Potremmo dare per scontate le garanzie costituzionali del diritto penale. Tuttavia non è improbabile assistere ad una “violazione” di tali principi, giustificata dal fatto che il diritto penale tocca ambiti abbastanza delicati, tutelando il bene comune e gli interessi dei cittadini e dello Stato
Introduzione alle garanzie costituzionali del diritto penale
Il diritto penale è quella branca del diritto pubblico che regolamenta e disciplina le conseguenze ai fatti costituenti reato[1], ossia quei fatti e comportamenti a cui l’ordinamento giuridico ricollega delle sanzioni penali (ad esempio, la reclusione) a tutela dell’interesse dei cittadini e dello Stato. Numerose sono le garanzie costituzionali in ambito penale poste a tutela dei cittadini.
Tali garanzie tutelano i cittadini sia precedentemente alle indagini, sia durante le indagini e il processo, sia nella fase (eventuale) dell’esecuzione della pena.
Principio di non discriminazione e diritto penale
Senz’altro una delle più importanti garanzie (se non la più importante) è quella posta dall’art. 3 Cost., che stabilisce il principio di non discriminazione, stabilendo al primo comma che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Quello stabilito al primo comma è il c.d. principio di eguaglianza formale, secondo cui tutti i cittadini sono uguali, non vi sono cittadini diversi da altri per le proprie condizioni personali e sociali, oppure perché parlano altre lingue e sono di altre religioni. Da ciò discende una prima garanzia del soggetto: tutti sono uguali davanti alla legge, e quindi un soggetto non può invocare le proprie condizioni personali e sociali (ad esempio, il possedimento di un reddito elevato, oppure l’appartenenza ad una famiglia blasonata) per sfuggire alla giurisdizione dello Stato italiano.
La Corte Costituzionale[2], nella sua giurisprudenza, ha stabilito che la disposizione di cui all’art. 3 Cost. non si applica esclusivamente ai cittadini italiani, ma nei confronti di tutti gli individui, quali apolidi, stranieri e clandestini, in quanto diritto fondamentale dell’individuo.
Il principio di uguaglianza si impone anche nei confronti del giudice, e non soltanto nei confronti della Pubblica Amministrazione e del legislatore. Infatti, il giudice deve giudicare senza discriminazioni o favoritismi coloro che si trovano dinanzi ad egli, coloro che hanno commesso i medesimi reati.
Ordinamento interno ed ordinamento internazionale
Per dare il via all’analisi delle garanzie costituzionali del diritto penale si può stabilire come punto di partenza una precisa disposizione costituzionale.
L’art. 10 Cost. “apre” il nostro ordinamento a quello internazionale, stabilendo, al primo comma, che “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”.
La disposizione in questione fa riferimento al diritto internazionale generale, ossia quel diritto internazionale che vincola tutti gli Stati membri della comunità internazionale, a differenza del diritto internazionale particolare, che vincola soltanto gli Stati parte di un trattato internazionale.
Le norme internazionali generali sono automaticamente applicabili nel nostro ordinamento, e quindi non è necessario alcun meccanismo interno degli Stati per poter dare efficacia a tali norme. Quindi, le tutele penali riconosciute dalla totalità (o almeno dalla maggior parte) degli Stati membri della comunità internazionale (e quindi gli Stati esistenti in tutto il mondo), sono automaticamente efficaci anche nel nostro ordinamento, grazie all’art. 10, co. 1 Cost. Ma non tutte le norme entrano incondizionatamente nel nostro ordinamento.
La Corte Costituzionale infatti ha ribadito più volte che non possono entrare nel nostro ordinamento norme che siano in contrasto o deroghino ai principi fondamentali della Costituzione o ai diritti inalienabili della persona umana, anche se tali norme sono antecedenti all’entrata in vigore della Costituzione[3].
In definitiva, le tutele penali stabilite dall’ordinamento internazionale entrano, in via di principio, automaticamente nel nostro ordinamento, con la conseguenza che i giudici e il legislatore dovranno tenere conto di queste.
Vi sono poi quelle tutele che discendono direttamente dai trattati internazionali ratificati dall’Italia, quali la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), oppure la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Tali convenzioni producono effetti giuridici vincolanti per gli Stati membri che ne fanno parte, con la conseguenza che una loro violazione comporta l’instaurazione di un procedimento a carico dello Stato autore della violazione. In tali trattati internazionali, ratificati dall’Italia – e quindi produttivi di effetti giuridici e vincolante per l’Italia – vi sono alcune tutele in ambito penale, già presenti anche nella nostra Costituzione, come ad esempio il principio di irretroattività della norma penale, oppure il principio secondo cui la pena non deve consistere in trattamenti inumani e degradanti.
L’estradizione
L’estradizione è lo strumento attraverso il quale uno Stato consegna allo Stato richiedente un soggetto che abbia commesso, nel territorio di quest’ultimo, un reato oppure sia stato già condannato.
La nostra Costituzione, però, stabilisce che l’estradizione può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali (art. 26, co. 1 Cost.) e non è ammessa per i reati politici (artt. 10, co. 4 e 26, co. 2 Cost.).
Ma cosa si intende per reati politici? Essi sono quei reati commessi dallo straniero nel proprio Paese d’origine per ribellarsi al regime sussistente nel Paese, qualora tale regime non sia democratico, non liberale, dittatoriale, e comunque qualora tale regime non sia in linea con i diritti fondamentali dell’individuo (ad esempio, la libera manifestazione del pensiero, la libertà di stampa, la libera associazione etc.). Quindi, il soggetto che viene condannato nel proprio Paese d’origine per tali reati, e trova rifugio nel nostro territorio non potrà essere estradato.
Inoltre, non è ammissibile neppure l’estradizione verso Stati che ammettono, quale pena per il reato commesso dal soggetto, la pena di morte qualora tale pena sia vietata nell’ordinamento a cui si richiede l’estradizione, come l’Italia. L’estradizione in questo caso è possibile soltanto qualora lo Stato richiedente offra le garanzie di non applicazione della pena di morte, o almeno di non esecuzione della stessa.
Il diritto di difesa e il giusto processo
Proseguendo nell’analisi delle garanzie costituzionali del diritto penale bisogna citare gli articoli 24 e 111 della Costituzione.
Ai sensi dell’art. 24 Cost., la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Il diritto di difesa rappresenta, infatti, un diritto inviolabile dell’individuo in ogni Stato democratico, che non può essere annullato o limitato da alcuna norma.
Il diritto di difesa è da intendersi sia come assistenza professionale durante il processo, assicurata anche ai non abbienti (c.d. patrocinio gratuito), sia la partecipazione effettiva al processo, e la partecipazione al processo deve svolgersi in condizioni di completa ed effettiva uguaglianza tra le parti.
L’art. 111 Cost. è invece attento a porre in essere dei principi riguardanti il giusto processo, e quindi a tutelare il soggetto nella fase del dibattimento e dell’accertamento della commissione del reato. Difatti, la disposizione in questione stabilisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Per giusto processo si intende una serie di principi elaborati per la tutela del processato, quali la terzietà ed imparzialità del giudice; l’informazione tempestiva e riservata sulla natura ed i motivi dell’accusa;, la possibilità di difesa e la garanzia del tempo necessario per prepararla; la possibilità di farsi ascoltare ed interrogare dal giudice; la facoltà di audizione delle persone che rendono dichiarazioni favorevoli per l’imputato; la ragionevole durata del processo, in quanto una durata prolungata rappresenta un’ingiusta afflizione per chi lo subisce; l’assistenza di un interprete in caso di mancata comprensione della lingua impiegata nel processo.
Inoltre, ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità.
Le garanzie poste dall’art. 25..
Tra le garanzie costituzionali del diritto penale rientrano infine altre due importantissime disposizioni. Si tratta degli artt. 25 e 27 della Costituzione.
L’art. 25 Cost., al comma 2 stabilisce che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”, in linea con l’art. 1 c.p. e con l’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile.
L’analisi innanzitutto deve è da soffermarsi alla locuzione “nessuno” utilizzata dall’art. 25 Cost. Il termine viene adoperato dal costituente anche nel primo e nel terzo comma del suddetto articolo, in armonia con il principio di non discriminazione enunciato dall’art. 3 Cost., e il legislatore, pertanto, non può emanare leggi che costituiscono eccezioni.
Quanto al significato della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 25 Cost., essa riprende il principio del nullum crimen, nulla poena sine lege, contemplando uno dei principi cardine del diritto penale e, in generale, dei sistemi giuridici democratici e liberali di oggi, ossia il principio di legalità. Pertanto, il soggetto può essere punito per un suo comportamento soltanto qualora tale comportamento sia previsto come reato da una legge entrata in vigore anteriormente al fatto stesso.
Il principio di legalità, come si vedrà in seguito, non è previsto soltanto dalla Costituzione, ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla CEDU. Un principio di diritto penale quindi che trova riconoscimento su più livelli poiché esige una tutela assoluta: non è quindi un caso che sia una garanzia costituzionale del diritto penale.
.. e dall’art. 27 Cost. nel diritto penale
Quanto all’art. 27 Cost., al primo comma stabilisce che la responsabilità penale è personale. Ciò significa che nessuno può essere punito se non per un fatto commesso personalmente, e non per fatti commessi da altri. Da ciò deriva la non trasmissibilità della responsabilità penale, tanto è vero che la responsabilità penale si estingue con la morte dell’agente. Inoltre, a differenza di quanto accade in ambito civilistico, è da escludersi una responsabilità oggettiva, ossia quella responsabilità che sorge in capo ad un soggetto solo per il fatto di coprire una determinata situazione, senza che possa essere ad egli ricondotto il fatto, sia direttamente che indirettamente: si pensi, ad esempio, ai genitori che sono responsabile del fatto illecito commesso dal figlio minore ancora convivente con essi ex art. 2048 c.c. In materia penale ciò non è possibile, poiché la responsabilità penale sorge esclusivamente da un proprio comportamento e non da quello di altri.
Al secondo comma dell’art. 27 Cost. è previsto che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, sino quindi a prova contraria. Vige, pertanto, nel nostro ordinamento il principio di non colpevolezza, superando quindi l’impostazione tipica dell’età moderna, ove, invece, vi era la presunzione di colpevolezza piuttosto che di innocenza. L’indagato, dunque, non è da considerarsi colpevole se non dopo che è intervenuta una condanna definitiva, che si ha o con il passaggio in giudicato di una sentenza di primo o secondo grado (appello), oppure con la pronuncia della Corte di Cassazione, che rappresentanza il “terzo grado” e quindi giudice di ultima istanza, e pertanto si è colpevoli quando non è più possibile proporre alcuna impugnazione.
In merito a tale principio è da fare una considerazione. Dal punto di vista giuridico non si è colpevoli fino alla condanna giuridica, ma tale principio non trova applicazione nell’ambito sociale. Difatti, spesso, nella quasi totalità dei casi, anche il solo fatto di essere indagati fa sorgere una presunzione di colpevolezza tra i consociati, per cui l’indagato è reo, ed è quindi colpevole dei reati che gli vengono contestati, anche senza condanna definitiva, e anche se alla fine vi sarà l’archiviazione del caso.
Viene in rilievo soprattutto la cronaca giudiziaria, e quindi il lavoro dei giornalisti e i c.d. processi mediatici, in cui l’indagato è colpevole sin dall’inizio delle indagini, e non importa se alla fine il soggetto viene dichiarato innocente oppure si dichiara di non doversi procedere e vi è l’archiviazione del caso. È da chiedersi se è lecito, da parte dei giornalisti, fare cronaca su un qualsiasi caso giudiziario che si verifica nella società (dal furto di mele all’omicidio). Può, inoltre, il giornalista menzionare l’identità del soggetto che viene indagato, ledendo così l’onere e la reputazione altrui?
Per quanto attiene al primo quesito, va senz’altro data soluzione positiva, in quanto è diritto del cittadino essere informato su quanto accade nella società, ed è dovere del giornalista informare la collettività, purché tali informazioni rispondano a verità e il giornalista assuma una posizione di terzietà e neutrale.
La risposta alla seconda domanda è il bilanciamento tra due principi: il principio della riservatezza della persona e quello del dovere di informare e del diritto ad essere informati. Quando però deve prevalere l’uno a discapito dell’altro? Il diritto all’informazione prevale su quello alla riservatezza qualora vi sia la necessità di tutelare la società, qualora la società abbia interesse a conoscere l’identità dell’autore di reati abbastanza gravi (si pensi all’omicidio, o alla strage, o all’associazione di stampo mafioso etc.). Quindi, senz’altro per un furto di una mela il giornalista dovrà limitarsi a raccontare l’accaduto, senza però svelare l’identità del soggetto; al contrario, per un omicidio o un attacco terroristico il giornalista potrà svelare, se ne è conoscenza, l’identità dell’autore, per la tutela dell’interesse della società a conoscere l’autore di un reato abbastanza grave, e l’informazione non è da ritenersi lesiva dell’onore e della reputazione altrui. Inoltre, la Corte Costituzionale ha più volte affermato che la presunzione di non colpevolezza sino a prova contraria rappresenta un limite al lavoro dei giornalisti: è vietata, difatti, la divulgazione, a mezzo stampa, di notizie frammentarie, incerte o relative e procedimenti penali ancora in corso, quando tali notizie risultino lesive dell’onore della persona.
Quanto alle pene, ossia le sanzioni derivanti da un illecito penale, il terzo comma dell’art. 27 Cost. stabilisce che esse non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Le pene, innanzitutto, possono essere solo quelle previste dalla legge, e quindi anche in tal caso vige il principio di legalità, ed inoltre devono essere proporzionali alla gravità del reato e al grado di volontarietà del reo. Sarebbe inconcepibile, ad esempio, punire un furto di mele con una pena esagerata (ad esempio di 15 anni di reclusione), oppure equiparare un delitto colposo con un delitto doloso.
La pena ha, inoltre, una finalità rieducativa. In diritto penale infatti questa deve tendere alla rieducazione del condannato, al fine di reintrodurlo nella società una volta scontata la pena comminatagli. Infatti, sono previste misure alternative alla detenzione, quali la semi-libertà oppure l’affidamento al servizio sociale e i c.d. lavori socialmente utili. La pena, con l’avvento della Costituzione, ha quindi perso il suo carattere afflittivo, tipico invece nelle precedenti epoche.
Se la pena non può essere afflittiva e deve tendere alla rieducazione del condannato al fine di agevolare il suo reinserimento nella società, si pone un problema di legittimità della pena dell’ergastolo c.d. ostativo con la disposizione di cui all’art. 27, co. 3 Cost.
Più volte, infatti, si è dubitata la compatibilità dell’ergastolo con i principi della Costituzione, ed in particolare con il principio di rieducazione del condannato posto dall’art. 27, co. 3 Cost. La Corte Costituzionale ha ritenuto però legittimo l’ergastolo[4], in quanto, ad avviso della Consulta, il fine della pena non è soltanto quello del reinserimento nella società del condannato, ma anche quello della prevenzione generale[5], la difesa della società.
La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha invece condannato l’Italia, dichiarando l’ergastolo ostativo incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)[6]. La Corte di Strasburgo, infatti, contesta la compatibilità dell’ergastolo ostativo con l’art. 3 della CEDU, che riproduce ciò che è previsto nel terzo comma dell’art. 27 Cost.
Inoltre, obietta che l’assenza di collaborazione di giustizia non possa essere di ostacolo alla concessione di benefici in termini di sconto di pena, quale i permessi di uscita. Infatti, il requisito fondamentale è quello della collaborazione con la giustizia, ma la Corte di Strasburgo stabilisce illegittima la presunzione di pericolosità derivante dalla mancanza di collaborazione, poiché tale volontà può derivante anche da altri fattori esterni al reo, e quindi la mancata collaborazione non deve essere vista con un fattore di pericolosità tale da non concedere all’ergastolano i benefici concessi a tutti gli altri detenuti. Difatti, vi sono altri fattori che permettono di individuare la non pericolosità e il ravvedimento del soggetto, e bisogna guardare proprio a tali fattori e non unicamente alla collaborazione con la giustizia.
Sempre secondo la Corte, inoltre, anche i reati più pericolosi e gravi non possono costituire una deroga all’art. 3 della Convenzione, che vieta in termini assoluti pene disumane e degradanti.
La Corte di Strasburgo però non ha fatto altro che applicare, seppur in termini di CEDU, la disposizione di cui all’art. 27, terzo comma Cost.
Infine, l’ultimo comma dell’art. 27 Cost. stabilisce che non è ammessa la pena di morte. Tale previsione è linea con il fine rieducativo descritto sopra. La Costituzione, pertanto, ha ripudiato definitivamente la pena di morte, ma aveva lasciato la scelta alla legge ordinaria della regolamentazione e dell’applicazione della pena di morte in periodo di guerra: il codice penale militare, infatti, la prevedeva, fino a quando il legislatore non l’ha eliminata definitivamente dal nostro ordinamento, abrogandola anche all’interno del codice penale militare. Inoltre, la legge costituzionale n. 1 del 2007 ha modificato l’ultimo comma dell’art. 27 Cost., novellando la precedente impostazione[7] ed eliminando dal nostro ordinamento la possibilità di reintroduzione della pena capitale.
Come si è potuto notare, quindi, la tutela non riguarda solamente i diritti del condannato, ma di tutti gli individui. La Costituzione pone alcune garanzie costituzionali inerenti al diritto penale tali da tutelare chiunque, qualsiasi cittadino, anche se non ancora condannato o indagato.
Costituzione della Repubblica italiana
Fiandaca-Musco, Diritto penale parte generale, ottava edizione, Zanichelli editore, 2019
http://www.dirittoconsenso.it/2018/10/24/il-reato-di-tortura/
Corte Costituzionale sentenza 120/1967 in http://www.giurcost.org/decisioni/1967/0120s-67.html
Corte Costituzionale sentenza 264/1974 in http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0264s-74.html
Corte Costituzionale sentenza 238/2014 in http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0238s-14.html
Corte europea dei diritti dell’uomo sentenza n. 77633-16 del 13/06/2019 caso Viola c. Italia https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-194036%22]}
[1] Fiandaca-Musco, Diritto penale parte generale, Zanichelli Editore, Bologna, 2019.
[2] Tra le tante, si veda la sentenza Corte Cost. n. 120/1967
[3] Tra le tante, la più importante è senz’altro la sentenza Corte Cost. n. 238/2014, che ha posto in essere l’attuale orientamento della Corte Costituzionale
[4] Corte Costituzionale, sent. 264/1974
[5] La teoria della prevenzione generale è stata oggetto di elaborazione in chiave psicologica da parte di Bentham e Feuerbach, ma ha radici antiche. Secondo tale teoria, il fine della pena è quello di evitare che altri soggetti commettano lo stesso reato, fungendo quindi da deterrente e intimidazione
[6] Caso Viola c. Italia, sentenza Corte EDU n. 77633-16 del 13/06/2019
[7] Nella precedente impostazione, quella del 1948, l’ultimo comma dell’art. 27 Cost. stabiliva che “non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”. Ad oggi, a seguito della l. cost. 1/2007, l’art. 27 si limita a stabilire che “non è ammessa la pena di morte”

Gennaro De Lucia
Ciao, sono Gennaro. Sono nato e vivo in Calabria, e dopo aver conseguito la maturità scientifica ho deciso di iscrivermi a Giurisprudenza per coltivare la mia passione per il diritto. Nel mio percorso di studi ho scoperto la passione per il diritto costituzionale e, in parte, anche per il diritto penale (sostanziale e procedurale) e ciò mi ha portato ad approfondire questi campi di studio e di ricerca.