Quale spazio è possibile riconoscere al fattore culturale nei «reati culturalmente motivati» in Italia?
I reati culturalmente motivati: tra cultura del singolo individuo e diritto penale
L’intensificazione dei flussi migratori degli anni recenti ha comportato una modificazione del tessuto culturale della società, rendendola sempre più eterogenea e multiculturale. Perchè allora si parla di reati culturalmente motivati? Bisogna fare un’analisi socio-culturale per rispondere alla domanda perchè l’impatto di tale cambiamento in un ambito del diritto fortemente influenzato dalla cultura sociale dominante, quale il diritto penale, è di non poco momento.
Spesso, invero, soggetti di diversa provenienza culturale violano precetti penali, che nell’ordinamento di provenienza costituiscono condotte tollerate, quando non espressamente incentivate. Ciò è particolarmente evidente in alcuni tipi di reati, quali, ad esempio, il delitto di maltrattamenti, in cui la violenza domestica spesso è il frutto di un’ancestrale visione dello ius corrigendi del pater familias; oppure le violenze sessuali intra-coniugali.
Il moltiplicarsi di procedimenti penali a carico di immigrati ha indotto dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi circa l’influenza dell’appartenenza culturale dell’autore rispetto alla genesi e/o all’esecuzione del fatto tipico e, conseguentemente, quale risvolto sul piano sanzionatorio sia da attribuire all’eventuale fattore culturale.
La definizione
In via generale possono dirsi «reati culturalmente motivati» quei fatti – penalmente rilevanti – che siano riconducibili ad una condotta del soggetto agente, posta in essere in ragione della propria cultura d’appartenenza, per la quale quello stesso fatto è socialmente accettato, se non addirittura imposto[1]. Una definizione così ampia è adatta a ricomprendere sia quei reati per i quali la motivazione culturale emerge dalla stessa descrizione del fatto tipico[2], sia quelli per i quali è l’elemento psicologico ad essere influenzato dal fattore culturale. In tale ultima ipotesi, in particolare, è necessario interrogarsi su quale possa essere il valore da attribuire alla matrice culturale alla base dell’illecito, al fine di configurare correttamente non solo la responsabilità penale del soggetto agente, ma anche la conseguente risposta sanzionatoria dell’ordinamento[3]. Questo è il c.d. “dilemma del multiculturalismo liberale”[4], ovvero l’annosa questione riguardante la ricerca di un punto di equilibrio tra principio di uguaglianza e inviolabilità dei diritti dell’uomo.
In via generalissima, è possibile individuare due diversi modelli adottati dagli ordinamenti giuridici moderni: uno assimilazionista, l’altro multiculturalista.
Il primo parte dall’idea che il diritto penale sia assolutamente indifferente alle diversità culturali, sicché esso, in base al principio di uguaglianza formale, non deve tener conto degli eventuali condizionamenti culturali che abbiano influenzato l’agito dell’autore del reato.
La seconda impostazione, viceversa, tende ad un diritto penale iperculturale e, come tale, rispettoso dell’identità culturale dell’autore. Per tale ragione è la materia penale che, attraverso un continuo adattamento alle scelte di vita dei singoli, tende ad uniformarsi con la realtà multietnica della società[5].
A titolo esemplificativo, si consideri che negli Stati Uniti non sono mancati casi in cui il public prosecutor, in relazione a reati culturalmente motivati, non ha esercitato l’azione penale, ovvero casi in cui il giudice ha ritenuto di applicare le c.d. cultural defenses[6]–[7], cioè apposite cause di esclusione della punibilità[8].
I «reati culturalmente motivati» nel sistema giuridico italiano
Sul punto va immediatamente premesso che nel sistema giuridico italiano non trova riconoscimento la cultural defense propria dei sistemi anglosassoni, quale justification ad efficacia scriminante[9]. Per tale ragione le differenze culturali dell’autore del fatto potranno avere una rilevanza solo sul piano della valutazione dell’elemento soggettivo. In effetti, è solo in relazione a quest’ultimo che la “motivazione culturale” potrà essere considerata un criterio di gradazione, se non addirittura esclusione, della colpevolezza[10]. In dottrina si è ipotizzato che il condizionamento culturale possa assumere rilevanza sul piano dell’imputabilità o sul piano dell’ignoranza inevitabile della legge penale.
Per quanto riguarda l’imputabilità si è osservato che, se da un lato è vero che cultura di provenienza di un individuo non può impedirgli di comprendere il disvalore del fatto, dall’altro lato, è altrettanto vero che questa incide sul processo motivazionale del soggetto. Nonostante ciò, nell’ordinamento interno non vi è spazio per riconoscere l’incidenza della diversità culturale sul piano dell’incapacità[11], atteso che in tal senso rilevano le sole alterazioni psichiche di evidenza patologica[12]. Al contrario, il ruolo del fattore culturale è crescente in sede di ricognizione della scusabilità o inescusabilità dell’ignoranza della legge penale[13]. Tuttavia, la possibilità di escludere la colpevolezza alla luce del disposto di cui all’art. 5 c.p., deve tenere in conto l’interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 364 del 1988. In effetti, a parere della Consulta, la responsabilità penale può considerarsi esclusa a causa di ignoranza inevitabile del precetto penale quando lo straniero si trovi da breve tempo sul territorio nazionale e il precetto penale violato riguardi beni giuridici di rilevanza non primaria[14]. Qualora, però, i fatti sanzionati siano considerati penalmente illeciti anche nel paese d’origine, il soggetto è da ritenersi consapevole dell’offesa al bene giuridico tutelato e, come tale, gli va rimproverato l’errore di diritto che era tenuto ad evitare.
Alla luce di quanto sinora evidenziato, è possibile affermare che nel sistema penale italiano gli spazi per poter far valere sul piano della colpevolezza il condizionamento culturale sono assai limitati[15]. Ciò anche in ragione del fatto che l’inesigibilità, come categoria generale, non trova riconoscimento nel nostro ordinamento.
Il diritto penale “del fatto” rimane indifferente di fronte al dilemma interiore del soggetto generato dal conflitto tra precetti di diversa matrice. Dunque, posto che sul piano della tipizzazione dell’illecito il diritto penale risulta poco permeabile rispetto alle differenze culturali, risulta indispensabile per l’interprete adeguare la risposta sanzionatoria dell’ordinamento, alla luce della personalità dell’autore del fatto e del condizionamento culturale che abbia avuto un’incidenza deterministica rispetto alla commissione dell’illecito, nel rispetto del disposto dell’art. 27 cost.. In tal senso, fondamentale è l’art. 133 c.p., che conferisce al giudice ampia discrezionalità in punto di commisurazione della pena, nonché le attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis c.p..
Il punto della Corte di Cassazione
In più occasioni il tema dei reati culturalmente motivati si è posto all’attenzione dei giudici di legittimità. Da ultimo, con sentenza n. 29613/2018[16], la Suprema Corte ha fornito importanti indicazioni all’interprete su come approcciarsi al condizionamento culturale, che abbia un’incidenza deterministica nella realizzazione dell’illecito.
La Corte, pur sottolineando la necessità di approcciarsi ai reati culturalmente motivati attraverso un’esegesi che tenga in conto “il momento storico e culturale di riferimento (ivi compreso con riguardo al fenomeno del c.d. “multiculturalismo”, quale precipitato della integrazione dei migranti nella compagine sociale)”, tuttavia ribadisce che:
“nessun sistema penale potrà mai abdicare, in ragione del rispetto di tradizioni culturali, religiose o sociali del cittadino o dello straniero, alla punizione di fatti che colpiscano o mettano in pericolo beni di maggiore rilevanza (quali i diritti inviolabili dell’uomo garantiti e i beni ad essi collegati tutelati dalle fattispecie penali), che costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi, costumi che tali diritti inviolabili, della persona, cittadino o straniero, pongano in pericolo o danneggino”.
Ciò premesso, emerge come la categoria dei reati culturalmente motivati potrà essere valutata dall’interprete solo sulla base dell’attento bilanciamento tra il diritto del soggetto agente a non rinnegare le proprie tradizioni culturali, religiose, sociali, ed i valori offesi o posti in pericolo dalla sua condotta.
Dunque, al fine di valutare l’effettiva incidenza della matrice culturale sulla consapevolezza dell’agente, si renderà necessaria una preliminare valutazione della natura della norma culturale in adesione alla quale è stato commesso il reato, se essa sia di matrice religiosa o giuridica[17], e del carattere vincolante della norma culturale, ovvero se questa sia rispettata in modo omogeneo da tutti i membri del gruppo culturale o se, al contrario, sia desueta e poco diffusa anche in quel contesto. Infine, rilevante sarà anche il grado di inserimento del soggetto agente nella cultura e nel tessuto sociale del Paese d’arrivo o il suo grado di perdurante adesione alla cultura d’origine, aspetto relativamente indipendente dal tempo di permanenza nel nuovo Paese.
Applicando tali criteri al caso sottoposto al suo vaglio, la Corte di Cassazione ha ritenuto non idonea ad integrare una causa di non colpevolezza la dichiarata ignoranza da parte degli imputati, circa l’offensività della condotta posta in essere ai danni del figlio minore, così come l’ignoranza sull’esistenza della norma penale incriminatrice della condotta stessa. Nel caso di specie infatti gli imputati, oltre che essere ampiamente integrati nel tessuto sociale, allegavano a propria discolpa una ignoranza della legge penale che non avrebbe assunto rilevanza neanche nel paese di origine, ove i medesimi fatti risultavano sanzionati penalmente[18].
Informazioni
Helfer M., I reati culturalmente motivati nel sistema penale italiano, in Studi in onore di Mauro Rocco, a cura di E. M. AMBROSETTI, 2017, p. 383
Coleman, Individualizing justice through multiculturalism: The Liberals’ Dilemma, in Columbia Law Review 1996
Lapeyronne, L’individu et les minorités. La France et la Grande-Bretagne face à leurs immigrés, Parigi, 1993
Philips, When culture means gender: issues of cultural defence in the English Courts, in Modern Law Review 2003, p. 510 e ss
Bernardi A., Il “fattore culturale” nel sistema penale, 2010
Basile F., Immigrazione e reati culturalmente motivati, 2010
Cultura, psiche e motivazioni sono temi che si intrecciano anche in altri contributi su DirittoConsenso come: http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/16/brevi-cenni-sul-dolo-dimpeto/
[1] Questa definizione è stata proposta da VAN BROECK: “A cultural offence is an act by a member of a minority culture, which is considered an offence by the legal system of the dominant culture. That same act is nevertheless, within the cultural group of the offender, condoned, accepted, as normal behavior and approved or even endorsed and promoted in the given situation”, in European Journal of Crime 2001, p. 31.
[2] Si veda il caso dell’art. 583-bis c.p. La norma: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=6&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0307&art.dataPubblicazioneGazzetta=2006-01-18&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0
[3] HELFER M., I reati culturalmente motivati nel sistema penale italiano, in Studi in onore di Mauro Rocco, a cura di E. M. AMBROSETTI, 2017, p. 383.
[4] Sul punto si veda: COLEMAN, Individualizing justice through multiculturalism: The Liberals’ Dilemma, in Columbia Law Review 1996, p. 1096 e ss.
[5] Solitamente in dottrina si fa riferimento al modello assimilazionista come al modello “di stampo francese”; mentre il modello multiculturalista viene definito “di stampo anglosassone”, a causa dell’orientamento legislativo e giurisprudenziale prevalente negli ordinamenti citati, seppur non scevri di eccezioni. Per una completa ricostruzione della materia si veda: LAPEYRONNE, L’individu et les minorités. La France et la Grande-Bretagne face à leurs immigrés, Parigi, 1993.
[6] La formula è di creazione dottrinale. Al momento, infatti, in nessuna fonte di produzione del diritto penale statunitense è possibile rinvenire un riconoscimento ufficiale della categoria. Essa viene utilizzata come una categoria descrittiva, con cui la dottrina americana indica tutti i possibili momenti di emersione dei fattori culturali che, durante il procedimento penale, possono influenzare la posizione dell’imputato appartenente ad una minoranza culturale.
[7] Casi noti nella giurisprudenza americana sul tema, tra gli altri, sono: People v. Kimura, L.A. Superior Court, 21.11.1985; People v. Helen Wu, Court of Appeal of California, Fourth Appellate District, Division Two, 14.10.1991; People v. Chen, New York Supreme Court, 2.12.1988.
[8] Si veda a tal proposito: PHILIPS, When culture means gender: issues of cultural defence in the English Courts, in Modern Law Review 2003, p. 510 e ss. Inoltre: BERNARDI A., Il “fattore culturale” nel sistema penale, 2010, pp. 67 e ss.
[9] BASILE F., Immigrazione e reati culturalmente motivati, 2010, p. 267: “Il termine cultural defense descrive, quindi, una strategia difensiva utilizzata nel processo penale, basata sull’appartenenza dell’imputato ad una minoranza culturale e rivolta ad ottenere l’assoluzione o un trattamento sanzionatorio più mite. [..] Attraverso la cultural defense l’imputato chiede, infatti, di poter spiegare ai giudici l’influenza che il proprio background culturale avrebbe esercitato sulla sua condotta, nell’aspettativa che il riconoscimento di tale influenza possa ridondare a suo favore”.
[10] HELFER M., op. cit., p. 388.
[11] Invero in alcuni casi limite la giurisprudenza ha riconosciuto l’incidenza del fattore culturale sull’imputabilità dell’autore della condotta. In tal senso si veda: sent. Corte d’Assise d’Appello di Trieste 2009, citata in BERNARDI A., Il “fattore culturale” nel sistema penale 2010, p. 108, sub. 192.
[12] A tal proposito si consideri che viene pacificamente escluso che devianze psichiche episodiche possano incidere sull’imputabilità dell’agente. Questo si spiega, non solo alla luce del condivisibile intento di rendere l’accertamento della non imputabilità il più certo possibile, ma anche in ragione dell’incapacità della scienza di misurare con sufficiente certezza probatoria l’incidenza qualitativa sul processo motivazionale di determinati moventi psichici non patologici. (Cfr. Cass. S.U., 25.1.2005, n. 9163).
[13] BERNARDI A., op. cit., p. 110.
[14] I criteri che si prendono in considerazione a tal riguardo sono due: da un lato il grado di artificialità della norma violata, dall’altro lato la lontananza culturale dell’autore rispetto al contenuto del precetto violato. A titolo di esempio, si consideri che l’errore sul precetto è stato spesso riconosciuto nei confronti di immigrati a cui veniva contestata la realizzazione di illeciti di pura creazione legislativa. Per questi è pacifico che il disvalore della condotta non sia di diffusa percezione sociale (cfr. Trib. min. Genova, 14.11.1994, in Foro It. 1995).
[15] HELFER M., op. cit., p. 390.
[16] Cass. Pen., sez. III, 29.1.2018, n. 29613, con nota di D’AGOSTINO V., in Cass. Pen. 2019, pp. 2623 e ss.. La fattispecie al vaglio della Suprema Corte aveva ad oggetto, in particolare, la violazione degli artt. 81, 609 bis e 609 ter c.p. da parte di una coppia di coniugi albanesi nei confronti del figlio minore. In primo ed in secondo grado, l’imputato era stato assolto seppur tramite percorsi argomentativi differenti. Per ciò che rileva in questa sede si sottolinea che, nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello nell’assolvere l’imputato aveva fatto applicazione dell’art. 5 c.p., escludendo il dolo generico del reato, in ragione delle origini culturali dell’agente. In altri termini, la Corte d’Appello aveva aderito alla tesi difensiva, che sosteneva l’assenza dell’elemento soggettivo del reato a causa dell’ignoranza della legge penale da parte dell’imputato, fondata sull’assunto per cui in alcune zone rurali dell’Albania accarezzare il figlio maschio nelle parti intime avrebbe rappresentato un augurio di prosperità
[17] Ciò potrebbe accadere se la “norma culturale” trovasse un riconoscimento esplicito in una norma di diritto positivo vigente nell’ordinamento giuridico del Paese di provenienza dell’agente. È chiaro che tale circostanza potrebbe assumere una rilevanza centrale quanto alla consapevolezza della antigiuridicità della condotta e quindi alla colpevolezza del fatto commesso.
[18] Cfr. D’AGOSTINO, supra: “[..] può [..] attribuirsi rilevanza all’ignoranza limitatamente a tradizioni di sicura e comprovata esistenza e tenendo presenti le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella storica sentenza n. 364 del 1988 – che costituisce la pietra miliare in ordine alla colpevolezza ed all’ignoranza della legge penale e più in generale a tutti i profili personalistici del reo – sulla base di un raffronto tra dati oggettivi che possono aver determinato nell’agente l’ignorantia legis circa la illiceità del suo comportamento, e dati soggettivi attinenti alle conoscenze e alle capacità dell’agente, che avrebbero potuto consentire al medesimo di non incorrere nell’error iuris (principio espresso da Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 43646, in C.E.D. Cass., n. 25104401). Con la sentenza in epigrafe, quindi, la Cassazione ha assunto una posizione netta, ribadendo e richiamando affermazioni già sviluppate in precedenti pronunce (in particolare, in senso conforme v. Sez. VI, 8 gennaio 2002, n. 55, in Dir. pen. proc., 2003, 285; Id., 20 ottobre 1999, n. 3398, in Riv. pen., 2000, p. 238) secondo cui i giudici non possono sottrarsi al compito loro assegnato di rendere imparziale giustizia secondo le norme positive vigenti. E tale compito non può mai attuarsi al di fuori o contro le regole che, nel nostro sistema, fissano i limiti della condotta consentita ed i profili soggettivi che presiedono ai comportamenti, che integrano ipotesi di reato, nella cornice della irrilevanza della ignorantia iuris, pur letta nell’alveo interpretativo della giurisprudenza costituzionale.”

Giulia Annunzi
Ciao, sono Giulia. Mi sono laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna nel Marzo 2018, con una tesi riguardante il regolamento UE n. 2015/848 sulle Insolvenze Transfrontaliere. Dopo aver svolto la pratica forense presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e il tirocinio ex art. 73, presso la Procura della Repubblica di Bologna, attualmente sono assegnataria di una borsa di ricerca presso la Corte di Appello di Bologna, riguardante l'organizzazione dei procedimenti penali di particolare complessità, quale ad esempio "Aemilia".
Ho fatto parte di DirittoConsenso da giugno 2019 a marzo 2021.