Le questioni (ancora) aperte sulle neuroscienze: il comportamento criminale in bilico tra libero arbitrio e determinismo

 

Criminali si nasce?

Presupposto del sistema penale è che l’individuo sia dotato di libero arbitrio, ossia in grado di distinguere il bene dal male e di decidere se agire in un senso o nell’altro. Su tale presupposto si basa il principio dell’imputabilità, che caratterizza gli ordinamenti giuridici retributivistici, tipici di tutte le società progredite. Ma cosa succede se ci si accorge che il crimine compiuto non è stato idealizzato e voluto consciamente dall’autore dello stesso ma semplicemente l’essere frutto di una serie predeterminata di cause? come dire, che succede se la genetica carica il fucile, la psicologia mira e l’ambiente tira il grilletto[1]? Bisogna quindi dare una breve definizione di neuroscienze, intese queste come un gruppo eterogeneo di discipline scientifiche, accomunate dall’obiettivo di spiegare come le connessioni neuronali sovrintendano lo svolgimento di tutte le attività umane, non solo quelle estrinsecantesi in semplici movimenti corporei, ma anche quelle più complesse (la volizione, le emozioni, persino la formulazione dei giudizi morali), tradizionalmente attribuite al dominio della mente e considerate inaccessibili all’indagine sperimentale[2] ; diversi i tipi di neuroscienze esistenti oggi ( molecolari, cellulari, comportamentali, integrative etc.) ma per la nostra analisi è opportuno seguire il filone del c.d. neurodiritto ovvero le più aggiornate scoperte neuroscientifiche applicabili all’ordinamento normativo.

Apparentemente termini ostici per noi, operatori del diritto, che poco o nulla sappiamo di psicologia o medicina ma è necessario sottolineare il loro fascino e la loro importanza per i contributi che hanno dato e che potranno dare alla giurisprudenza. A rendere più comprensibile la materia ha provveduto con un memorandum dal titolo ‘Le capacità giuridiche alla luce delle neuroscienze‘ un gruppo di esperti tra giuristi, neuroscienziati e psicologi.

Come si legge nel memorandum “la sfida della prova neuroscientifica in ambito processuale penale, ai fini dell’attribuzione di responsabilità, è quella di:

  • a) identificare i circuiti cerebrali necessari alla formazione della consapevolezza e delle intenzioni;
  • b) dimostrare se e in che misura i circuiti cerebrali dell’imputato fossero difettosi al momento di pianificare l’azione e di controllare un impulso;
  • c) valutare quanto l’eventuale deficit possa aver influito sul compimento dell’azione illecita.”

 

Tra i firmatari e i promotori ci sono l’avvocato Guglielmo Gulotta, docente di psicologia giuridica all’Università di Torino, e lo psichiatra Pietro Pietrini, ordinario di biochimica clinica e biologia molecolare e Direttore presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca.

Terminata questa necessaria premessa credo sia utile partire da alcuni emblematici casi pratici per poi provare a dare qualche risposta alla domanda che ci siamo posti all’inizio e che rappresenta la nostra stella polare e cioè.. criminali si nasce?

 

Un caso emblematico: la sentenza Albertani

Partiamo da una vicenda giudiziaria, avvenuta nel 2009, a Cirimido (Como), che vede come protagonista Stefania Albertani la quale uccise sua sorella maggiore, segregandola in casa e costringendola ad assumere psicofarmaci in dosi tali da causarne il decesso. Successivamente diede fuoco al cadavere. Indiziata per la scomparsa della sorella e tenuta sotto controllo dalla polizia, durante un diverbio con la madre, tentò di strangolarla con una cintura. L’arrivo della polizia salvò la madre e portò all’arresto di Stefania. In seguito emerse un complesso disegno criminoso, per cui l’imputata è stata chiamata a rispondere del sequestro di persona e poi dell’omicidio della sorella, omicidio preceduto dalla somministrazione di benzodiazepine, che aveva indotto la vittima in uno stato di confusione mentale e di incapacità reattiva, nonché dei reati di soppressione e distruzione di cadavere, di quello di utilizzo indebito delle carte di credito, appartenenti alla sorella, e ancora di procurata incapacità di intendere e di volere del padre attraverso la somministrazione di medicinali che ne procurarono il ricovero in ospedale, di tentato omicidio di entrambi i genitori, avendo cercato di farne esplodere l’autovettura, e del tentato omicidio della madre attraverso strangolamento.

Il Gip di Como, Luisa Lo Gatto, ha condannato Stefania a venti anni di reclusione, riconoscendole un vizio parziale di mente per la presenza di «alterazioni» in «un’area del cervello che ha la funzione» di regolare «le azioni aggressive» e, dal punto di vista genetico, di fattori «significativamente associati ad un maggior rischio di comportamento impulsivo, aggressivo e violento[3]».

La decisione è stata supportata oltre che su accertamenti psichiatrici tradizionali, anche su analisi neuroscientifiche, che hanno rivelato la morfologia del cervello e il patrimonio genetico dell’imputata. Si tratta, pertanto, del primo riconoscimento in Italia, e fra i primi al mondo, della validità delle neuroscienze per l’accertamento dell’imputabilità.

La perizia psichiatrica aveva già riconosciuto nella donna la presenza di «un quadro psichiatrico caratterizzato dalla menzogna patologica» e di una «sindrome dissociativa». Ma il Gip di Como si è basato prevalentemente su una consulenza neuro scientifica, che era stata richiesta dalla difesa dell’imputata. In particolare, si è proceduto alla «ricostruzione del correlato anatomo funzionale della sfera psichica della paziente attraverso le indagini di imaging cerebrale e di genetica molecolare».

Ne è emerso il riscontro, come anticipato, di «anomalie che si traducono in un significativo aumento del rischio di sviluppare certi tipi di comportamenti». Nello specifico i periti hanno evidenziato delle «differenze nella morfologia e nel volume delle strutture cerebrali […] alterazioni nella densità della sostanza grigia, in alcune zone chiave del cervello […] anche nei processi che regolano la menzogna, oltre che nei processi di suggestionabilità ed autosuggestionabilità e nella regolazione delle azioni aggressive». Infine, «sono stati, disposti accertamenti genetici per verificare se la perizianda presentasse gli alleli che, secondo la letteratura scientifica internazionale, sono significativamente associati ad un maggior rischio di comportamento impulsivo, aggressivo e violento». L’esito positivo di tali analisi (è stata riscontrata l’esistenza nell’imputata di tre alleli sfavorevoli) ha poi portato alla decisione a favore del vizio parziale di mente.

 

Le neuroscienze sono idonee a rifondare il diritto penale?

Le neuroscienze, avendo come oggetto di analisi qualcosa di molto complesso come il cervello e i vari e articolati meccanismi di funzionamento cerebrale e neuronale, è ovvio e naturale che suscitano molti interrogativi e dubbi non solo di carattere strettamente scientifico ma, per quanto ci riguarda, essendo operatori di diritto, dubbi di natura giuridico-etico; non è il caso di affrontare le questioni etiche poiché è una riflessione che già da Lombroso (e anche prima) attanaglia l’uomo, quindi ci dobbiamo concentrare sulle questioni attinenti il diritto penale e nella species l’elemento dell’imputabilità.

Tra i vari interrogativi che sono stati messi sul tappetto, sicuramente ci si è chiesto se l’avvento delle neuroscienze possa in qualche modo riuscire a rifondare alcuni capisaldi del diritto penale, quali il concetto di libero arbitrio, coscienza e volontà e responsabilità: secondo i seguaci del c.d. determinismo hard ogni comportamento umano è solo l’esito meccanicistico di un processo cerebrale[4] .

Secondo alcuni tale rifondazione del diritto penale su basi deterministiche è una strada percorribile, con la naturale conseguenza che si dovrebbe anche operare una completa rimodulazione delle sanzioni, sganciate da qualsiasi nucleo retribuzionistico e proiettate esclusivamente in funzione di cura e di controllo del soggetto predisposto al crimine.

Tale conclusione, però, suscita molte perplessità e avanza due critiche; la prima è così sintetizzabile: la concezione deterministica potrebbe voler solamente fornire una spiegazione unicausale della criminalità. In passato la causa della criminalità è stata determinata in vari fattori quali la povertà, la razza, il ceto sociale, il livello d’istruzione, nella conformazione del cranio, adesso invece la causa si individua nella conformazione cerebrale e nelle interconnessioni neuronali dell’individuo.

Le teorie unicausali della criminalità – teoria neuroscientifica compresa – insomma, oscurano altri possibili fattori, di natura personale (che spaziano dall’indole all’educazione) e/o ambientale (che a loro volta variano dalla cultura alla società, alla famiglia, alla scuola, etc.), i quali esercitano indubbiamente un ruolo importante, per lo meno in funzione di creazione dell’occasione o di innesco del comportamento criminale: ammesso, quindi, che le neuroscienze riescano davvero a mappare una predisposizione neuronale al crimine, non disponiamo ancora di alcun elemento per affermare se e quando tale predisposizione si trasformerà effettivamente in realizzazione concreta.

La seconda critica ad una possibile rifondazione del diritto penale si fonda sul fatto che, almeno ad oggi, le acquisizione dei neuroscienziati non giustificano alcun cambiamento della legge penale, obbiettivo che peraltro, la comunità neuroscientifica nemmeno si pone, puntando invece essa solo a mettere a disposizione del diritto penale metodi e tecniche atti a meglio valutare aspetti come l’imputabilità, la pericolosità sociale, la eventuale falsità delle dichiarazioni processuali.

In conclusione, per tutti i motivi suddetti, pare senz’altro condivisibile l’opinione di quanti ritengono non necessaria, e nemmeno auspicabile, una rifondazione del diritto penale su basi neuroscientifiche[5].

Informazioni

Grandi C., Neuroscienze e responsabilità penale: nuove soluzioni per problemi antichi?

Algeri L., Neuroscienze e testimonianza della persona offesa

Casasole F., Neuroscienze, genetica comportamentale e processo penale

Lavazza A., Sammicheli L., Il delitto del cervello. La mente tra scienza e diritto

Wegner D.M., The illusion of conscious wil

Feijos Sanchez B.J., Derecho Penal y Neurociencias. ¿Una relación tormentosa?

Vellar G., Basile F., Diritto penale e neuroscienze

Il tema del vizio di mente non deve essere confuso con la non punibilità: http://www.dirittoconsenso.it/2020/01/08/la-non-punibilita/

www.linkiesta.it

www.rivistaaic.it

www.dirittopenale.org

[1] Citazione estrapolata da https://www.linkiesta.it/it/article/2016/04/11/assassini-si-nasce-il-neurodiritto-e-i-limiti-del-libero-arbitrio/29933/

[2]  C. Grandi, Neuroscienze e responsabilità penale. Nuove soluzioni per problemi antichi?, cit., p. XI. Per una puntuale definizione di neuroscienze v. anche L. Algeri, Neuroscienze e testimonianza della persona offesa, in Riv. It. Med. Leg., 33(3), 2012

[3] Gip Como, 20.05.2011, in Guida al diritto (on line), 30 agosto 2011, con nota di MACIOCCHI, Gip di Como: le neuroscienze entrano e vincono in tribunale. Per un commento della sentenza, v. anche CASASOLE, Neuroscienze, genetica comportamentale e processo penale, in Dir. pen. proc., 2012, p. 110 ss.

[4] Sia pur con sfumature e prospettive differenti, v. in tal senso, tra i molti, A. Lavazza, L. Sammicheli, Il delitto del cervello. La mente tra scienza e diritto, Torino, Codice Edizioni, 2012; D. M. Wegner, The illusion of conscious will, Cambridge, Mass, MIT Press, Bradford Books, 2002. In particolare, Wegner argomenta che, essendo l’azione in primo luogo determinata da meccanismi cerebrali e psicologici, la volontà consapevole è solo un’illusione, che sta tuttavia alla base del nostro apprezzamento e del ricordo di noi stessi come autori delle nostre azioni e dello sviluppo del senso di responsabilità e della moralità

[5] Oltre agli Autori citati nelle note precedenti, v. B. J. Feijoo Sánchez, Derecho Penal y Neurociencias. ¿Una relación tormentosa?, in InDret, Revista para el Análisis del Derecho, n. 2, 2011, p. 48; C. Jäger, Libre determinación de la voluta, causalidad y determinación a la luz de la moderna investigación del cerebro, in E. Demetrio Crespo, M. Maroto Calatayud (a cura di), Neurociencias y derecho penal, Buenos Aires, 2013, p. 61 ss.; T. Hillenkamp, Strafrecht ohne Willensfreiheit? Eine Antwort auf die Hirnforschung, in Juristen Zeitung, 2005, p. 313 ss.; M. Bertolino, L’imputabilità penale tra cervello e mente, in Riv. It. Med. Leg., 2012, p. 925 ss., nonché, dal fronte delle scienze dure, S. J. Morse, The neuroscientific Challenges to Criminal Responsibility, cit., p. 93 ss. Infine, volendo, G. Vallar – F. Basile, Diritto penale e neuroscienze, cit., p. 804 ss.