La ratio, la diffusione e l’utilizzo del procedimento di ingiunzione in ambito italiano e transnazionale

 

La disciplina generale del procedimento di ingiunzione

Un’analisi in ottica comparata del procedimento di ingiunzione non può che includere una breve sintesi di quelli che sono i suoi requisiti essenziali, le modalità per ottenere il relativo decreto ingiuntivo e lo scopo intrinseco del procedimento stesso.

È possibile affermare come questo strumento sia quello più utilizzato tra i procedimenti sommari, in quanto si presenta come alternativa al giudizio ordinario di cognizione piena. Il procedimento di ingiunzione consente l’emissione di un provvedimento giudiziario inaudita altera parte con il quale il Giudice intima al debitore di adempiere all’obbligazione entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso, avvertendolo che entro tale termine egli dovrà soddisfare la pretesa creditoria o eventualmente proporre opposizione e che, in caso di sua inerzia, il creditore azionerà la tutela esecutiva.

 

Requisiti del procedimento

Di tutta evidenza ciò non può valere per qualsiasi tipo di pretesa, ma è necessario il rispetto di specifici requisiti e condizioni.

In primo luogo la pretesa vantata, e quindi l’obbligazione di cui si richiede l’adempimento, deve riguardare o il pagamento di una somma di denaro liquida ed esigibile, oppure la consegna di una cosa mobile determinata, oppure ancora la consegna di una determinata quantità di cose fungibili.

In secondo luogo, oltre alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito, lo stesso dovrà essere fondato su prova scritta ai sensi dell’art. 634 c.p.c..

In alternativa, dovrà riguardare onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la propria opera in occasione di un processo, o ancora onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. In questi ultimi due casi, alla richiesta deve essere allegata la relativa parcella corredata dal parere di conformità del competente ordine professionale di appartenenza (a meno che l’ammontare delle spese non sia determinato da un ufficiale tariffario professionale)[1].

 

Quando il decreto ingiuntivo è esecutivo

Il decreto ingiuntivo può inoltre essere provvisoriamente esecutivo. Ed infatti, secondo l’art. 642 c.p.c., qualora il credito sia fondato su particolari prove documentali (come cambiali, assegni bancari, atti ricevuti da notaio o dichiarazioni di debito sottoscritte dal debitore) ed il creditore ne faccia richiesta, ovvero qualora vi sia pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, il Giudice può concedere la c.d. provvisoria esecutorietà, vale a dire la possibilità per il creditore di azionare immediatamente il procedimento esecutivo senza dover attendere i canonici quaranta giorni per poter agire (termine che verrà comunque disposto dal Giudice ma ai soli fini dell’opposizione).

Presentati tali documenti al Giudice competente (ovvero al Giudice che sarebbe competente a conoscere il merito ai sensi degli artt. 18 e ss. c.p.c.) il creditore altro non dovrà fare che attendere il vaglio del giudicante e, una volta ottenuto il provvedimento, notificarlo personalmente al debitore entro il termine di sessanta giorni dall’emissione.

Il procedimento di ingiunzione si estrinseca in realtà in due fasi:

  1. una prima fase monitoria (o d’ingiunzione in senso stretto) con la quale si arriva all’emissione del provvedimento inaudita altera parte, ed
  2. una seconda fase a cognizione piena ma solo eventuale, che si va ad aprire nel caso in cui il debitore contesti l’ingiunzione, notificando e poi iscrivendo a ruolo atto di citazione in opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c.[2]

 

Ratio dell’istituto

Lo scopo principe di tale istituto è innanzi tutto quello di dare un’alternativa al procedimento ordinario di cognizione piena.

Non a caso, infatti, sono richiesti stringenti requisiti e condizioni di ammissibilità da rispettare:

  • il creditore sarà spinto ad agire solo nei casi in cui il credito sia potenzialmente fondato, ed
  • il debitore sarà portato ad opporsi solo nell’ipotesi in cui abbia effettive carte a sua disposizione per poter contestare la pretesa (prendendo su di sé il rischio di iniziare una causa a cognizione piena con l’azzardo non solo di dover poi corrispondere quanto richiesto ma di essere anche condannato al pagamento delle spese di lite).

 

Ciò risponde all’esigenza di fornire ai creditori uno strumento di tutela immediata, garantendo loro il rapido acquisto di un titolo per agire esecutivamente per il soddisfacimento delle proprie pretese, evitando il pregiudizio determinato dai più lunghi tempi del giudizio ordinario e concedendo sì ai debitori l’iniziativa di opporsi, ma ragionevolmente solo in caso di opposizione effettivamente fondata.

In tal caso, la ratio si rinviene non soltanto in una più agevole tutela dei diritti ma anche e soprattutto in un proficuo assolvimento di funzione deflattiva del procedimento ordinario[3].

 

Procedimento di ingiunzione, ADR e art. 642 c.p.c.

Già prima dell’avvento del processo civile telematico, i tribunali potevano dirsi oberati di lavoro relativamente alle cause civili di risarcimento del danno e in generale di richieste di somme a qualsiasi titolo. La possibilità di richiedere l’emissione di un provvedimento senza contraddittorio nasce proprio da tale esigenza deflattiva, anche se negli ultimi anni l’estremo sovraccarico ha anche portato in un’altra direzione ovvero quella del forte impulso di potenziamento delle c.d. ADR (alternative dispute resolution) di origine anglosassone, ovverosia quei meccanismi che permettono composizioni bonarie delle liti (come mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato[4]).

Infine, come accennato, il ricorrente che rispetti gli ulteriori requisiti di cui all’art. 642 c.p.c. può richiedere ed ottenere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, possibilità che rafforza ulteriormente l’immediata e concreta tutela fornita dall’istituto. In questo caso, la ratio è non tanto quella di deflazione quanto quella di evitare un pregiudizio al creditore qualora vi siano concrete possibilità che il debitore, nelle more dell’esecuzione, possa sottrarre propri beni eventualmente aggredibili. Il creditore che ottenga la provvisoria esecutività potrà dunque azionare immediatamente la tutela esecutiva, senza attendere i canonici quaranta giorni ex art. 641 c. 1 c.p.c.

Parte della dottrina, per quanto minoritaria, ritiene che tale modifica strida con i principi costituzionali dell’inviolabilità del diritto di difesa e del giusto processo; d’altro canto controbilanciano tale squilibrio la necessità di rispettare taluni stringenti requisiti e l’istituto della sospensione della provvisoria esecuzione (secondo il quale il Giudice, su istanza dell’opponente e quando ricorrano gravi motivi, può sospendere l’esecutività provvisoria) qualora venga istaurato l’ordinario giudizio di opposizione[5].

 

L’applicazione in ambito italiano del procedimento di ingiunzione

Da quanto esposto si può ben comprendere come l’utilizzo del procedimento di ingiunzione sia estremamente diffuso. Se la teoria non fosse sufficientemente convincente, per citare alcuni dati, solo il Giudice di Pace di Torino è arrivato ad emettere oltre 5.500 decreti ingiuntivi nei primi sei mesi dell’anno 2019[6].

Da questo punto di vista pare raggiunto l’obiettivo di fornire un’alternativa al procedimento ordinario individuato del legislatore con l’inserimento di tale disciplina.

Consistente è anche il numero di procedimenti instaurati in opposizione a decreto ingiuntivo che conseguentemente vanificano l’intento deflattivo e di immediata tutela. Nondimeno non sarebbe costituzionalmente accettabile l’ipotesi di impedire al debitore ingiunto di trasformarsi in attore in opposizione.

È importante evidenziare, visto anche il precedente richiamo alle c.d. ADR, come l’eventuale instaurazione del giudizio di opposizione soggiaccia ad ogni condizione e norma applicabile al procedimento ordinario di cognizione e, dunque, sul punto, altresì all’obbligatorio avvio della procedura di mediazione ex art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010[7]. Sul punto la giurisprudenza è peraltro ambivalente sull’identificazione del soggetto (debitore o creditore) su quale incomba l’onere di procedere al tentativo di mediazione. Il contrasto è stato talmente evidente da determinare la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali non si sono ancora pronunciate[8].

È poi interessante il fatto che il decreto ingiuntivo sia comune a moltissime branche del diritto civile, essendo possibile richiederlo in una molteplicità di situazioni diverse. Solo a titolo esemplificativo:

  • nell’ambito del diritto condominiale per il recupero dei crediti nei confronti degli inquilini morosi;
  • nell’ambito del diritto di famiglia per il recupero degli importi dovuti da uno dei genitori a titolo di contribuzione alle spese straordinarie per i figli minorenni o non economicamente autonomi;
  • nell’ambito del diritto commerciale e del lavoro per le fatture non pagate dei liberi professionisti;
  • in tutti quei casi ove emerga un riconoscimento di debito da parte del debitore.

 

Ciò concede uno studio della questione in ottica trasversale e permette di evidenziare collegamenti tra settori in teoria e nei fatti molto distanti tra loro.

 

Ambito europeo

Il procedimento di ingiunzione opera anche in caso di controversie transfrontaliere. Quando almeno una delle parti ha domicilio o residenza in uno degli stati membri dell’Unione Europea diverso da quello del giudice adito, è comunque fornito al creditore lo strumento del procedimento di ingiunzione di pagamento europeo di cui al Regolamento CE 1896/2006 modificato dal Regolamento UE 2421/2015 (in vigore dal luglio 2017).

 

L’applicazione del procedimento di ingiunzione di pagamento europeo

Tale istituto è applicabile ai crediti liquidi, esigibili e non contestati, esclusivamente nel settore civile e commerciale con ulteriore esclusione della materia tributaria, amministrativa, quella del diritto di famiglia e delle successioni nonché il settore della sicurezza sociale e della responsabilità dello stato per gli atti compiuti iure imperii[9]. L’ingiunzione di pagamento europea viene riconosciuta ed eseguita automaticamente in tutti gli Stati membri (tranne la Danimarca) senza bisogno di una dichiarazione che ne riconosca la forza esecutiva. Ed infatti tale decreto ingiuntivo, una volta divenuto esecutivo nello Stato membro d’origine, è riconosciuto ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività sul loro territorio e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Caratteristica chiave del procedimento di ingiunzione è il fatto che venga instaurato utilizzando un modulo standard allegato al Regolamento UE 2421/2015, elemento che comporta evidentemente una marcata determinatezza e tipicità del contenuto dell’atto, nonché una manifesta elementarità procedurale.

La semplicità della procedura arriva al punto da non rendere obbligatorio per il creditore nemmeno la presentazione delle prove documentali. È sufficiente la descrizione corredata da una dichiarazione di coscienza e fede che attesti la veridicità delle informazioni fornite, di cui verrà richiesta esibizione di prova nel corso dell’eventuale giudizio di opposizione. Tale eventuale opposizione (anch’essa da effettuarsi per il tramite di moduli già predisposti e da presentare innanzi al Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo) verrò regolata sulla base delle norme di procedura civile interne e determinerà l’aprirsi di una procedura di approfondito accertamento del credito[10].

Informazioni

L. Tramontano (a cura di) Studium – Codice di Procedura Civile, Ed. La Tribuna, diciassettesima edizione, Piacenza, 2019, pp 1341 e ss.

C. Mandrioli, A. Caratta, Corso di diritto processuale civile Vol. III, Editio Minor, sedicesima edizione, Torino, 2019, Giappichelli Editore

G. Novelli, compendio di Diritto internazionale privato e processuale, XX edizione, Ed. Giuridiche Simone, Napoli, 2019.

[1] L. TRAMONTANO (a cura di) Studium – Codice di Procedura Civile, Ed. La Tribuna, diciassettesima edizione, Piacenza, 2019, pp 1341 e ss.

[2] C. MANDRIOLI, A. CARATTA, Corso di diritto processuale civile Vol. III, Editio Minor, sedicesima edizione, Torino, 2019, Giappichelli Editore

[3] C. MANDRIOLI, A. CARATTA, Corso di diritto processuale civile Vol. III, Editio Minor, sedicesima edizione, Torino, 2019, Giappichelli Editore; G. VIGNERA, In difesa dell’unilateralità del procedimento monitorio, in Judicium, il processo civile in Italia e in Europa.

[4] Mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, Negoziazione ai sensi del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, Arbitrato ai sensi del D.L.vo 40/2006.

[5] L. TRAMONTANO (a cura di) Studium – Codice di Procedura Civile, Ed. La Tribuna, diciassettesima edizione, Piacenza, 2019, p. 1359.

[6] Dati raccolti nel mese di maggio 2019 presso la cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Torino, C.so Vittorio Emanuele II 127, 10138 Torino. Link: http://www.giudicedipace.torino.it/

[7] Art 5 comma 1 bis prima parte D.Lgs. 28/2010: chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (…)”

[8] Cass. Civ. III Sez., ordinanza interlocutoria 18741/2019.

[9] G. NOVELLI, compendio di Diritto internazionale privato e processuale, XX edizione, Ed. Giuridiche Simone, Napoli, 2019.

[10] Ibidem; http://www.tribunale.torino.giustizia.it/