Il 25 settembre 2019 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione del fine vita, che attanaglia ormai da anni il nostro ordinamento giuridico. Nel presente articolo si ripercorre sinteticamente la vicenda, analizzando – in termini giuridici e anche politici – cosa succederà a seguito dalla pronuncia della Consulta

 

Il “caso Cappato” dinanzi alla Corte Costituzionale

Il caso che si presenta dinanzi alla Corte Costituzionale è quello di un soggetto, Marco Cappato, imputato per aver accompagnato Fabiano Antoniano (detto Fabo) in Svizzera, realizzando il desiderio di quest’ultimo di porre fine alla sua vita a seguito della sua condizione di salute.

Infatti, “Dj Fabo” (così era conosciuto) era ormai da anni paralizzato a causa di un incidente: non aveva più un’autonomia nella respirazione e nella nutrizione. Inoltre, non aveva più facoltà motorie e veniva colpito da spasmi muscolari che gli provocano sofferenze, che non erano facilmente lenibili con farmaci, e per questo si doveva ricorrere alla sedazione profonda. Ancora, non aveva più piena facoltà di parola, ma aveva conservato le facoltà intellettive. Egli, pertanto, espresse il desiderio di voler morire, per porre fine al suo stato di sofferenza irreversibile: difatti, la sua condizione non poteva regredire, ed era pertanto destinato a vivere per sempre così.

Il suo desiderio venne assecondato da Marco Cappato, attivista dell’Associazione Luca Coscioni, da anni impegnata nel promuovere una legislazione in tema di eutanasia, a difesa dell’autodeterminazione del malato. Dj Fabo, quindi, viene accompagnato in Svizzera da Marco Cappato, e quest’ultimo realizza il suo desiderio di morire: morte che trova in modo autonomo, in quanto è egli stesso ad azionare il meccanismo (precisamente, con la bocca) che ha messo in circolo nelle sue vene il farmaco che lo ha condotto alla morte. Di ritorno dalla Svizzera, Marco Cappato si costituì ai Carabinieri, autodenunciandosi.

È da sottolineare, però, come il desiderio di voler morire sia provenuto direttamente ed autonomamente dal soggetto, da Dj Fabo. Infatti, quest’ultimo espresse il suo desiderio più volte alla famiglia ed amici, oltre che esprimerlo pubblicamente attraverso filmati, uno di questi anche inviato al Presidente della Repubblica. Inoltre, una volta in Svizzera, il personale sanitario verificò le sue condizioni di salute e il suo consenso. È da sottolineare anche che la volontà di morire fu maturata dal soggetto antecedentemente ed indipendentemente all’intervento del Cappato, e quindi è stata una scelta maturata autonomamente e senza influenze dell’imputato.

A seguito dell’autodenuncia da parte di Cappato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano apre un fascicolo nei suoi confronti, e questi viene iscritto nel registro degli indagati. Tuttavia, la stessa Procura presentò richiesta di archiviazione, e i Pubblici Ministeri, nel corso dell’udienza preliminare, avanzarono richiesta al giudice di sollevare questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui esso non ritiene rilevanti le circostanze in cui avviene l’aiuto al suicidio, e quindi nella parte in cui la disposizione non tiene conto della malattia irreversibile ed incurabile del soggetto, che pertanto esprime la volontà di voler morire e di porre fine alla sua vita per esercitare il suo diritto alla dignità.

La questione di legittimità costituzionale viene sollevata e la Corte, con una prima ordinanza (ord. 207/2018) rinvia la questione al Parlamento, incaricandola di prendere una decisione entro il termine di 12 mesi. La Corte, precisamente, ritenne “doveroso – in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale – consentire al Parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa”, rinviando la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale all’udienza pubblica del 24 settembre 2019[1].

 

L’art. 580 c.p. e l’aiuto al suicidio: i dubbi di legittimità costituzionale

L’art. 580 c.p. punisce, con la reclusione da cinque a dodici anni:

chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione”.

 

Quindi, la disposizione punisce l’istigazione o aiuto al suicidio. Come si è detto in precedenza, la disposizione non tiene conto, però, delle condizioni soggettive che portano al suicidio, non tenendo quindi conto della condizione di salute del soggetto che desidera suicidarsi: per la disposizione di cui all’art. 580 c.p. è del tutto irrilevante che il soggetto si trovi in uno stato comatoso, vegetale o soffra di qualsiasi altra patologia irreversibile che mina la sua vita dignitosa.

Ma quali sono i motivi che hanno portato a sollevare questione di legittimità costituzionale nei confronti della disposizione, e quindi quali sono i motivi che hanno alimentato i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.?

Innanzitutto, motivi di ordine costituzionale. Infatti, la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata per presunto contrasto con gli artt. 2 e 13 Cost., oltre che con l’art. 117, co. 1 Cost.: quest’ultimo articolo, infatti, limita la potestà legislativa dello Stato al rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ed internazionale.

L’art. 2 Cost. stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità: il diritto alla vita dignitosa rientra tra i diritti inviolabili dell’uomo. Ma si può parlare di vita dignitosa quando non si può provvedere autonomamente ai propri bisogni primari, quali mangiare e respirare?

L’art. 13 Cost., invece, stabilisce, al 1° comma, che la libertà personale è inviolabile. Obbligare qualcuno a non essere liberi, quindi, è incostituzionale. E il restare immobili e paralizzati nel letto, senza una minima possibilità di muoversi, imponendo al soggetto in questione di non prendere una propria decisione circa la sua condizione, non è forse costrizione e quindi restrizione della libertà personale?

Abbiamo detto che l’art. 117 Cost. vincola la potestà legislativa dello Stato: lo Stato, quindi, può legiferare soltanto attendendosi ai vincoli stabiliti dallo stesso art. 117.

Il diritto ad una vita dignitosa è riconosciuto anche a livello sovranazionale, e precisamente dalla Convezione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa stabilisce il diritto alla vita e il rispetto della vita personale (artt. 2 e 8 della Convezione), ma il implicitamente deve ritenersi sussistente anche il diritto alla morte dignitosa, il diritto a scegliere quando e come morire. Infatti, il diritto ad una morte dignitosa sembra discendere da una lettura dei citati artt. 2 e 8 della Convenzione, come diritto correlato al diritto alla vita (art. 2) e al diritto al rispetto della stessa (art. 8).

Ecco perché la questione di legittimità costituzionale sollevata dai giudici di Milano fa riferimento non solo alle norme costituzionali, ma anche alle norme contenute nella Convenzione, e questo in forza dell’art. 117 Cost: una violazione, da parte delle norme interne, di disposizioni e norme europee o internazionali comporta la violazione indiretta dell’art. 117 Cost.

 

La pronuncia della Corte apre l’ordinamento all’eutanasia

Nell’ordinanza 207/2018 la Corte – come abbiamo già avuto modo di dire – aveva rimesso il compito di risolvere la questione al Parlamento, in quanto unico organo deputato e competente ad effettuare delle scelte di bilanciamento simili: precisamente, bilanciamento tra i vari diritti, tra i vari principi coinvolti. Infatti, viene in rilievo il bene-vita: quest’ultimo ha una massima tutela costituzionale, tant’è che per nessun motivo può essere leso il suddetto bene. Tuttavia, al centro della Costituzione vi è anche il diritto alla dignità, ed ecco, quindi, che vengono a confliggere due principi, due diritti: il diritto alla vita e quello alla libertà.

La Corte, allora, aveva assegnato il compito al Parlamento di cercare di effettuare il bilanciamento tra detti principi, nel termine di 12 mesi. Cosa che tuttavia non è avvenuta. Così, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità dell’art. 580 c.p., per colmare l’assenza di intervento da parte del Parlamento.

 

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte Costituzionale ha emanato, in data 25 settembre 2019, un comunicato con il quale si dà notizia degli orientamenti della Consulta[2]. Precisamente, la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’art. 580 c.p., a determinate condizioni:

chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.”

 

Pertanto, la Corte ha stabilito che, nell’applicazione dell’art. 580 c.p. deve tenersi conto delle singole situazioni concrete, e quindi bisogna valutare caso per caso: bisogna tenere conto della situazione psico-fisica del soggetto che chiede di morire.  La Corte, inoltre, ha anche sollecitato l’intervento del legislatore, ritenendolo indispensabile per risolvere definitivamente la questione sul fine vita.

Possiamo quindi dire che il giudice delle leggi ha finalmente aperto l’ordinamento giuridico italiano all’eutanasia, affermando e ribadendo la laicità dello Stato, di cui all’art. 7 della Costituzione.

Attendiamo comunque il deposito della sentenza della Corte Costituzionale, ma essa ha già stabilito su quali limiti ha dichiarato la non punibilità. Infatti, essa ha fatto riferimento alle condizioni stabilite dagli artt. 1 e 2 della l. 219/2017, introduttiva del c.d. testamento biologico e DAT (disposizioni anticipate di trattamento): pertanto, la non punibilità deriva dal rispetto delle disposizioni richiamate, in attesa del Parlamento. L’intervento del Parlamento dovrà riguardare la modifica dell’art. 580 c.p., introducendo cause di non punibilità sussistenti a seguito del ricorrere di alcuni presupposti, già stabiliti dalla Corte Costituzionale. Ciò non significa, comunque, che l’art. 580 c.p. resta applicabile sino alla novellazione da parte del legislatore. Infatti, si dovrà sempre tenere conto della pronuncia della Corte Costituzionale, che ha specificato in quali condizioni non deve rendersi operante la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 580 c.p.

Si auspica, pertanto, un intervento sollecito del legislatore che possa finalmente assicurare la libera scelta dei soggetti, che si trovano in determinate condizioni, di voler morire, nel rispetto del principio di autodeterminazione di ciascuno di noi: principio, quello della libertà personale e dell’autodeterminazione, che non può essere coartato da nessuna ideologia, politica o religiosa che sia. Si badi bene: non si auspica una completa eliminazione dal codice del reato di aiuto o istigazione al suicidio, il quale deve comunque continuare ad esistere ed operare in determinati ambiti (soprattutto nei casi di bullismo). È necessario, piuttosto, che l’intervento novellatore del Parlamento ridimensioni l’ambito applicativo della disposizione penale, in modo da non renderlo operante nei termini suddetti, e quindi dovranno essere valutate le relative circostanze di fatto, tenendo conto delle stesse.