Il pegno mobiliare non possessorio è un diritto reale di garanzia di recente costituzione e che sarà oggetto di questo elaborato
Cos’è il pegno mobiliare non possessorio?
Come noto, il pegno è un diritto reale di garanzia avente ad oggetto beni mobili, universalità di mobili, e crediti. Il suo perfezionamento avviene con lo spossessamento del bene in capo al proprietario-debitore, mentre il creditore pignoratizio acquisisce la custodia del bene così ottenuto. Questa è la (estremamente riassuntiva) disciplina del pegno ordinario. Tuttavia, al fine di adattarsi al continuo evolversi della realtà economica, in materia di pegno si sono susseguite legislazioni speciali e derogatorie rispetto alla disciplina codicistica, di modo che si eviti quello che è l’elemento fondante dell’istituto disciplinato all’articolo 2784 c.c.[1] e seguenti, ovvero lo spossessamento del bene in capo al suo proprietario. Tra gli altri (es. pegno sui prosciutti a denominazione di origine controllata, prodotti lattiero-caseari, quote latte etc.) recentemente, nel d.l. 59/2016 (o salva banche) è stata introdotta una figura generale di pegno mobiliare non possessorio.
Il D.L. 59/2016 – Decreto “Salva Banche”
Il Decreto Legge 59/2016 si è posto lo scopo di introdurre nel nostro ordinamento misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti. Nel suo articolo 1 è disciplinata una figura di garanzia del credito speciale rispetto alla ordinaria disposizione del pegno disciplinata agli articoli 2784 ss del Codice Civile, il pegno mobiliare non possessorio.
Il primo comma dell’articolo 1 D.L. 59/2016 stabilisce che “gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa”. Vi è qui una limitazione soggettiva alla portata della norma, limitandone l’ambito soggettivo esclusivamente agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese.
Il comma successivo disciplina il cuore dell’istituto: “il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili, anche immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili posso essere esistenti o futuri, determinati o determinabili (…). Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante la trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostituito, senza che ciò comporti costituzione di nuova garanzia (…)”.
Il secondo comma esordisce limitando la portata oggettiva della norma destinandola solamente ai beni afferenti all’esercizio d’impresa, al punto che la costituzione di un pegno non possessorio su un credito estraneo alla attività d’impresa è sanzionata con la nullità del contratto di garanzia. L’elemento fondamentale della figura in esame è la mancanza di spossessamento, che costituisce invece requisito essenziale ed elemento costituente del contratto di pegno codicistico. La ratio della disciplina è di “tendere una mano” agli imprenditori, soprattutto agricoli, per i quali l’ordinaria figura di pegno mal si concilia con le loro esigenze produttive. Pretendere infatti la traditio del bene al creditore significa interrompere il ciclo produttivo dell’imprenditore agricolo, ed impedirgli la trasformazione del prodotto concesso in pegno nel bene definitivo da vendere. Per tale ragione, di fatto, l’imprenditore agricolo difficilmente costituiva pegno e quindi era escluso da tale forma di approvvigionamento di credito. Le esigenze economiche portarono ben prima del 2016 alla applicazione, in ristrettissimi ambiti, di pegni non possessori.
Con la L.401 del 1985 è stata disciplinato il pegno non possessorio a favore delle imprese produttrici di prosciutti a denominazione d’origine controllata. Nel 2001 con la L.122 tale disciplina è stata estesa anche per i produttori di prodotti lattiero-caseari a lunga conservazione a denominazione d’origine controllata.
Infine con il D.lgs 102/2004 è stata estesa la portata dell’istituto anche ai c.d. imprenditori del vino, in ragione di tale assunto si può ritenere il pegno non possessorio disciplinato dal D.l. 59/2016 come il punto di arrivo di una fattispecie nata in via di prassi, confermata dalla giurisprudenza e lentamente progredita con frammentarie legislazioni speciali in ambiti ristrettissimi, fino ad assumere l’attuale carattere “generale” (ben tenendo in considerazione le limitazioni oggettive e soggettive già evidenziate).
L’assenza dello spossessamento implica che il debitore possa trasformare o alienare il bene pignorato, ovvero disporne. In tal modo l’imprenditore ha accesso a una fonte di finanziamento garantita da pegno e non sacrifica in alcun modo l’attività produttiva. Da ciò possiamo concludere che a differenza del pegno ordinario, che è un contratto reale, il pegno mobiliare non possessorio è un contratto consensuale.
La clausola di rotatività
Appare evidente quindi che il pegno mobiliare non possessorio si fonda sulla c.d. clausola di rotatività del pegno, che consente la sostituzione del bene pignorato senza effetti novativi sull’originaria costituzione della garanzia. Ciò è espressamente stabilito dalla norma oggetto di questo articolato, la quale stabilisce che, senza costituzione di una nuova garanzia, essa si trasferisce al prodotto della trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene pignorato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo. Perciò il pegno “segue” il bene dato in garanzia in ogni fase della produzione, sino alla vendita.
I beni coinvolti
Per ciò che concerne i beni, possono essere oggetto di pegno non possessorio i beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, esistenti o futuri, determinati o determinabili.
Destano problemi applicativi il pegno mobiliare non possessorio su beni futuri e sui beni determinabili:
- è certamente possibile costituire l’istituto di garanzia in esame sui beni futuri, tuttavia tale disciplina si interseca con il regime di pubblicità costitutiva che disciplina l’iscrizione del pegno in un apposito registro di cui si dirà successivamente. Per tale ragione affinché possa iscriversi validamente il pegno nel registro, è essenziale che il bene gravato sia venuto a esistenza e sia univocamente individuabile, ciò è implicitamente confermato al comma 6 dell’articolo 1 della norma in esame, nella misura in cui impone per la costituzione di pegno non possessorio “la specifica individuazione del medesimo bene”.
Per tale ragione per ciò che riguarda i beni futuri bisogna applicare una soluzione analoga a quella prevista per l’ipoteca su beni futuri disciplinata all’art. 2823 c.c: stabilendo che il contratto di concessione di pegno non possessorio di cosa futura è valido ed efficace, ma le formalità pubblicitarie possono essere esperite solamente quando il bene sia venuto ad esistenza.
- per quanto concerne i beni determinabili invece, è notorio che il pegno possa essere costituito solamente su beni specifici. Perciò stride con la disciplina codicistica del pegno aver previsto la possibilità di costituire pegni non mobiliari su beni determinabili e richiamare contestualmente al comma 6 già citato la specifica individuazione del bene su cui si costituisce la garanzia come elemento essenziale del contratto di pegno. L’unico punto d’incontro possibile sui beni determinabili è ritenere costituito il pegno su di essi solamente a seguito dell’individuazione.
Tornando al dato testuale, l’unica tipologia di beni esclusi sono i beni mobili registrati, perché la forma che li disciplina è analoga a quella prevista per i beni immobili. Similmente devono ritenersi escluse:
- le quote di società a responsabilità limitata, poiché secondo l’orientamento prevalente il loro pegno deve essere trascritto nel registro delle imprese;
- i marchi e brevetti poiché il loro pignoramento deve essere trascritto presso l’Ufficio italiano marchi e brevetti;
- i pignoramenti sui diritti delle opere cinematografiche, poiché il loro pignoramento va trascritto presso il registro per le opere cinematografiche e audiovisive.
La ratio di tali limitazioni è intuitiva, è necessario salvaguardare l’integrità dei vari sistemi pubblicitari ed evitare i conflitti che si genererebbero dalla creazione di un nuovo e differente canale per la costituzione e la pubblicità delle prelazioni sugli stessi beni.
Forma e pubblicità dell’accordo
I commi 3 e 4 disciplinano la forma dell’atto e il regime di pubblicità:
- comma 3: “il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito”
- comma 4: “il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi esclusivamente con l’iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato “registro dei pegni non possessori (…)”.
Il legislatore ha individuato quale modalità costitutiva del pegno mobiliare non possessorio la duplice formalità dell’atto scritto ad substantiam e l’iscrizione nel registro dei pegni non possessori tenuto presso l’Agenzia delle Entrate. In relazione a questo aspetto emerge in tutta la sua chiarezza l’essenza del pegno mobiliare non possessorio, quale mixtum compositum tra il pegno ordinario per gli aspetti sostanziali e l’ipoteca immobiliare per gli aspetti correlati alla pubblicità costitutiva quale unica modalità per il suo perfezionamento.
L’iscrizione a questi registri ha una durata decennale e può essere rinnovata mediante la rinnovazione da fare prima della scadenza del decimo anno, in maniera del tutto analoga all’ipoteca immobiliare.
Un’ulteriore profilo mutuato dalle norme regolatrici l’ipoteca riguarda gli eventuali conflitti tra i terzi. La regola generale stabilisce che nel caso del pegno l’opponibilità ai terzi è data dal possesso della cosa pignorata, mentre venendo meno lo spossessamento, nel pegno mobiliare non possessorio i conflitti tra i più creditori pignoratizi è regolata dall’iscrizione nel registro dei pegni non possessori.
Conclusioni sul pegno mobiliare non possessorio
Da quanto detto è evidente l’utilità dell’istituto in un periodo storico-economico particolarmente gravoso per gli imprenditori agricoli. Appare senza dubbio corretto l’intento del legislatore di “aprire” il piccolo imprenditore ad ulteriori fonti di credito. Tuttavia la lentezza burocratica rende del tutto vana ogni intento del legislatore, basti pensare che ad oltre tre anni dalla sua introduzione, questo istituto è sostanzialmente inapplicabile in ragione del fatto che l’amministrazione finanziaria non si è dotata dell’unico elemento (oltre la forma scritta) necessaria per la sua entrata in vigore, il registro per i pegni non possessori.
Il 5 giugno 2019 il ministro dell’economia e finanze è stato chiamato a rendere conto di tale ritardo in parlamento nel question time n.5-02217, in cui si è precisato che l’Agenzia delle Entrate già dal 2016 ha attivato la procedura per la realizzazione del progetto, il quale è stato inviato per l’approvazione al garante della privacy e al Consiglio di Stato. Tuttavia quest’ultimo ha preferito rinviare al Ministero dell’Economia e Finanze per un supplemento d’istruttoria.
Dal termine di essa (ancora non terminata) nel question time si afferma che ci vorranno circa 9 mesi da quando viene emanato il decreto con cui si dispone il progetto finale del registro dell’Agenzia delle Entrate.
Non resta che attendere con cauto ottimismo.
Informazioni
E. Vanni: “il pegno in agricoltura”
A. Chianale: “il pegno non possessorio su beni determinati” – in Riv. Dir. Civ,4, 9, 451, 2019.
G. B. Barillà: “Alcune osservazioni a margine del recepimento legislativo del pegno non possessorio” in Il corriere giuridico n.1/2017
R. Brogi: “D.L. 59/2016: prime annotazioni sul pegno mobiliare non possessorio”
[1] https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-iii/capo-iii/sezione-i/art2784.html
Biagio Sapone ha anche parlato di responsabilità contrattuale nell’appalto, in questo articolo.

Biagio Sapone
Ciao, sono Biagio. Sono nato nel 1992 a Melito di Porto Salvo (RC). Dopo aver conseguito la maturità classica al Liceo Ginnasio Statale “M. Morelli” di Vibo Valentia mi sono iscritto all’Università degli studi di Padova, città nella quale vivo. Laureato in giurisprudenza con una tesi sul reato di tortura, attualmente svolgo il tirocinio forense presso uno studio legale. Sono particolarmente interessato al diritto penale e al diritto penitenziario, sia sostanziale che processuale, pur affrontando per ragioni di lavoro tematiche attinenti il diritto societario e commerciale.