contro il money laundering dello United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), la Law Enforcement, Organized Crime and Anti-Money-Laundering Unit è incaricata a implementare il Global Programme del 1997 contro il riciclaggio di denaro, i ricavi del crimine organizzato e il finanziamento del terrorismo (GPML), un programma che ha sviluppato modelli legislativi con il fine di assistere gli Stati nel creare sistemi antiriciclaggio. Nella valutazione dell’UNODC del GPML:

Through the Global Programme, UNODC encourages States to develop policies to counter money-laundering and the financing of terrorism, monitors and analyses related problems and responses, raises public awareness about money-laundering and the financing of terrorism, and acts as a coordinator of initiatives carried out jointly by the United Nations and other international organizations.

 

Tali modelli legislativi sono in continuo aggiornamento nel rispetto dei criteri del diritto internazionale e in conformità poi dei sistemi di civil law o di common law. Gli strumenti a cui bisogna fare riferimento in materia di riciclaggio sono la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale del 2000 (UNTOC – Convenzione di Palermo) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione del 2003 (UNCAC – Convenzione di Merida). Altrettanto importanti sono le Convenzioni di Strasburgo del 1998 e di Varsavia del 2005 sul riciclaggio, ricerca, sequestro, e confisca dei proventi di reato adottate nel Consiglio d’Europa, senza per ultimo dimenticare la portata innovativa prevista dalle convenzioni anticorruzione dell’OCSE e del Consiglio d’Europa, così come l’eccezionale corpo esistente in questa materia nel quadro dell’Unione Europea. La comunità internazionale sta fornendo un quadro istituzionale promosso da gruppi, comitati e organismi internazionali di controllo e supervisione sull’attuazione della presente regolamentazione internazionale che comprende disposizioni internazionali e criteri di soft-law. L’obiettivo è rafforzare l’attuazione delle misure normative adottate, poiché, unitamente alle misure nazionali, sono istituiti meccanismi di supervisione internazionale che forniscono anche importanti dosi di coordinamento e armonizzazione.

Passerò adesso all’analisi delle norme contro il riciclaggio di denaro stabilite dalla Convenzione di Palermo.

 

L’art. 6 e 7 della Convenzione di Palermo

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale (UNTOC) contiene due importanti articoli sul riciclaggio di denaro. Queste norme, come altre del trattato in questione, sono legate alla lotta del crimine organizzato transnazionale. Prima di passare all’analisi delle specifiche disposizioni, intendo richiamare quelle definizioni incluse dall’art. 2 dell’UNTOC che più interessano per l’argomento.

In particolare le definizioni di:

  • “Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets;
  • “Proceeds of crime” shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence;
  • “Freezing” or “seizure” shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority
  • “Confiscation”, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority

 

L’art. 6 disciplina per gli Stati parte l’adozione di leggi che puniscano il riciclaggio. In particolare devono essere prese misure quando il reato di riciclaggio è commesso tra più Stati o a livello internazionale e che riguardi l’occultamento dell’illecita provenienza del denaro usato per l’acquisto di una proprietà così come il concorso alla commissione del reato. Il tipo di disposizione che gli Stati devono implementare riguarda anche il riciclaggio operato dagli appartenenti alle organizzazioni criminali, non solo dai singoli. Inoltre, si raccomanda di fornire copia delle leggi adottate e successive modifiche al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

L’art. 7 invece invita gli Stati parte a istituire misure antiriciclaggio per istituti bancari e finanziari nonché per altri organismi attraverso cui potrebbero esserci delle operazioni di riciclaggio del denaro. Inoltre vengono richieste misure con il fine di individuare i vari metodi di riciclaggio, al cui risultato è necessario implementare l’identificazione dei clienti, la tenuta dei registri e la segnalazione delle operazioni sospette. È espressamente prevista la collaborazione e la cooperazione tra gli Stati per lo scambio di informazioni che possano riguardare casi di riciclaggio e che a tal fine siano istituite unità di intelligence specifiche. Gli ultimi due punti dell’articolo 7 invitano gli Stati a prendere parte alle linee guida delle organizzazioni regionali e internazionali contro il riciclaggio così come sviluppare programmi di cooperazione, di coordinamento tra le forze dell’ordine e l’istituzione di authorities di cooperazione finanziaria.

 

Il riferimento ad altre disposizioni per la lotta al riciclaggio

I due articoli sono collegati a molte altre disposizioni della Convenzione che riguardano la criminalità organizzata transnazionale:

  • l’art. 5 sulla punibilità per l’appartenenza ad un’organizzazione criminale,
  • l’art. 8 sul reato di corruzione,
  • l’art. 18 sulla mutua assistenza legale,
  • l’art. 23 sull’ostruzione alla giustizia,
  • l’art. 27 per la cooperazione tra le forze di polizia e,
  • l’art. 29 per l’assistenza tecnica e nello sviluppo di programmi di training per le forze dell’ordine con il fine, nel caso della lotta al riciclaggio di denaro, di creare intese volte alla lotta dei crimini economici come il riciclaggio.

 

Per quanto riguarda l’art. 29 più nello specifico, si tratta di sviluppare programmi volti per la rilevazione e il monitoraggio dei movimenti di proventi di reato, le proprietà, le attrezzature o altri strumenti e metodi utilizzati per il trasferimento, l’occultamento di tali proventi, nonché i metodi utilizzati per combattere il riciclaggio di denaro sporco e altri reati finanziari.

 

È possibile calcolare il riciclaggio?

Il fenomeno del riciclaggio non è precisamente inquadrabile. I dati concernenti i flussi di capitali riciclati si traducono in stime dal valore approssimativo e spesso disomogeneo. In tal modo è impossibile avere una visione globale del fenomeno.

Le cifre da quantificare sono difficili e, a conferma di ciò, riporto la posizione di Naylor (Beare, 2003):

Eppure nonostante la rapida diffusione a livello globale di leggi di antiriciclaggio e di confisca dei beni, nessuno conosce davvero quanto sia il guadagno illecito e la ricchezza criminale, o quanto siano distribuiti i guadagni o quanto (in particolare) sia deleterio il loro impatto nella società legale. Inoltre, nessuno può dire con assoluta certezza in che misura la strategia del follow the money sia utile e funzionale nei confronti degli obiettivi prefissati” (pag. 257)

 

Anche il Fondo Monetario Internazionale (IMF) afferma nel Measurement of International Capital Flow del settembre 1992 che non è possibile identificare i flussi di capitale associati alle attività di riciclaggio attraverso i propri database sui bilanci di pagamento, a causa del fenomeno del c.d. commingling. Questo è il fenomeno che impedisce la distinzione delle ricchezze di provenienza illecita da quelle di origine legale.

 

Cosa si può fare?

La comunità internazionale è diventata sempre più consapevole della minaccia che il riciclaggio di denaro pone. Gli stati non trovano gli effetti negativi dell’interdipendenza economica e della globalizzazione solo in termini di criminalità organizzata e riciclaggio di denaro. Essi riguardano in generale le questioni relative al benessere pubblico. Il fatto del coinvolgimento degli stati e delle società legittime in “affari sporchi” indica una necessità più ampia di regolamentazione del mondo finanziario.

Lo sviluppo contemporaneo di nuove misure per combattere il riciclaggio di denaro comprende sistemi per garantire la divulgazione delle transazioni finanziarie e di altre forme di sorveglianza elettronica. Un fenomeno quindi che, a prescindere da una puntuale definizione di stime comunque sconfortanti, dimostra una dirompenza senza eguali.

Informazioni

http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595371/IPOL_STU(2017)595371_EN.pdf

Sharman, J. C. (2011) The money laundry : regulating criminal finance in the global economy. Cornell university press (Cornell studies in political economy)

Beare, M. E. (2003) Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering and Corruption. Toronto, Ont: University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division

Parano, C. and Centonze, A. (2005) L’attività di contrasto alla criminalità organizzata : lo stato dell’arte. Giuffrè (Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata; 6)

Patalano, V. (2003) Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale. Torino : G. Giappichelli. c2003

Sulle modalità di riciclaggio di denaro si veda: http://www.dirittoconsenso.it/2019/05/02/alcuni-metodi-di-riciclaggio-di-denaro/

[1] La normativa italiana punisce il riciclaggio di denaro. Leggendo l’art. 648 bis c.p. infatti si comprende la natura di un reato plurioffensivo. In una pronuncia del 2013 della Cassazione si stabilisce che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell’aggirare la libera e normale esecuzione dell’attività posta in essere.

[2] Ris. 39/143