I dubbi sull’efficacia esimente del modello 231 sul tema dei reati colposi d’evento. L’evoluzione della giurisprudenza e il d.lgs. 231/2001

 

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231: profili generali

Il 2001 ha rappresentato una svolta epocale nel sistema giuridico e sanzionatorio italiano. Gli stimoli comunitari ed internazionali hanno indotto il Legislatore a superare il principio sancito dal noto brocardo societas delinquere et puniri non potest mediante l’emanazione del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, intitolato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”. Così facendo i soggetti collettivi sono divenuti coprotagonisti della vicenda punitiva e destinatari immediati di risposte sanzionatorie a contenuto afflittivo, orientate alla prevenzione di reati e, dunque, strumentali alla tutela di interessi penalmente rilevanti. Si parla così di “modello 231”.

La responsabilità sorge in capo all’ente qualora ricorrano gli elementi indicati dai criteri di imputazione di cui al decreto legislativo anzi citato.

Il criterio d’imputazione oggettivo ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 231/2001 richiede, oltre alla realizzazione di uno dei reati presupposto da parte di un soggetto qualificato, sia esso un soggetto apicale (art. 5, comma 1, let. a) o un subordinato (art. 5, comma 1, let. b), che la persona fisica abbia agito nell’interesse o vantaggio dell’ente collettivo.

Il collegamento oggettivo tra reato e societas, formalizzato da tale locuzione, costituisce l’espressione normativa del “rapporto di immedesimazione organica”, che prova l’esistenza in prima battuta di un “coinvolgimento” della persona giuridica nella commissione dell’illecito, facendo sorgere le basi per l’imputazione della responsabilità. Nonostante la formula utilizzata abbia dato origine fin da subito a contrasti interpretativi, ad oggi la giurisprudenza maggioritaria considera i due criteri come alternativi e disgiunti[1]: da un lato, l’interesse assumerebbe una connotazione marcatamente soggettiva, suscettibile di una valutazione ex ante; dall’altro, il termine vantaggio indicherebbe il risultato della condotta dell’individuo, evocando un dato di natura oggettiva, richiedendo una verifica ex post[2].

Per quanto concerne i criteri soggettivi d’imputazione, tipizzati negli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001, è stato predisposto un modello di colpevolezza sui generis, ispirata al modello dei compliance programs di matrice anglosassone. È stato dunque introdotto un rimprovero da muovere esclusivamente a carico dell’ente, fondato sul fatto che il reato sia da considerarsi espressione di una politica aziendale deviante o il prodotto di una colpa d’organizzazione. Il correttivo esimente è fondato e strutturato attorno alla funzionalità del “modello di organizzazione e gestione” (c.d. modello 231), alla cui efficacia e idoneità è legata la sussistenza o meno della colpa organizzativa e di conseguenza il riconoscimento della responsabilità punitiva dell’ente.

Tuttavia, in origine il decreto legislativo di cui sopra presentava una sfera di operatività limitata, a causa della scelta di ancorare la responsabilità “da reato” dell’ente alla commissione di un numerus clausus di reati, esclusivamente di matrice dolosa.

Tale scelta ha provocato alcune criticità che ancor oggi sono al centro del dibattito scientifico tra dottrina e giurisprudenza, in particolare quella relativa ai criteri d’imputazione di siffatta responsabilità, orientati esclusivamente al target dei soli illeciti dolosi, e i reati colposi d’evento, nella fattispecie quelli di omicidio e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti alla violazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 25-septies d.lgs. 231/2001 ad opera della Legge 3 agosto 2007 n. 123.

 

Un’evoluzione giurisprudenziale incentrata sul solo criterio oggettivo

Al fine di evitare di giungere a sostenere “la tesi della ontologica inapplicabilità[3] dei criteri d’imputazione, è stata la giurisprudenza a proporre varie opzioni ermeneutiche correttive, volte ad assicurare a questi un effettivo spazio di operatività[4]. In particolare, sono state le nozioni di interesse e vantaggio a creare le maggiori problematiche in quanto difficilmente conciliabili con i nuovi reati colposi d’evento.

Ad oggi il criterio consolidato nella giurisprudenza è quello per cui il dato di riferimento dell’interesse e del vantaggio debba essere la condotta inosservante costitutiva del reato e non l’evento naturalistico poiché “una diversa interpretazione priverebbe di ogni intrinseca logicità la novità normativa, essendo ovviamente impensabile che l’omicidio o le lesioni, cagionati per violazioni colpose in materia di sicurezza sul lavoro, possano intrinsecamente costituire un interesse oppure generare un vantaggio concreto per l’ente”[5].

Tale soluzione è stata accolta dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 38343 del 2014, nella nota vicenda Thyssenkrupp S.p.A., la quale è da considerare uno snodo cruciale per le successive e recenti elaborazioni giurisprudenziali, in quanto rappresenta la prima decisione della giurisprudenza di legittimità in ordine alla responsabilità collettiva da illecito colposo d’evento. Oltre alla conferma del rapporto di alternatività dei criteri dell’interesse e vantaggio e della loro riferibilità alla sola condotta nel caso dei reati di cui all’art. 25-septies, in particolar modo rileva il fatto che la Corte afferma, nel caso di specie, il contenuto prettamente economico delle gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio e le colpevoli omissioni “rispetto al quale l’azienda non solo aveva interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello stabilimento di Torino, oltre che dell’utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione”[6].

Ne deriva dunque il ricorso al criterio d’imputazione oggettivo in una chiave economica consacrando l’interpretazione secondo cui il binomio interesse e/o vantaggio debbano essere letti in una prospettiva meramente patrimoniale dell’ente.

Difatti anche la giurisprudenza di legittimità più recente si è concentrata sul concetto di risparmio dei costi e tra queste rileva la Cass. Pen., sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363, nel caso che vide coinvolto il Consorzio Melinda S.C.A. Nella sentenza con cui viene respinto il ricorso dell’ente, la Corte, richiama il concetto di risparmio di spesa affermando come i due termini debbano “essere intesi nel senso che il primo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica penalmente responsabile abbia violato la normativa antinfortunistica con il consapevole intento di ottenere un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento; mentre il secondo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica abbia sistematicamente violato la normativa antinfortunistica, ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio”[7].

 

L’irrilevanza giudiziale del modello 231

Da quanto sopra esposto ne consegue come il nucleo centrale delle varie motivazioni poggi essenzialmente sul solo art. 5 d.lgs. 231/2001, finendo, così di fatto, per assorbire l’altro criterio d’imputazione, ossia quello soggettivo di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001. La giurisprudenza tende ad escludere la c.d. colpevolezza d’organizzazione, ossia l’inadeguatezza della struttura organizzativa circa la prevenzione di illeciti offensivi di interessi ritenuti meritevoli di tutela, rappresentata dalla mancata adozione ed efficace attuazione di un idoneo modello 231, il quale rappresenta la formalizzazione delle regole interne adottate, al fine di contenere i rischi-reato generalmente connessi all’attività produttiva[8].

Sebbene, attraverso la lettura degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001, è possibile rilevare come il Legislatore abbia radicato la responsabilità della persona giuridica su elementi di oggettiva inadeguatezza organizzativa e gestionale, prevedendo la possibilità di discolparsi mediante la dimostrazione dell’adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo, adottato prima della commissione del fatto, contenente regole cautelari volte a prevenire la commissione di reati, la colpevolezza d’organizzazione non viene approfondita o comunque non è determinante ai fini della valutazione giudiziale, tanto che la giurisprudenza giunge di fatto a sostenere che qualora vi sia la realizzazione di un reato, sussista in automatico un deficit organizzativo e di conseguenza l’inidoneità del modello 231 adottato e attuato dall’ente.

L’idea di fondo che anima la normativa in esame è che il crimine di impresa affondi le proprie radici nella struttura organizzativa dell’ente. Da qui, per soddisfare le esigenze di prevenzione generale e speciale, la necessità di intervenire su tale struttura, al fine di indurre le aziende ad adottare regole di comportamento virtuose, che incidano positivamente sull’organizzazione, in modo da prevenire il rischio di commissione del reato[9]. Tuttavia, l’ampia discrezionalità rilasciata all’accertamento giudiziale circa il contenuto del modello 231 hanno determinato una profonda disapprovazione da parte del mondo imprenditoriale, il quale deve oltretutto sostenere ingenti “sforzi” economici per la redazione del modello in questione[10].

Ciò non ha fatto altro che alimentare numerose incertezze sull’effettiva capacità esimente del modello. La valutazione risiede quasi esclusivamente nelle mani del giudice, finendo per eliminare qualsiasi incentivo ad adottare un modello organizzativo, poiché l’imprenditore non avrebbe mai la certezza, nonostante il modello 231, di aver assolto ai propri doveri.

In conclusione, gli artt. 6 e 7 del decreto risultano privi di effettività applicativa, tanto che se l’ente nutre fondate speranze di assoluzione, deve fondare la sua difesa sull’art. 5, poiché una volta individuato nel reato presupposto un interesse o vantaggio per l’ente, diviene pressoché impossibile l’assoluzione della persona giuridica.

Informazioni

C. E. Paliero, “Dieci anni di ‘‘corporate liability’’ nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell’evoluzione della legislazione e della prassi”, in Le Società, Milano, 2011.

A. Gargani, “Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile “per definizione” la persona giuridica?”, in AA.VV., “Studi in onore di Mario Romano”, (a cura di) M. Bertolino, L. Eusebi, G. Forti, III, Napoli, 2011.

M. Colacurci, “L’idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi”, 2016, in Riv. Tri. Pen. con.

C. Piergallini, Il modello organizzativo alla verifica della prassi, in Le Società, 2011, p. 46ss.

G. Fidelbo, La valutazione del giudice penale sull’idoneità del modello organizzativo, in Le Società, 2011, cit., p. 56.

[1] Ex multis Cass. Pen, Sez. V, 28 novembre 2013, Banca Italease s.p.a.; Cass. Pen., Sez. VI, 22 maggio 2013, n. 24559

[2] Cass. Pen., Sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3615.

[3] C. E. Paliero, “Dieci anni di ‘‘corporate liability’’ nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell’evoluzione della legislazione e della prassi”, in Le Società, Milano, 2011.

[4] Per una puntuale ricostruzione delle varie soluzioni adottate si rimanda a: A. Gargani, “Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile “per definizione” la persona giuridica?”, in AA.VV., “Studi in onore di Mario Romano”, (a cura di) M. Bertolino, L. Eusebi, G. Forti, III, Napoli, 2011.

[5] Trib. Trani, sez. distaccata di Molfetta, 11 gennaio 2010.

[6] C. Ass. Torino, sez. II, 15 aprile 2011.

[7] Cass. Pen., sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363.

[8] M. Colacurci, “L’idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi”, 2016, in Riv. Tri. Pen. con.

[9] Cfr. C. Piergallini, Il modello organizzativo alla verifica della prassi, in Le Società, 2011, p. 46ss.

[10] G. Fidelbo, La valutazione del giudice penale sull’idoneità del modello organizzativo, in Le Società, 2011, cit., p. 56.

Abbiamo parlato di modello 231 anche in questo articolo.

Per le sentenze della Corte di Cassazione, si rimanda al sito ufficiale.