Contemplare gli insetti come alimento umano negli ultimi anni non costituisce più una novità, mangiarli è un’idea che ripugna, ma incuriosisce. Ma possiamo coltivarli e consumarli liberamente?

 

L’esigenza di consumare gli insetti

Nel mondo esistono tante famiglie di insetti edibili come per esempio Coleotteri (maggiolini e scarafaggi), Ortotteri (locuste, grilli, cavallette), Aracnidi (ragli e scorpioni), Omotteri (cicale), ecc. Molti di questi sono consumati per lo più nei paesi in via di sviluppo come la Cina dove è consuetudine cibarsi di baco da seta, cicale, grilli; in Thailandia non mancano mai gli insetti fritti, bolliti o alla griglia; la larva del lepidottero, proposta come fresca o essiccata, in salamoia, stufata con salsa di pomodoro, è l’insetto più consumato in Africa.

In Italia è dal 2015 che, mentre all’EXPO di Milano si introduceva lo slogan Nutrire il pianeta, Energia per la vita, si proponevano idee innovative in campo alimentare. Prima dell’EXPO pero, è stata la Food Agricultural Organisation, un’agenzia delle Nazioni Unite, creata con la missione Fame Zero, ad incitare all’entomofagia (dal greco éntomos, “insetto”, e phăgein, “mangiare”)[1]. Uno dei compiti principali dell’Organizzazione è combattere la fame[2] e, dato che la popolazione mondiale è in continua crescita (maggio 2019 la popolazione mondiale ammonta a circa 7,7 miliardi di persone), la FAO sollecita all’entomofagia, per conciliare crescita economica, diffusione del benessere e tutela dell’ambiante.

Gli insetti, infatti, rappresentano nuove soluzioni alimentari altamente proteiche e nutrienti, fonti in grado di “sfamare” il pianeta e sono più sostenibili in termini di sfruttamento del suolo e delle acque. Indubbiamente fungono da originalità nel mondo occidentale, dove non sono ancora considerati come pietanze consuetudinarie, ma se guardiamo all’estremo oriente, troveremmo gli insetti commestibili ben inseriti nella dieta umana anche di tutti i giorni.

Ma allora perché di recente sentiamo parlare sempre di più di queste pietanze in Europa e in Italia, e soprattutto, in che maniera vengono disciplinate dal legislatore? È per la necessità di rispondere ad una crescente domanda di cibo che gli operatori del settore alimentare da anni cercano di introdurre nuovi alimenti nel consumo. Nuovi alimenti che siano rispettosi dell’ambiente, che rispondano a esigenze nutrizionali dell’uomo e che siano di agevole reperibilità. La risposta a queste richieste deve essere, ovviamente, accompagnata da una adeguata legislazione in ambito alimentare, per consentire, da una parte, la circolazione di nuovi alimenti sul mercato e, dall’altra parte, garantire la food safety.

 

Gli insetti nella normativa europea

Il legislatore europeo già negli anni ’90 aveva previsto la necessità di regolare i nuovi alimenti, ovvero i Novel Food. Tra questi, l’intenzione primaria comprendeva la necessità di far rientrare anche gli animali interi e ovviamente anche gli insetti. Era infatti con il Regolamento UE n. 258 del 1997[3], che venivano regolati gli alimenti e gli ingredienti alimentari nuovi, nato dalla esigenza di uniformare a livello europeo le discipline nazionali in materia. Il primo regolamento prevedeva delle procedure di autorizzazione preventive all’introduzione sul mercato dei prodotti e ingredienti alimentari non ancora utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità europea, tali prodotti dovevano rientrare, inoltre, in una delle categorie previste all’art. 1.

Nonostante le prime proposte in materia fossero indirizzate ad includere gli insetti nelle categorie dei Novel Food, alla fine è stata approvata una definizione più conservativa e tradizionalista, che non comprendeva animali interi. Nell’incertezza dell’interpretazione della definizione i paesi come Belgio e Regno Unito avevano autorizzato il commercio degli alimenti a base di insetti, mentre altri ne hanno impedito la circolazione applicando agli stessi la disciplina sui Novel Food. In questa maniera si era creata una disparità di trattamento nei confronti degli operatori del settore alimentare all’interno del mercato europeo.

Il legislatore era da tempo consapevole della continua evoluzione nel campo alimentare e già tra gli ultimi articoli del Regolamento UE 258/97, evidenziava la necessità di trasmettere, al Parlamento e al Consiglio, una relazione sull’attuazione dello stesso affiancata ad eventuali proposte. Oltretutto, le norme dell’Unione Europea in materia dei Novel Food stabilite nel Regolamento UE 258/97 erano diventate obsolete, occorreva aggiornarle per semplificare le procedure di autorizzazione e tenere conto degli ultimi sviluppi del diritto e dei nuovi processi tecnologici.

Per stare al passo con lo sviluppo della tecnologia, era necessario rinnovare anche lo scenario giuridico per consentire ai soggetti operanti nell’ambito alimentare a svolgere in maniera costante e agevole la loro missione. Ragion per cui il Regolamento UE 258/97 non era più idoneo a svolgere il suo compito, era inevitabile una riforma. Per questi motivi nel 2015 venne introdotto un nuovo regolamento in materia dei Novel Food, il Regolamento UE 2283/2015[4].

Con la nuova disciplina entrata in vigore il legislatore risponde all’esigenza di rinnovare la regolamentazione, delucidare e aggiornare la definizione dei nuovi alimenti e, soprattutto, inserire nella stessa insetti interi e le loro parti. La nuova espressione stabilisce che sono Novel Food:

qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all’Unione degli Stati membri, che rientra in almeno una delle categorie.” Tra le categorie, quella che ci interessa maggiormente recita “v) alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi, ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali alimenti ottenuti da detti animali vantino una storia di uso sicuro come alimento nell’Unione.”

 

È stato proprio grazie alla categoria v) dell’articolo 3, comma 2, lettera a) del regolamento sui Novel Food che oggi, gli insetti possono essere introdotti nel mercato europeo dopo una preventiva procedura di valutazione e di autorizzazione centralizzata. Grazie alla nuova disciplina, dal 2018 la Commissione europea è l’istituzione europea responsabile dell’autorizzazione e può chiedere all’EFSA (European Food Safety Authority[5] con sede a Parma) una valutazione scientifica dei rischi.

Per facilitare gli operatori del settore alimentare è stato previsto anche un catalogo dei Novel Food[6] dove vengono elencati in ordine alfabetico gli alimenti autorizzati. Per ciascuno di essi, si indica il nome scientifico, l’anno in cui sono entrati in uso oppure se sono ancora in corso di procedura di autorizzazione.

Occorre evidenziare che, gli insetti, prima di essere visti come alimenti, devono essere allevati o cacciati. È necessario escludere a prescindere la caccia di insetti edibili poiché, nella legislazione alimentare europea, non viene riscontrata alcuna previsione a riguardo, soprattutto perché non sarebbe facile dimostrarne la sicurezza. Si può comunque includere questi mangimi nella definizione prevista dal Regolamento UE n. 1069/2009[7] che, nonostante riguardi i sottoprodotti di origine animale, come scopo finale ha quello di definire cosa si intende per animale da allevamento.

Per questa ragione, qualora un insetto fosse cresciuto e curato per tutta la durata della sua vita da un operatore specializzato, con la finalità di diventare un alimento, sarebbe potuto rientrare nella categoria degli animali da allevamento. Da questo punto di vista anche tutti i prodotti ottenuti dagli insetti sarebbero rientrati nella previsione normativa suesposta. Conferma di ciò viene fornita dal Regolamento UE n. 893/2017[8] sulle disposizioni inerenti proteine di animali, dove tra i considerando si specifica:

secondo la definizione di «animale d’allevamento» di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento UE n. 1069/2009, gli insetti allevati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti sono da considerare animali d’allevamento, e sono quindi soggetti alle norme sul divieto concernente i mangimi di cui all’articolo 7 e all’allegato IV del regolamento UE  n. 999/2001 nonché alle norme in materia di alimentazione degli animali stabilite dal regolamento UE n. 1069/2009.

 

La normativa italiana

Per quanto riguarda il diritto italiano, l’allevamento di animali è ricompreso nel Codice Civile, in particolare all’articolo 2135, 1 comma che così recita “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura[9], allevamento di animali e attività connesse.”

È utile sottolineare che questa definizione di imprenditore agricolo è stata modificata dalla riforma del 2001 (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sull’orientamento e ammodernamento del settore agricolo).

Con il rinnovo della disciplina il legislatore ha apportato importanti novità in questo ambito, dando la possibilità oggi di includere tra le attività agrarie anche gli insetti. È stato infatti con l’innovazione della precedente formulazione che, in origine prevedeva come oggetto dell’attività di allevamento il bestiame, mentre oggi riguarda gli animali in generale. Nella definizione di “allevamento” è incluso il processo inerente alla cura e sviluppo dell’intero ciclo biologico degli animali e delle piante. Grazie alla lungimiranza del legislatore, oggi in Italia gli insetti possono essere allevati sia a scopo alimentare, sia per essere destinati al mangime, che ad altri prodotti contenenti ingredienti derivanti dagli stessi.

Negli ultimi anni però, nel nostro paese, sono state diffuse notizie inerenti agli insetti in tavola. I canali di informazione, intenti a colpire la sensibilità del lettore, hanno omesso di specificare che gli stessi, prima di comparire nei supermercati e ristoranti, sarebbero dovuti essere sottoposti alle procedure preventive di autorizzazione.

Dato il clamore nato a causa di questa mal’informazione, il Ministero della salute italiano è intervenuto con una nota del 29 ottobre 2013 che gli insetti non avendo una storia di utilizzo sicuro, non erano affidabili e, per questa ragione, dovevano essere sottoposti alle procedure stabilite dal Regolamento UE n. 258/1997 e che era in capo all’operatore del settore dimostrare  il contrario.

Successivamente, dopo l’introduzione del nuovo regolamento in materia, il Ministero della salute ha pubblicato in una nota dell’8 gennaio 2018 dichiarava che gli insetti ed i loro derivati sono considerati novel food e che, al momento, nessuna specie è stata ancora autorizzata per l’utilizzo nella alimentazione.