Qualche considerazione sulla legittima difesa, istituto cardine del diritto penale, che è spesso protagonista nella cronaca e che è stato oggetto di alcune riforme legislative
Con un recente fatto di cronaca si riapre il tema della legittima difesa
Di recente è balzata agli onori della cronaca la tragica uccisione di un 15enne avvenuta a Napoli durante un tentativo di rapina. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il ragazzo, di nome Ugo Russo, è rimasto ucciso mentre tentava di rubare l’orologio di un carabiniere in abiti civili. Quest’ultimo, quindi, avrebbe usato l’arma di ordinanza per difendere sé stesso e la propria ragazza dopo che l’aggressore, a volto coperto, li aveva minacciati puntando una pistola alla tempia del militare. Il carabiniere, di fronte alla minaccia, si sarebbe identificato come militare, ed in seguito avrebbe usato l’arma d’ordinanza esplodendo tre colpi verso il ragazzo ferendolo gravemente. Il decesso a seguito delle ferite riportate è avvenuto più tardi nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove, appresa la notizia, una folla di parenti e amici ha distrutto le attrezzature della struttura medica. A seguito di ciò il carabiniere è stato indagato, in un primo momento, per eccesso colposo in legittima difesa; al momento il capo di imputazione è, invece, quello di omicidio volontario.
Si tratta dell’ennesimo caso che solleva critiche e dubbi su un istituto importante ed antico del diritto penale: la legittima difesa.
La legittima difesa nel codice penale
La legittima difesa, dal punto di vista dogmatico, è una delle cause di giustificazione (o scriminanti) previste dal codice penale. L’importanza delle cause di giustificazione, e della legittima difesa in particolare, risiede nella possibilità di non punire chi ha posto in essere una condotta vietata da una norma penale, se il fatto è stato compiuto in situazioni tali per cui diviene legittimo, o addirittura doveroso, il ricorso ad un comportamento penalmente rilevante.
La ratio di tale istituto va ricercata nell’esigenza di dare tutela giuridica a quei casi eccezionali in cui il soggetto debba tutelarsi da solo da un’imminente minaccia ai propri diritti e lo Stato non sia in grado di garantire un intervento tempestivo ed efficace attraverso gli organi di polizia.
Per circoscrivere l’uso della forza privata a questa limitata serie di casi, il legislatore del 1930 ha contornato l’istituto di presupposti e requisiti specifici. Innanzitutto, perché possa ricorrere la legittima difesa sono necessari due presupposti: la situazione di pericolo e l’offesa ingiusta.
Per quanto riguarda la situazione di pericolo, questa viene valutata dal giudice con un giudizio ex ante a base totale. Significa che il giudice dovrà riportarsi idealmente al momento in cui il soggetto agisce a tutela del proprio diritto e valutare se, alla luce di tutte le condizioni del caso concreto, egli stesse realmente correndo un pericolo.
La nozione di “pericolo”
Ma la nozione di pericolo richiesta, affinché la difesa sia legittima, è più restrittiva in quanto richiede che il pericolo sia “attuale”. Infatti, se il pericolo è ormai passato, per evitare l’offesa non è più richiesta un’azione individuale del soggetto minacciato. Molto spesso chi viene minacciato reagisce quando l’aggressore si è già dato alla fuga o in qualche modo risulta inerme e quindi non più nella condizione di cagionare un pericolo all’aggredito: è il caso classico di chi sorprende un ladro in casa e spara nonostante l’aggressore si sia già dato alla fuga. Con questa dinamica, secondo la dottrina e la giurisprudenza, non si tutela più un proprio diritto, bensì si esercita una forma di giustizia personale e vendicativa ritenuta inammissibile in uno stato di diritto. Parimenti si ritiene illegittima la reazione della vittima ad un pericolo futuro: come chi si senta costretto ad agire nei confronti di un soggetto che gli ha appena rivolto una minaccia.
Il pericolo quindi deve essere imminente, od anche perdurante. Senza dubbio agirà in stato di legittima difesa colui che si difende mentre sta per essere aggredito, ma allo stesso tempo l’ordinamento dà la possibilità di agire in ogni momento a colui che si trovi in una situazione di pericolo che perdura nel tempo (ad esempio un soggetto che viene tenuto sotto sequestro vivrà una situazione di pericolo perdurante e potrà agire per legittima difesa in ogni istante del sequestro).
Dall’altra parte l’ordinamento richiede che vi sia un’offesa ingiusta, cioè un’offesa ad un diritto proprio o altrui che venga posta in essere contra legem. Non rientrano in tale categoria, pertanto, le azioni offensive compiute nell’adempimento di un dovere.
Legittimamente potrebbe sorgere il dubbio che l’ipotesi di legittima difesa del carabiniere sia insussistente fin dall’inizio, dal momento che, essendo minacciato con una pistola giocattolo, non è mai incorso in un pericolo reale. In realtà non è così, e l’art. 59 comma 4 del codice penale (che riguarda tutte le cause di giustificazione) è preciso al riguardo, e applicato alle disposizioni dell’art. 52 configura la cosiddetta legittima difesa putativa. Secondo tale norma “se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui”, a meno che l’errore non sia causato da colpa. Nel caso di specie, quindi, se effettivamente non c’era modo per il carabiniere di capire che non si trattava di una pistola vera, allora tale situazione sarà valutata in suo favore tramite una finzione giuridica secondo cui il carabiniere ha agito per scongiurare un pericolo reale ed imminente.
I requisiti
Ancora più importanti sono i requisiti affinché l’azione dell’aggredito venga considerata legittima difesa: la necessità dell’azione e la proporzione tra difesa e offesa. Nell’intenzione del legislatore il soggetto che agisce per legittima difesa deve essere costretto a porre in essere una condotta penalmente rilevante.
Questo richiamo generico alla necessità viene riempito di contenuto dalla giurisprudenza: secondo orientamenti pacifici della Cassazione è costretto dalla necessità di difendersi chi non abbia potuto optare per una soluzione alternativa meno lesiva o che non fosse penalmente rilevante, e soprattutto chi potesse disporre del cosiddetto commodus discessus (la facile via d’uscita). Quindi, non agirà in stato di legittima difesa chi abbia aperto il fuoco verso un aggressore disarmato quando avrebbe potuto servirsi della propria possanza fisica per eliminare il pericolo; e non agirà in stato di legittima difesa chi decida di percuotere l’offensore pur avendo la possibilità di allontanarsi in sicurezza dal luogo dell’aggressione.
Spesso nella casistica giurisprudenziale risulta altresì decisiva la valutazione dell’altro requisito: la proporzione tra difesa e offesa. Secondo i giudici per valutare la proporzione è necessario e doveroso fare un bilanciamento tra i beni giuridici del difensore e dell’offensore, e vi sarà proporzione quando tra i due beni giuridici in gioco non vi sia un divario eccessivo, secondo una valutazione etico-sociale costituzionalmente orientata. Nell’operare questo bilanciamento, quindi, il giudice “pesa” i beni considerandoli alla luce dell’importanza che gli viene comunemente data dalla società in un determinato periodo, e che viene plasticamente riprodotta nella Carta Costituzionale.
È un’interpretazione molto precisa e puntuale, ma che spesso viene equivocata: è ben possibile, secondo questa valutazione, che il bene del difensore sia di valore minore rispetto al bene dell’offensore e resista tuttavia la legittima difesa. Ciò che nega la presenza di una legittima difesa è l’eccessivo scarto tra i due beni in questione. In concreto non risulta evidentemente condannabile il sequestrato che trovi il modo per uccidere il sequestratore: in questo caso i valori in gioco sono la libertà personale (del difensore) e la vita (dell’offensore), e tra questi due beni non c’è un gap eccessivo tale da risultare sproporzionata l’azione del difensore rispetto all’offesa. Diverso è il caso, molto d’impatto a livello mediatico, del difensore che spara e uccide il ladro che si è introdotto nella sua proprietà per rubare: in questo caso i beni oggetto di valutazione sono il bene patrimonio (del difensore) ed il bene vita (dell’offensore), e pertanto risulta evidente la sproporzione tra i beni in questione, in quanto la vita è considerato un bene giuridico di gran lunga più importante del patrimonio.
Cos’è l’eccesso colposo di legittima difesa?
Si è detto che in un primo momento il carabiniere era stato accusato di eccesso colposo in legittima difesa; vale la pena quindi approfondire tale fattispecie delittuosa.
La norma di riferimento è l’art. 55 del codice penale, che così recita: “Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.” Applicato alla legittima difesa ciò comporta che, qualora risulti un eccesso determinato da colpa dei limiti di proporzionalità tra difesa e offesa visti precedentemente, l’agente risponde del fatto penalmente rilevante compiuto per difendersi.
In merito si segnala che la riforma della legittima difesa del 2019 si estende anche alle disposizioni dell’art. 55, e prevede che la punibilità sia esclusa se chi ha commesso il fatto ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo. La modifica, però, circoscrive gli effetti estensivi alle sole ipotesi previste dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 52, ovvero violazione di domicilio e violazione di domicilio aggravata.
Le riforme alla norma della legittima difesa
Sulla disciplina della legittima difesa fin qui tracciata, però, si inseriscono le modifiche che il legislatore ha apportato prima nel 2006 e poi nel 2019.
Tecnicamente il legislatore ha agito aggiungendo all’articolo 52 del codice penale altri tre commi. Ai sensi del comma secondo, qualora vi sia violazione di domicilio secondo le modalità previste dall’art. 614 cp (introduzione clandestina, con l’inganno, contro la volontà del titolare), “sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.
È una modifica di grande rilievo in quanto il legislatore si arroga la valutazione ex lege del requisito della proporzione tra difesa e offesa, sostituendosi al giudice che conosce le modalità del fatto concreto. Si tratta quindi di una vera e propria presunzione assoluta. Una ricostruzione siffatta del principio di proporzione presta inevitabilmente il fianco a possibili censure della Corte Costituzionale, dal momento che la presunzione assoluta si potrebbe discostare nei casi concreti da una corretta valutazione costituzionalmente orientata dei beni in gioco.
Ma le novità più dirompenti sono previste al comma quarto dell’art. 52, introdotto con la legge n. 36/2019. Secondo la norma, nei casi in cui la violazione di domicilio sia aggravata dal carattere violento, vige una presunzione assoluta di legittima difesa, non solo della proporzione tra difesa e offesa. Il giudice verrebbe così sollevato dal dovere di valutare anche la necessità della difesa, oltre che la proporzione. A dire il vero l’intento è quello di evitare per il difensore un processo davanti al giudice, presentando un meccanismo di attivazione automatico della legittima difesa, chiaramente contrario alla ratio originale della norma ed ai principi dell’ordinamento. Se si considera, poi, che il bene vita riceve una protezione assoluta anche a livello sovranazionale, come si evince dall’art. 2 co. 2 della CEDU, i dubbi sulla legittimità costituzionale della novella aumentano.
Il comma terzo, infine, si limita ad estendere le disposizioni dei commi secondo e quarto anche ai luoghi ove si eserciti attività commerciale, imprenditoriale o professionale. L’intento del legislatore è, evidentemente, quello di estendere le novità anche ai tentativi di rapina in esercizi commerciali e fabbriche.
Informazioni
“Ugo Russo, il 15enne ucciso a Napoli aveva fatto un altro colpo. Indagato il carabiniere”, su Corriere.it del 2 marzo 2020 https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_02/napoli-carabiniere-indagato-l-omicidio-rapinatore-15-enne-che-aveva-fatto-altro-colpo-ebf99d5c-5ca0-11ea-9c1d-20936483b2e0.shtml
“Quindicenne ucciso a Napoli: il carabiniere è accusato di omicidio volontario”, su Agi.it del 2 marzo 2020 https://www.agi.it/cronaca/news/2020-03-02/carabiniere-quindicenne-ucciso-omicidio-volontario-7290186/
“Tenta rapina, ucciso 16enne a Napoli. Pronto soccorso devastato dai parenti, raid contro Comando carabinieri”, su Ansa.it del 2 marzo 2020 http://www.ansa.it/campania/notizie/2020/03/01/tenta-rapina-a-cc-muore-15enne-a-napoli_8c719939-c6f2-4dfa-9fb9-781c25423613.html
“Verso la “legittima offesa”? Brevi considerazioni sulla riforma in itinere della legittima difesa” di Roberto Bartoli in Diritto Penale Contemporaneo 1/2019
“Manuale di Diritto Penale” di G. Marinucci, E. Dolcini, G. Gatta, Giuffrè editore, 2019.
Cass. Sez. VI n. 17770/2018
Cass. Sez. V n. 9164/2017; Cass. Sez. I n. 4890/2008; Cass. Sez. I n. 5697/2003
Cass. Sez. I n. 45407/2004
Sulle scriminanti nel codice penale si legga: http://www.dirittoconsenso.it/2020/03/31/la-scriminante-delluso-legittimo-delle-armi/
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Giuseppe Nicolino
Ciao, sono Giuseppe. Sono nato a Vibo Valentia nel 1998 e attualmente vivo a Bologna. Dopo aver conseguito la maturità classica presso il Liceo Classico “Michele Morelli”, nel 2017 ho iniziato a studiare Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. I temi che più mi interessano riguardano il diritto costituzionale, il diritto privato ed il diritto d’impresa. Sono inoltre affascinato dalle idee sul federalismo europeo come modello politico di sviluppo dell’Unione Europea.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da agosto 2018 a novembre 2020.