La Corte EDU condanna la disciplina italiana dell’ergastolo ostativo
Introduzione all’ergastolo ostativo
La disciplina italiana del c.d. ergastolo ostativo è stata recentemente sottoposta al vaglio della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (di Strasburgo) e, in un differente ricorso, della Corte Costituzionale. In questo articolo si ripercorreranno le principali motivazioni che hanno portato i giudici della Corte EDU a condannare l’Italia.[1]
Antefatti al caso Viola
Nel 2016 M. V., condannato ex art. 416 bis c.p., propose un ricorso alla Corte EDU secondo la procedura dei ricorsi individuali ex art. 34 Carta EDU[2]. A seguito di due procedimenti penali distinti, fu condannato per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso (con l’aggravante di essere capo e promotore delle attività criminali del gruppo). Dopo aver rideterminato la pena detentiva complessiva, basandosi sulla continuazione tra i fatti criminosi delle due condanne, la pena venne fissata nell’ergastolo con isolamento diurno per due anni e due mesi. Nel corso della detenzione (secondo il regime speciale dell’art. 41 bis, L. 354/1975 per i condannati per reati di mafia), propose numerosi ricorsi: contro la proroga del regime speciale del 41 bis; contro il respingimento della sua richiesta di accedere a permessi premio; contro il diniego alla sua istanza di liberazione condizionale. In tutti questi casi, M. V. sosteneva di aver diritto di accedere a tali benefici legali, in virtù della condotta irreprensibile tenuta durante l’esecuzione della pena.
L’accesso a tali benefici gli fu sempre negato in virtù della lettera dell’art. 4 bis, L. 354/1975 (“L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti [tra cui quelli per mafia e terrorismo] solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia”). Mancando, dunque, una forma di collaborazione con la giustizia da parte del condannato, M. V. non poté mai accedere a tali benefici. Avverso la sent. 1153/2016 della Corte di Cassazione che respinse il ricorso di M. V. ad accedere alla liberazione condizionale, propose ricorso alla Corte EDU facendo valere due profili di illegittimità della disciplina italiana rispetto ai diritti contenuti nella Carta EDU: lamentava di essere stato condannato ingiustamente, professandosi innocente; lamentava la violazione dell’art. 3 CEDU[3] da parte dell’art. 4 bis legge sull’ordinamento penitenziario.
Tralasciando il primo profilo (respinto dai giudici europei), ci si concentrerà sul secondo.
Le motivazioni del ricorrente
Dopo aver ripercorso i dati normativi e giurisprudenziali (di Cassazione e della Corte Costituzionale) che, nell’ordinamento italiano, avevano sempre giustificato l’art. 4 bis (ergastolo ostativo) ed erano alla base dei rigetti delle richieste del ricorrente di accedere ai benefici di pena, la Corte EDU analizza le sue motivazioni avverso tale istituto. M. V. lamenta che il sistema italiano prevede due tipi di ergastolo: quello ordinario (art. 22 c.p.), che permette un riesame della pena dopo ventisei anni di detenzione; quello incomprimibile (ergastolo ostativo), art. 4 bis. In quest’ultimo caso, la presunzione legislativa assoluta di pericolosità del condannato (desunta dalla mancata collaborazione che fa supporre la persistenza di un suo legame con l’associazione mafiosa) comporterebbe l’impossibilità di concedergli la liberazione condizionale e gli altri benefici penitenziari.
L’accesso a tali benefici è comunque ammesso dalla legge quando la collaborazione sia impossibile (se i fatti e le responsabilità dei quali il condannato potrebbe avere conoscenza sono già stati rilevati o chiariti) o inesigibile (avendo avuto un ruolo marginale all’interno dell’organizzazione criminale, non sarebbe in grado di conoscere fatti e responsabilità riguardanti altri). Il ricorrente evidenzia, però, che (a causa della circostanza aggravante accertata nei suoi confronti di essere capo del clan mafioso), il giudice non potrà mai considerare la sua collaborazione come “impossibile” o “inesigibile”.
A suo dire, si trova senza alcuna prospettiva di rilascio e senza possibilità di far riesaminare la pena che gli è stata inflitta. Qualunque sia il suo comportamento in carcere, la pena rimarrebbe immutabile e insuscettibile di controllo, in quanto il giudice competente ad effettuare l’esame non potrebbe valutare i risultati del suo percorso di cambiamento.
Sostiene, inoltre, che la coercizione che dice di subire (oltre a scontrarsi con la sua intima convinzione di essere innocente e quindi non poter collaborare) lo pone davanti a un dilemma: mettere in pericolo la propria vita e quella dei suoi cari (esponendosi alle rappresaglie della logica mafiosa) se collaborasse, o rifiutare di collaborare rinunciando ad ogni possibilità di liberazione.
Inoltre, lamenta che l’automatismo della legislazione italiana (alla mancata collaborazione corrisponderebbe la persistenza di pericolosità sociale), favorisce eccessivamente le esigenze di politica criminale, a discapito della risocializzazione del condannato, violando la dignità umana del detenuto. Questo meccanismo ridurrebbe la valutazione della sua personalità esclusivamente al momento di commissione del reato, ignorando però il percorso rieducativo eventualmente intrapreso in modo soddisfacente (anche senza la sua collaborazione con la giustizia).
Riguardo agli scopi della risocializzazione e del reinserimento dei detenuti, M. V. lamenta che tale previsione legislativa implica una presunzione assoluta di non rieducazione e di persistenza della pericolosità. La possibilità di adoperarsi nel proprio reinserimento sarebbe, quindi, svuotata di ogni efficacia. Sarebbe privo di ogni possibilità di influire, con il suo comportamento, sul percorso di reinserimento nella società. Lo Stato italiano non rispetterebbe, quindi, il suo obbligo positivo di garantirgli la possibilità di adoperarsi per il suo reinserimento.
Il ricorrente sostiene che durante l’intera detenzione ha sempre tenuto una condotta positiva, sia a livello comportamentale sia a livello rieducativo, partecipando con successo alle attività di reinserimento. Non avendo subito alcuna sanzione disciplinare, ha accumulato più di cinque anni di liberazione anticipata, di cui però non potrà beneficiare in quanto sottoposto al regime dell’ergastolo ostativo.
Le motivazioni del Governo italiano
Il Governo, resistendo in giudizio a nome della Repubblica italiana, ricorda preliminarmente il contesto storico[4] particolare in cui è nato l’art. 4 bis, e la gravità dei reati per i quali si applica.
L’elemento mafioso si caratterizza per la solidità del legame e la sua stabilità nel tempo. Il regime dell’ergastolo ostativo permette di dimostrare in modo tangibile (tramite la collaborazione con le autorità) la riuscita del percorso rieducativo in carcere e la dissociazione dall’ambiente criminale. Il detenuto deve, dunque, essere in grado di provare, alla fine del suo percorso di risocializzazione, di aver rifiutato i valori criminali, contribuendo al contrasto dell’associazione mafiosa e al ristabilimento della legalità.
Il Governo sottolinea, inoltre, che esiste una profonda differenza tra il regime dell’art. 41 bis (“Situazioni di emergenza”) e quello dell’art. 4 bis. Nel caso di specie, la Magistratura di sorveglianza aveva posto fine al regime speciale dell’art. 41 bis, ritenendo che il ricorrente non avesse più la capacità di mantenere dal carcere i contatti con l’organizzazione criminale. Ai sensi dell’art. 4 bis, invece, l’interessato sarebbe tenuto a fornire la prova positiva della rottura di ogni collegamento con l’organizzazione criminale d’appartenenza (attraverso la collaborazione). Questa distinzione è fondamentale sia per non confondere le rationes dei due istituti, sia perché il clan mafioso (del quale M. V. è stato riconosciuto promotore) sarebbe stato ancora molto attivo, e la sua mancata collaborazione avrebbe sotteso un suo persistente legame criminale.
Inoltre il Governo, ricordando la giurisprudenza costituzionale italiana e di Cassazione, sostiene che l’ergastolo ostativo rimanga comunque evitabile (senza, dunque, configurare alcuna violazione dei diritti del detenuto). Il sistema offre due prospettive concrete all’ergastolano di accedere alla liberazione condizionale: può accedere ai benefici penitenziari in caso di collaborazione che sia impossibile o inesigibile; inoltre, basandosi sulla libera scelta dell’interessato di collaborare e non su un automatismo legislativo, egli può sempre ottenere tali benefici. Il legislatore non avrebbe fatto altro che aggiungere una condizione ulteriore per i condannati all’ergastolo semplice. Soddisfatta tale condizione, che il detenuto è libero di ottemperare collaborando con le autorità, si può aspirare ad ottenere i benefici penitenziari.
Le valutazioni della Corte EDU
Confermate le ricostruzioni precedenti circa l’esistenza di due regimi dell’ergastolo (ordinario ex art. 22 c.p. e c.d. ostativo), sottolineato che il vero problema è la possibilità o meno di ridurre l’ergastolo, la Corte afferma che il riconoscimento dell’aggravante di essere capo o promotore dell’associazione, comporta l’impossibilità di configurare la mancata collaborazione di M. V. come impossibile o irrilevante.
La Corte riconosce, inoltre, che l’accesso ai benefici penitenziari non sia vietato in modo assoluto e automatico, ma subordinato alla collaborazione. In ciò intravede la inviolabile discrezionalità del Legislatore nazionale, libero di compiere le scelte che ritiene più opportune, non soggette al controllo europeo (salve le violazioni dei diritti CEDU). Proprio in ciò, però, riconosce il suo diritto di intervenire e condannare l’Italia.
Uno degli obiettivi, di rango costituzionale e CEDU, della detenzione è quello del reinserimento sociale del detenuto. La Corte pone, quindi, la sua valutazione sul corretto bilanciamento tra le finalità di politica criminale e la funzione di risocializzazione della pena, evitando che sia eccessivamente compressa la prospettiva di liberazione del condannato. Pur riconoscendo che l’ordinamento offre la possibilità di collaborare o meno con la giustizia, la Corte dubita però che sia effettivamente libera, e che la mancanza di collaborazione equivalga alla permanenza della pericolosità sociale. Riconosce che a M. V. non possa essere imposta come unica via quella della collaborazione perché, in tale caso, potrebbe mettere in pericolo la sua vita o quella dei familiari, esponendoli a dalle ritorsioni.
Inoltre la Corte ricorda come, spesso, il condannato possa collaborare con l’autorità anche senza che ciò rispecchi una sua effettiva dissociazione dall’ambiente criminale, ma soltanto per ottenere vantaggi premiali.
È essenziale, per i giudici, tenere in considerazione, nella valutazione sull’accesso ai benefici, altri elementi che permettano di valutare i progressi compiuti dal detenuto. La sua personalità non resta immutata dal momento del reato commesso. Può evolvere, durante la fase di esecuzione della pena, anche senza una effettiva collaborazione. Altrimenti l’intervento del giudice sarebbe limitato alla constatazione del mancato rispetto della condizione della collaborazione, senza poter effettuare una valutazione del percorso individuale del detenuto e della sua evoluzione verso la risocializzazione.
La Corte riconosce che i delitti per i quali il ricorrente è stato condannato riguardano un fenomeno particolarmente pericoloso per la società, ma “la lotta contro tale flagello non dovrebbe giustificare deroghe alle disposizioni dell’articolo 3 della Convenzione, che proibiscono in termini assoluti le pene inumane e degradanti.”
Per questi motivi la Corte considera che la pena perpetua alla quale è soggetto il ricorrente (ergastolo ostativo), limita eccessivamente la prospettiva di rilascio dell’interessato e la possibilità di riesame della pena, e condanna la disciplina italiana equiparandola a un trattamento inumano o degradante.
In conclusione, si segnala l’opinione dissenziente del giudice Wojtyczek[5] che, rimasto in minoranza nella votazione, esprime il suo disappunto circa le motivazioni dei colleghi, esternandole secondo la tradizione CEDU che ammette opinioni dissenzienti o concorrenti[6].
Informazioni
[1] Collegamento all’articolo di DirittoConsenso sulla differente sentenza della Corte Costituzionale
[2] Art. 34 CEDU (Ricorsi individuali): “La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto.”
[3] Art. 3 CEDU (Proibizione della tortura): “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”
[4] L’art. 4 bis è stato aggiunto dal D.L. 152/1991, apportando provvedimenti urgenti in materia di lotta alla criminalità organizzata.
[5] S. Romice, “L’opinione del giudice Wojtyczek nel caso Viola c. Italia”, Giurisprudenza penale Web, 11, 2019.
[6] Collegamento al mio precedente articolo sulle opinioni dissenzienti o concorrenti per DirittoConsenso: http://www.dirittoconsenso.it/2020/01/15/opinioni-dissenzienti-o-concorrenti-nella-corte-costituzionale/

Guido Casavecchia
Ciao, sono Guido. Laureando in Giurisprudenza presso l'Università di Torino, sono appassionato di diritto costituzionale, penale sostanziale e processuale, e diritto delle nuove tecnologie. Ho partecipato a summer e winter law schools presso le Università di Praga, Nizza, Napoli e Aosta. Collaboro con il giornale universitario di Torino. In passato ho scritto di diritto, attualità e nuove tecnologie per Impactscool Magazine.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da ottobre 2019 a giugno 2020.