L’articolo 648 ter 1 c.p. disciplina l’autoriciclaggio.  È una norma di recente istituzione e fa parte del sistema di repressione del riciclaggio di denaro

 

La lotta al riciclaggio passa anche dall’autoriciclaggio

A seguito di una recente riforma, il sistema di repressione penale del fenomeno del money laundering[1] si è arricchito del delitto di autoriciclaggio, introdotto dall’articolo 3 della legge 15 dicembre 2014, n. 186[2] e oggi previsto dall’articolo 648 ter 1 c.p. Guardando il codice penale infatti la sequenza delle norme che chiude il Titolo XIII, Capo II (Delitti contro il patrimonio mediante frode) è composta dai seguenti articoli:

  • l’art. 648 (Ricettazione),
  • l’art. 648-bis (Riciclaggio),
  • l’art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e
  • l’art. 648-quater (Confisca).

 

L’articolo 648-bis nello specifico

Per non confondere quindi riciclaggio e autoriciclaggio, di seguito l’articolo 648-bis:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

Le attività di riciclaggio[3] e di autoriciclaggio possono essere diverse. L’autoriclaggio è sanzionato con pene meno severe, distinte in relazione al reato presupposto e la punizione per l’autoriciclaggio si cumula con quella prevista per il reato presupposto.

 

L’articolo 648 ter 1 c.p.

In base all’articolo 648 ter 1 c.p. si legge:

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

Spiegazione della norma

Il reato è certamente legato per sua natura al riciclaggio. Detto questo, anche l’autoriciclaggio è considerato un reato plurioffensivo, ossia un reato che lede più beni giuridici. Si pensi alla concorrenza, al corretto funzionamento del mercato, all’amministrazione della giustizia, all’ordine pubblico. La norma mira a tutelare l’ordine economico[4]. Proprio per questo motivo il legislatore intende tutelare i diritti e gli interessi di coloro che operano sul mercato in condizioni di libera concorrenza.

Il soggetto che compie la condotta illecita agisce con dolo. Infatti è richiesta la consapevolezza dell’autore del reato della provenienza delittuosa dei beni così come la volontà di ostacolarne l’identificazione con il pretesto di un investimento a carattere economico-speculativo. L’autoriciclaggio incrimina l’impiego, la sostituzione o il trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione di un reato presupposto. È quindi penalmente rilevante qualsiasi forma di utilizzo del provento di un delitto, purché posta in essere “in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita”. Proprio l’uso dell’avverbio “concretamente” nella norma segna la maggior differenza dell’autoriciclaggio con il riciclaggio per quel che riguarda le modalità di condotta.

Nel testo della norma è presente l’aggravante per cui la pena è aumentata quando i fatti siano commessi in relazione ad un esercizio di attività bancarie o finanziare o di altra attività professionale.

Il reato di autoriciclaggio – come il riciclaggio e il reimpiego – è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’articolo 25 octies, d. lgs. 231/2001, in forza del quale si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, aggravata da 400 a 1.000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. In caso di condanna si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. All’ente spetta controllare i flussi economici e finanziari perché sono proprio tali flussi che interessano: assicurare la tracciabilità è un elemento fondamentale per dare prova della non illiceità.

Informazioni

Mezzetti, E. and Piva, D. (2016) Punire l’autoriciclaggio : come, quando e perché. Giappichelli (Focus; 15)

Gambogi, G. (2015) Riciclaggio e autoriciclaggio : rapporto con i reati fiscali, gli obblighi antiriciclaggio, l’operazione sospetta, sanzioni penali e amministrative antiriciclaggio, il reato di autoriciclaggio, gli strumenti di contrasto all’evasione internazionale, la voluntary disclosure: aspetti penali. Giuffrè (Officina del diritto)

http://www.codice231.com/#Art.%2025-Octies%20Ricettazione,%20r

[1] Ho parlato del riciclaggio internazionale di denaro qui: http://www.dirittoconsenso.it/2019/04/23/il-riciclaggio-internazionale-di-denaro/

[2] “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”

[3] Di seguito l’articolo sui metodi di riciclaggio: http://www.dirittoconsenso.it/2019/05/02/alcuni-metodi-di-riciclaggio-di-denaro/

[4] È purtroppo frequente che le risorse illecitamente ottenute vengano investite in attività economiche lecite