L’articolo 416 ter del codice penale punisce lo scambio elettorale politico mafioso. Modificato nel 2019, è una norma attualissima
Introduzione
Meno noto rispetto all’articolo 416 bis[1], l’articolo 416 ter del codice penale riguarda lo scambio elettorale politico-mafioso. Introdotto nell’ordinamento dall’articolo 11 ter d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (e poi convertito con modifiche nella l. 7 agosto 1992, n. 356) e modificato recentemente con la L. 21 maggio 2019, n. 43[2], è una norma importantissima per la lotta alla criminalità organizzata.
Il legislatore ha proceduto a riformulare la fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 416 ter c.p. già profondamente riscritta dalla L. n. 62/2014 con una prima importante riforma e, successivamente, leggermente ritoccata sul solo fronte del precetto secondario dalla L. 23 giugno 2017, n. 103. Un articolo quindi che ha subito già numerose modifiche.
Il testo originario della norma recitava così:
“La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.”
Il testo della norma
Prima di iniziare l’analisi dell’articolo 416 ter del codice penale, bisogna leggerne il testo:
“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416 bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416 bis aumentata della metà.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.”
L’attuale testo quindi è ben diverso da quanto precedentemente stabilito dal legislatore. È chiaro che i profili applicativi sono più ampi.
I caratteri presenti nell’articolo 416 ter
I caratteri che saranno analizzati sono il prodotto delle pronunce giurisprudenziali. L’elenco è lungo ed è così possibile comprendere bene gli elementi caratterizzanti.
Innanzitutto, bisogna sottolineare che la Corte di Cassazione ha puntualizzato che il reato di scambio elettorale politico-mafioso rientra nell’area dei delitti contro l’ordine pubblico, in quanto mira a salvaguardare in via principale l’interesse alla tutela dell’ordine pubblico, leso dall’inquietante connubio tra mafia e politica, e solo strumentalmente l’interesse elettorale, protetto in via immediata e diretta dagli articoli 96 e 97 del d.P.R. n. 361 del 1957.
La fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 416 ter c.p. non prevede che il soggetto alla ricerca di voti chieda all’interlocutore mafioso specifiche modalità di attuazione della campagna e ne ottenga la promessa. La ratio dell’incriminazione consiste nello specifico rischio di alterazione del processo democratico che si determina quando il voto viene sollecitato da una organizzazione mafiosa[3].
Nel reato di cui all’articolo 416 ter, il corrispettivo della promessa di voti può essere rappresentato da qualsiasi bene che rappresenti un “valore”. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso è sufficiente un accordo elettorale tra l’uomo politico e l’associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio di denaro o di qualunque altra utilità.
Dal punto di vista del soggetto, non è necessario che il politico aderisca all’organizzazione di cui all’articolo 416 bis del codice penale. In tal senso riaffiora lo spinoso tema del concorso esterno in associazione mafiosa[4].
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione[5] sul tema hanno stabilito che:
“È configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell’ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell’associazione nella competizione elettorale, s’impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che: a) gli impegni assunti dal politico, per l’affidabilità dei protagonisti dell’accordo, per i caratteri strutturali dell’associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza; b) all’esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell’accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali (Nella specie, la Corte ha chiarito come la scelta legislativa di incriminare con la disposizione di cui all’art. 416 ter c.p. l’accordo elettorale politico-mafioso in termini di scambio denaro/voti non può essere intesa come espressiva dell’intento di limitare solo a questa fattispecie l’ambito di operatività dei variegati patti collusivi in materia elettorale con un’associazione mafiosa, negandosi rilievo penale ad ogni accordo diverso da quel tipo di scambio).”
Inoltre è stato rilevato dalla Corte, nella sentenza citata, che:
“Il c.d. “concorso esterno” nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell’ipotesi del “patto di scambio politico-mafioso”, cioè quando un uomo politico non partecipe del sodalizio criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo della affectio societatis) si impegna, in cambio del sostegno in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo dopo l’intervenuta elezione. Per l’integrazione del reato è necessario, in assonanza con gli elementi che fondano in generale la fattispecie del “concorso esterno”, che gli impegni assunti dal politico a favore dell’associazione mafiosa, in ragione dell’affidabilità e della caratura dei protagonisti dell’accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza. Occorre poi che la conclusione del patto abbia inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali.”
Le reciproche promesse: elemento fondamentale per capire il rapporto criminalità e fenomeno corruttivo
Inoltre, il reato di cui all’articolo 416 ter si perfeziona al momento delle reciproche promesse, indipendentemente dalla materiale erogazione del denaro, essendo rilevante – per quanto attiene alla condotta dell’uomo politico – la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell’impegno assunto in cambio di appoggio elettorale[6]. È quindi anche solo sufficiente la sola “promessa di erogazione”.
Intendo infine sottolineare inoltre il rapporto tra l’articolo 416 ter c.p. e l’articolo 86 del d.P.R. 15 maggio 1960, n. 570. Il reato di corruzione elettorale infatti punisce il candidato che, per ottenere il voto, offre, promette o somministri denaro, valori ovvero qualsiasi altra utilità. È dunque assente l’associazione mafiosa.
Informazioni
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6717-la-riforma-dello-scambio-elettorale
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/27/19G00051/sg
Forti, G. et al. (2019) Commentario breve al Codice penale : complemento giurisprudenziale. Wolters Kluwer-CEDAM (Breviaria iuris; 4)
Insolera, G. and Guerini, T. (2019) Diritto penale e criminalità organizzata. Giappichelli
[1] Ho scritto sull’articolo 416 bis qui: http://www.dirittoconsenso.it/2018/06/07/l-articolo-416bis-del-codice-penale-italiano/
[2] “Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso”
[3] Cass. pen. Sez. VI, 06/05/2014, n. 37374
[4] Si deve leggere in questo caso la relazione dell’articolo 416 c.p. con l’articolo 110 c.p.
[5] Cass. pen. Sez. Unite, 12/07/2005, n. 33748
[6] Cass. pen. Sez. I Sent., 02/03/2012, n. 32820

Lorenzo Venezia
Ciao, sono Lorenzo. Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi sul recupero dei beni culturali nel diritto internazionale e sul ruolo dell'INTERPOL e con il master "Cultural property protection in crisis response" all'Università degli Studi di Torino, sono interessato ai temi della tutela dei beni culturali nel diritto internazionale, del traffico illecito di beni culturali e dei fenomeni di criminalità organizzata e transnazionale.