Ecco come e quando la giustizia prevede il perdono giudiziale per un minore autore di reato

 

Introduzione al perdono giudiziale

Il perdono giudiziale appartiene alla rosa di epiloghi speciali che possono verificarsi a conclusione di un processo penale minorile e che differenzia quest’ultimo dal rito ordinario; insomma, accanto all’irrilevanza del fatto e alla messa alla prova, il perdono è uno dei lieti fine maggiormente adottati quando si parla di minori autori di reato. Sebbene la quasi totalità delle regole che devono essere rispettate e seguite nel corso di un procedimento minorile sia contenuta nel D.P.R. 448/1988[1], il perdono trova disciplina nel codice penale, all’altezza dell’art. 169.

La norma stabilisce che:

se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a euro 5 anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Qualora si proceda al giudizio, il giudice, può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell’articolo 164. Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta”.

 

Cerchiamo, però, di chiarire e spiegare meglio la disciplina a cui soggiace questo particolare istituto.

 

Finalità e caratteristiche del perdono giudiziale

Il perdono giudiziale può e, anzi, deve essere definito e considerato come un beneficio che viene concesso, a partire dall’udienza preliminare, ad un minore tra i 14 e i 18 anni che abbia commesso un reato punito con una pena detentiva non superiore nel massimo a 2 anni; si tratta, in altri termini, di un minore autore di un reato bagatellare, ossia di un reato che, certamente, non è considerato particolarmente grave[2].

L’art. 169 c.p., come visto, non contiene dei veri e propri limiti oggettivi legati alla natura o al tipo di reato commesso, perciò, idealmente, potrebbe essere perdonato qualunque tipo di reato purché venga punito dal nostro ordinamento con una pena detentiva non superiore nel massimo a 2 anni.

Il perdono presuppone sempre l’accertamento della responsabilità del minore: perciò, prima di concedere tale beneficio, il giudice dovrà accertare la colpevolezza del giovane; tuttavia l’accertamento della responsabilità non è sufficiente affinché il giudice si pronunci con una sentenza di non luogo a procedere per perdono, ma è necessario anche il consenso del minore.

Mi spiego meglio: ogni volta che il processo si chiude con un epilogo speciale che presuppone l’accertamento della responsabilità del minore, ma che ha come conseguenza l’estinzione del reato, come nel caso del perdono giudiziale, dell’irrilevanza del fatto o della messa alla prova, è sempre necessario ottenere il consenso del minore, poiché il giovane deve avere la possibilità di scegliere di rinunciare all’istituto di favore, al perdono in questo caso, e di proseguire il processo per dimostrare, nelle successive fasi, la sua innocenza.

Leggendo la disciplina contenuta nel sopracitato articolo 169 c.p. emergono, tuttavia, delle condizioni ostative, rappresentate dall’art.164 c.p., al verificarsi delle quali il perdono non può essere concesso.

In particolare, il minore autore di un reato bagatellare non può essere destinatario di questo beneficio nel caso in cui:

  • egli abbia delle precedenti condanne per delitti o
  • nel caso in cui sia considerato un delinquente abituale o di professione.

 

La valutazione della recidiva del minore

«Il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati». La frase appena riportata rappresenta, probabilmente, una delle caratteristiche più significative del perdono giudiziale, nonché il requisito più complesso da accertare.

Il legislatore italiano ha scelto di legare il perdono ad una valutazione sulla recidiva. Il giudice può decidere di pronunciarsi con una sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale solo nel caso in cui egli ritenga e presuma che il minore si asterrà dal commettere reati futuri.

Ma quali sono gli elementi che il giudice dovrà prendere in considerazione per verificare il rischio di recidiva? Si tratta sicuramente di una valutazione che viene effettuata verificando degli elementi, come la gravità del reato e la capacità a delinquere, contenuti nell’art.133 c.p.[3], ma nella quale giocano un ruolo fondamentale il ragazzo e la sua storia. Il giudice deve conoscere il ragazzo e il suo passato, nonché il suo contesto di vita, affinché possa verificare se sussiste o meno un rischio di recidiva, ma non è tutto. È molto importante, ai fini di questa valutazione, osservare il minore, cercare di comprendere se il giovane ha avviato un processo di cambiamento o se ha l’intenzione, la capacità e la volontà di avviarlo, poiché solo attraverso un processo di cambiamento della propria personalità il minore dimostra di aver compreso il significato educativo del processo[4].

 

Una considerazione finale

A questo punto, però, dopo aver esposto e presentato tale istituto, è più che legittimo porsi il seguente quesito: il perdono può essere concesso più di una volta? La risposta a questa domanda non può che essere negativa, poiché nel nostro ordinamento il perdono giudiziale può essere concesso solo ed esclusivamente una volta, si parla, infatti, di unicità del perdono.

Tuttavia, la Corte Costituzionale è intervenuta sul tema dell’unicità dichiarandone l’illegittimità nella parte in cui il beneficio del perdono non poteva essere concesso nell’ipotesi di concorso di reati[5].

Ad oggi, grazie all’intervento della Corte, il minore può ottenere il perdono quando commette diversi reati appartenenti al medesimo disegno criminoso o nel caso di reati in concorso, purché, anche in questi casi, la pena detentiva prevista non sia superiore nel massimo a 2 anni.

Il perdono giudiziale comporta, ed ha come immediata conseguenza, l’estinzione del reato e la sentenza di non luogo a procedere attraverso la quale il giudice dispone il perdono, resta iscritta nel casellario speciale[6] fino al compimento della maggiore età e successivamente trasmigra nel casellario comune[7], dove permane fino al ventunesimo anno d’età per poi essere cancellata[8].

Informazioni

AA.VV., Procedura penale minorile, a cura di M. Bargis, Giappichelli Editore, Torino, 2019.

G. Zara, La psicologia criminale minorile, Carocci editore, Roma, 2013.

E. Carraro, Il perdono giudiziale nel nuovo sistema della giustizia penale minorile, in Minori Giustizia, IV Trimestre, 2008.

www.gazzettaufficale.it 

Il perdono giudiziale è collegato ad altri temi del diritto penal-processuale minorile tra cui: http://www.dirittoconsenso.it/2020/03/11/lirrilevanza-del-fatto/

[1] Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448. Per il testo completo si veda www.camerapenaleminorile.it.

[2]AA.VV., Procedura penale minorile, a cura di M. Bargis, Giappichelli Editore, Torino, 2019, p.188-189.

[3] In questi terminiG. Zara, La psicologia criminale minorile, Carocci editore, Roma, 2013, p. 113.

[4]E. Carraro, Il perdono giudiziale nel nuovo sistema della giustizia penale minorile, in Minori Giustizia, IV Trimestre, 2008, p.72.

[5] Sentenze della Corte Costituzionale n. 108 del 1973 e n.154 del 1976. Per il testo completo delle sentenze si veda www.gazzettaufficale.it.

[6] Il casellario speciale è un registro nel quale vengono trascritti i provvedimenti giudiziari di cui è destinatario un minorenne.

[7] Il casellario comune è un registro nel quale vengono iscritti e riportati i provvedimenti giudiziari di cui è destinatario un soggetto maggiorenne.

[8] In questi termini G. Zara, La psicologia criminale minorile, Carocci editore, Roma, 2013, p. 114.