La lotta al terrorismo rappresenta una delle maggiori sfide dei nostri tempi. Alcuni ritengono addirittura che viviamo in un mondo “post 9/11”. Gran parte dei governi, perlomeno quelli delle nazioni occidentali, investono ogni anno un elevato numero di risorse per combatterlo. Le immagini, lo sconcerto degli attacchi che hanno insanguinato l’Europa negli anni passati sono ancora vividi nei nostri ricordi. Ma quali sono le misure che sono state adottate per fronteggiare la minaccia terroristica? E, inoltre, questa minaccia è rappresentata solamente dal fondamentalismo islamico?

 

Una definizione condivisa di terrorismo

È innanzitutto bene partire dalla definizione di terrorismo. Uno dei fondamenti del diritto penale, fin dal tempo degli antichi romani, è infatti quello del “nullum crimen sine lege”. Risulta quindi lampante che, senza una definizione condivisa, sia difficile mettersi d’accordo su cosa si stia combattendo. Ciò vale specialmente a livello sovranazionale, ad esempio di Unione Europea, quando ci si trova a dover fronteggiare un fenomeno che è da molti considerato come terrorismo “internazionale”.

È dunque interessante notare come non esista una definizione univoca di terrorismo. Infatti, le Nazioni Unite hanno cercato, senza successo, di dare una definizione di tale concetto fin dal massacro delle Olimpiadi di Monaco del 1972[1]. Tuttavia, non è mai stata adottata una definizione univoca e condivisa da tutti gli Stati membri. Ciò è essenzialmente dovuto alle simpatie che alcuni governi, da tutte le parti del mondo, nutrivano (e nutrono) nei confronti di alcune organizzazioni, perciò non sono disposti ad etichettarle come “terroristiche”[2].

In questo senso, torna in mente la massima che recita:

One man’s terrorist is another man’s freedom fighter

 

Come notato da più parti, questa rappresenta uno dei più grossi ostacoli nella lotta al terrorismo dei nostri giorni[3].

Molte delle definizioni adottate dai più rilevanti organismi a livello mondiale nell’ambito del controterrorismo presentano dunque carattere arbitrario, essendo state adottate “ad interim” e quasi più per necessità immediata che a seguito di uno studio approfondito. Di seguito sono riportati alcuni esempi. Una delle definizioni più diffuse[4] è quella adottata nel 1983 dal Dipartimento di Stato americano: “[terrorism is] premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience.[5].

Il Governo olandese, nell’ambito della lotta al terrorismo, ha definito tale fenomeno come “[…] threatening,  making preparations for or perpetrating, for ideological reasons, acts of serious violence directed at people or other acts intended to cause property damage that could spark social disruption, for the purpose of bringing about social change, creating a climate of fear among the general public, or influencing political decision-making[6].

Date le differenze che intercorrono tra i vari Stati, l’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha stilato una tabella per mettere a confronto alcune delle definizioni ed interpretazioni date ai termini “terrorismo” e “atto di terrorismo”[7]. Da questa si evince, ad esempio, l’Australia definisce atto terroristico “action done or threat made, with the intention of advancing a political, religious or ideological cause, with the intention of coercing or influencing by intimidation the government of Australia or the Australian States or Territories, or a foreign country, or intimidating the public”. La Germania definisce tali atti come “acts committed for political, religious, ethnic or ideological purposes suitable to create fear in the population or any section of the population and thus to influence a government or public body”.

Il Regno Unito si concentra sull’aspetto politico degli stessi, in quanto individua gli esecutori di tali atti come “persons acting on behalf of, or in connection with, any organization which carries out activities directed towards the overthrowing or influencing, by force or violence, of her Majesty’s government in the United Kingdom or any other government de jure or de facto”.

La Francia, invece, individua una “list of offences”, tra cui “Deliberate attempts on people’s lives, deliberate attacks on people’s wellbeing, abduction and false imprisonment, as well as the hijacking of aircraft, ships and any other means of transport; theft, extortion, destruction and damage, as well as computer-related crime; offences relating to combat groups and movements that have been disbanded”.

Interessante, infine, notare come la Svizzera specifichi, tra i mezzi e i metodi usati per perpetrare l’atto, che la definizione di terrorismo non rientra tra le cosiddette “violenze di piazza” e che, quindi, i fautori delle stesse non siano perseguibili per terrorismo.

Tuttavia, non è questa la sede per risolvere l’annosa questione di una definizione condivisa, o quale sia la migliore: ci si limiterà a notare alcuni tratti comuni. Sembra infatti che più o meno tutte le parti che hanno dato una definizione di terrorismo siano concordi sul fatto che esso sia compiuto da individui non (direttamente) riconducibili ad uno Stato, che esso comporti atti di violenza rivolti verso cose e/o persone, solitamente civili, e che esso sia perpetrato come mezzo per ottenere un fine politico[8].

Nonostante il gran numero di definizioni disponibili sembra dunque che il fenomeno abbia una portata ben circoscritta. Sorge così spontanea la domanda se tali definizioni siano del tutto esaustive.

È perciò interessante andare ad analizzare alcuni tentativi di definizione “globale” effettuati da alcuni accademici. Ad esempio, Joshua Sinai si è espresso così nel 2008:

Terrorism is a tactic of war- fare involving premeditated, politically motivated violence perpetrated by subnational groups or clandestine agents against any citizen of a state, whether civilian or military, to influence, coerce, and, if possible, cause mass casualties and physical destruction upon their targets. Unlike guerrilla forces, terrorist groups are less capable of overthrowing their adversaries’ governments than on inflicting discriminate or indiscriminate de- struction that they hope will coerce them to change policy.[9]

 

Si noti come venga evidenziato il fatto che le vittime dei terroristi possano essere sia civili che militari. Ciò è particolarmente rilevante al giorno d’oggi, se si pensa che la maggioranza degli atti di terrorismo sono compiuti in Paesi attualmente coinvolti da conflitti, quali Afghanistan ed Iraq.

Ma il terrorismo è un fenomeno recente, legato solamente al fondamentalismo islamico, o affonda le sue radici nel passato?

 

La storia del terrorismo: le “Quattro Ondate”

Per comprendere meglio questo fenomeno è importante analizzarne la storia. Sebbene vi siano tracce di azioni potenzialmente considerabili “terroristiche” risalenti a molti secoli fa – si pensi alla setta degli Assassini nel XIII secolo – la storia del moderno terrorismo risale all’Ottocento. David Rapoport, nel 2002[10], ha individuato quattro diverse correnti che hanno fatto ricorso a metodi terroristici per perseguire i loro scopi. Ognuna di queste correnti ha una durata di circa quarant’anni, al termine dei quali la maggior parte delle organizzazioni ad essa appartenenti cessa semplicemente la propria attività.

La prima è quella di matrice anarchica, che agì grossomodo tra gli anni ’80 del XIX secolo e gli anni ’20 del XX. Tra gli atti più eclatanti di questa prima ondata si possono ricordare gli assassinii dello Zar Alessandro II e del re d’Italia Umberto I.

In seguito, all’incirca tra il 1920 ed il 1960, si assistette alla cosiddetta ondata anticolonialista. L’IRA, ad esempio, ebbe origine proprio durante questo periodo.

La terza ondata è quella definita della “New Left”, originatasi secondo Rapoport a seguito dell’esperienza della Guerra del Vietnam, dove i guerriglieri comunisti attuavano tattiche che si possono considerare terroristiche contro i soldati americani. Diversi gruppi in tutto il mondo adottarono strategie simili: la mente corre subito alle Brigate Rosse, agli anni di piombo e alla strategia della tensione.

La quarta ed ultima ondata è quella del terrorismo di matrice religiosa. Le azioni dell’OLP negli anni ’70, in questo senso, sembrano fare da trait d’union con la precedente ondata della New Left, così come gli attentati Vietcong per quella anticolonialista. Le organizzazioni terroristiche che si rifanno a questa ondata sono spesso di ispirazione islamica, come Al Qaeda, ma non sono limitate a questo credo religioso[11]. L’attentato avvenuto ad Oklahoma City nel 1995, ad esempio, è stato effettuato da un’organizzazione di stampo cristiano[12].

È interessante notare come vi siano alcuni tratti ricorrenti negli attentati eseguiti nel corso di queste correnti: gli anarchici effettuavano spesso attentati dinamitardi, con l’attentatore che si “sacrificava” per dimostrare di non essere un criminale comune[13], mentre i dirottamenti degli aerei venivano effettuati già negli anni ’70 e ’80. La durata di ogni organizzazione terroristica varia però molto da caso a caso: se l’IRA è sopravvissuta per decenni, alcune gruppi della New Left non superavano i due anni di vita[14]. Anche la suscettibilità alla perdita del leader, la cosiddetta decapitazione, sembra variare da caso a caso[15]. Ciò sembra dimostrare che ogni gruppo sia peculiare, e perciò difficilmente inquadrabile o prevedibile da parte delle forze di antiterrorismo.

 

Come reagire di fronte alla minaccia terroristica?

David Rapoport ha stimato che l’ondata religiosa si esaurirà nei prossimi cinque anni[16]. Tuttavia, le agenzie di antiterrorismo non possono contare solamente su tale stima, e più di qualche studioso ha notato che il fenomeno terrorismo resta immutato, nonostante il continuo susseguirsi delle organizzazioni che ne fanno uso. Dunque, c’è da chiedersi quale sia la prossima, imminente, ondata. Alcuni avvenimenti, come gli attentati effettuati da Anders Breivik, Dylan Roof e Luca Traini, fanno pensare che possa trattarsi di un fenomeno di estrema destra, neonazista e ultranazionalista.

Quale che sia la matrice degli attacchi, però, è importante da parte degli Stati e delle organizzazioni internazionali saper mantenere un piano d’azione chiaro e condiviso. Il primo passo in questo senso sembra perciò essere una definizione largamente accettata del fenomeno terrorismo, che comprenda il concetto della paura che accompagna gli attacchi: questo è infatti un fenomeno chiave nelle strategie terroirstiche. Ad essa dovrebbe far seguito una legislazione chiara, efficace, basata sul diritto internazionale generale e pattizio, ma non per questo limitativa delle libertà personali della popolazione – si pensi ad esempio agli sforzi di controllo e profilazione effettuati da vari governi –  od abusiva nei confronti dei terroristi stessi. Infatti, nonostante i membri di organizzazioni terroristiche come l’ISIS sembrino far vanto del non rispettare le leggi stabilite dagli Stati e della comunità internazionale, sembra utile ricordare quanto scritto da Gary D. Solis, ex ufficiale dei Marines e giurista internazionale:

Nonstate terrorism tests the limits of the Geneva Conventions as no previous armed conflict has, raising objections that the Conventions are no longer adequate. Such comments are incorrect. No law will deter the lawless. […] Even in an age of transnational terrorism, the 1949 Conventions remain both relevant and applicable[17].

 

Solis si concentra qui sulle Convenzioni di Ginevra del 1949, ma il discorso vale per tutte le norme di diritto. Nessuna legge funge infatti da deterrente per il fuorilegge: sta per l’appunto alle forze dell’ordine rispettarla e farla rispettare. E sta proprio qui la sostanziale differenza tra noi ed i terroristi.

Informazioni

BRUCE, G. Definition of Terrorism Social and Political Effects, Journal of Military and Veterans’ Health, Vol. 21, n. 2: May 2013

SINAI, J. How to Define Terrorism, Perspective on Terrorism, Vol. II, Is. 4, February 2008

SOLIS, G. D. The Law of Armed Conflict, New York, Cambridge University Press, 2010

United States Department of State, Patterns of Global Terrrorism 2003, Washington DC, Office of the Secretary of State, Office of the Coordinator for Counterterrorism, April 2004

http://anthropoetics.ucla.edu/ap0801/terror/

https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/Price.pdf

https://english.nctv.nl/organisation/counterterrorism/to-counter-terrorism/index.aspx

https://www.hrw.org/report/2012/06/29/name-security/counterterrorism-laws-worldwide-september-11

https://www.ict.org.il/Article/1123/Defining-Terrorism-Is-One-Mans-Terrorist-Another-Mans-Freedom-Fighter#gsc.tab=0

https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/TerrorismDefinition-Table.pdf

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/download/33/67

Ci sono legami tra terrorismo e criminalità organizzata come è stato sottolineato in questo articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2019/03/28/la-criminalita-organizzata-e-il-terrorismo/

[1] Gregor Bruce, Definition of Terrorism Social and Political Effects, Journal of Military and Veterans’ Health, Vol. 21, n. 2: May 2013, p. 26

[2] Ibidem

[3] https://www.ict.org.il/Article/1123/Defining-Terrorism-Is-One-Mans-Terrorist-Another-Mans-Freedom-Fighter#gsc.tab=0 (Ultimo accesso 21/6/19)

[4] Joshua Sinai, How to Define Terrorism, Perspective on Terrorism, Vol. II, Is. 4, February 2008, p. 9

[5] United States Department of State, Patterns of Global Terrrorism 2003, Washington DC, Office of the Secretary of State, Office of the Coordinator for Counterterrorism, April 2004, p. XII

[6] https://english.nctv.nl/organisation/counterterrorism/to-counter-terrorism/index.aspx (Ultimo accesso 21/6/19)

[7] https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/TerrorismDefinition-Table.pdf (Ultimo accesso 21/6/19)

[8] https://www.hrw.org/report/2012/06/29/name-security/counterterrorism-laws-worldwide-september-11 (Ultimo accesso 24/6/19)

[9] http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/download/33/67 (Ultimo accesso 24/6/19)

[10] http://anthropoetics.ucla.edu/ap0801/terror/ (Ultimo accesso 24/6/19)

[11] Ibidem

[12] Ibidem

[13] Ibidem

[14] Ibidem

[15] https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/Price.pdf (Ultimo accesso 25/6/19)

[16] Ibidem

[17] Gary D. Solis, The Law of Armed Conflict, New York, Cambridge University Press, 2010, p. 108