Il presente lavoro intende offrire una breve panoramica dei principi fondamentali e delle norme in materia di organizzazione dello Stato disciplinati dalla Costituzione ungherese, alla luce delle misure nazionali adottate in ragione del Covid-19

 

Costituzione ungherese e politiche conservatrici

Può uno Stato dell’Unione europea trasformarsi de facto in una dittatura? È in corso un cambiamento interno che viola le disposizioni della Costituzione ungherese? È quanto sembra stia accadendo in queste ore in Ungheria, con il pretesto di fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Il premier Victor Orbàn, con una legge votata dal Parlamento ungherese il 30 marzo 2020, ha assunto pieni poteri senza limiti temporali. In verità molti parlamenti europei, come quello francese, hanno votato lo “stato di emergenza” deferendo poteri eccezionali ai governi nazionali ma, a differenza dell’esperienza ungherese, individuandone un congruo termine che, presumibilmente, coincida con la fine della pandemia[1].

La nuova Costituzione ungherese (Magyarország Alaptörvénye) è entrata in vigore il 1 gennaio 2012 ed all’art. B dei principi fondamentali definisce l’Ungheria quale Stato di diritto indipendente e democratico. Il funzionamento dello Stato ungherese accoglie il principio liberale della separazione dei poteri, in ragione del quale nessuno dei tre può mirare alla conquista o all’esercizio violento ovvero al suo possesso esclusivo: avverso simili pretese, chiunque può legittimamente intervenire per porvi fine[2]. Ancorché siano presenti tali statuizioni, alle quali si aggiunge che l’Assemblea Nazionale è l’organo supremo per la rappresentanza popolare[3], la Costituzione ungherese è stata oggetto di numerose critiche da parte delle opposizioni proprio perché spesso strumentalizzata per la realizzazione delle recenti politiche governative sovraniste.

Desta infatti maggiori preoccupazioni l’art. 15 del capo dedicato allo Stato, nel quale si legge che le competenze del Governo si estendono a tutto quanto non sottoposto a quelle degli altri organi dalla Costituzione ungherese o da altre norme giuridiche. Quest’ultimo principio giustifica l’adozione di decreti governativi su materie non regolate dalla legge ma, con l’ulteriore precisazione, di non contraddirla. Alla luce di questi brevi cenni alle norme della Costituzione ungherese, sembra registrarsi un assetto ordinamentale formalmente democratico, se non fosse per le numerose contraddizioni del governo Orbàn e della sua maggioranza sul piano sostanziale. Si pensi, ex multis, alla limitazione della libertà di stampa, alla politica migratoria di natura conservatrice, allo spoil system, alla c.d. “legge schiavitù” che aumenta le ore di straordinario e ne ritarda il pagamento. Tutte politiche, queste, che sembrano contra Constitutionem. E’ noto infatti che l’art. I, inserito nel capo dedicato a “Libertà e responsabilità”, impegna lo Stato alla protezione dei diritti inviolabili ed inalienabili dell’uomo sia individuali che collettivi; la Costituzione ungherese ammette una loro limitazione solo in via eccezionale quando è necessario il bilanciamento con altri diritti. Alcuni di questi diritti sono esplicitati, tra cui la libertà di pensiero e di coscienza[4]. L’art. IX riconosce, inoltre, la libertà di manifestare la propria opinione, la libertà e la pluralità di stampa, assicurando le condizioni necessarie alla libera informazione in vista della realizzazione di un’opinione pubblica democratica.

Come si giustifica, dunque, tra le altre, una limitazione della libertà di stampa nel Paese? Sebbene la Costituzione ungherese disciplini in linea teorica il principio fondamentale, il governo conservatore ha adottato leggi e regolamenti che hanno alterato il mercato dell’informazione, affinchè privati o società vicini al potere acquistassero giornali e reti televisive, anche attraverso finanziamenti governativi.

 

Pandemia e pieni poteri

La pandemia in corso ha realizzato la limitazione di alcune tra le più importanti libertà fondamentali. Nella maggior parte dei casi, le Costituzioni europee prevedono che ciò sia possibile solo attraverso riserva di legge e/o giurisdizione. Un’ormai annosa questione riguarda la natura dell’atto legislativo che contiene la limitazione: uno Stato democratico imporrebbe una scelta fisiologica verso la legge parlamentare o, al più, un atto ad essa equiparata.

Dato che il Parlamento ungherese, la cui prima forza politica è il Fidesz – guidato dallo stesso Orbàn – ha  conferito al Primo Ministro pieni poteri[5], tali limitazioni saranno adottate con la forma del decreto. Esso, data la sospensione de facto dei poteri parlamentari, non sarà mai sottoposto al vaglio dell’Assemblea nazionale, la quale in teoria svolge un ruolo di controllo sul Governo. In particolare, le nuove disposizioni riconoscono al Capo di Governo la possibilità di prolungare discrezionalmente e senza definizione temporale lo stato di emergenza[6]; ciò potrebbe comportare la sospensione per decreto di alcune leggi e l’introduzione di altre, senza che venga mai richiesto l’intervento parlamentare, a cui si aggiunge la reclusione fino ad 8 anni per chi viola il coprifuoco. Inoltre è stato approvato che, nel caso vengano diffuse notizie false sul virus o sulle decisioni del governo, l’autore della condotta rischi da 1 a 10 anni di prigione: ciò riapre la già analizzata questione della limitazione della libertà di stampa in Ungheria, oggetto di misure europee contro lo Stato.

A parte le ragioni di ordine formale circa l’organizzazione dello Stato sancite dalla Costituzione ungherese, appare inaccettabile che un Capo di Governo possa assumere pieni poteri, esautorando quelli del Parlamento: una tale misura ricorda pericolosamente la legge tedesca del 1933 grazie alla quale, nel 1934, Hitler potè emanare un decreto con cui sanciva l’unificazione delle funzioni di presidente e di cancelliere del Reich assumendole entrambe in qualità di Fuhrer. Nella peggiore delle ipotesi, Orbàn, vista l’assenza di qualsiasi limite temporale, potrebbe non rilasciare mai quella porzione di potere assunto in questa situazione di emergenza sanitaria. Ciò si configurerebbe come una piena violazione dell’art. 2 TUE[7], incrinando i già poco rosei rapporti con l’Unione europea[8], ancorché la Costituzione ungherese promuova l’unità europea in vista del completamento della libertà, del benessere e della sicurezza dei popoli e vincoli lo Stato al diritto europeo[9].

Informazioni

[1] Per tornare al paradigma francese, il termine dello “stato d’urgenza” è stato individuato in due mesi.

[2] Cfr. art. C, capo “Principi fondamentali”, Costituzione ungherese.

[3] Cfr. art. 1, capo “Lo Stato”, Costituzione ungherese.

[4] Ex art. VII, capo “Libertà e responsabilità”, Costituzione ungherese. Nello stesso articolo viene esplicitata anche la libertà di religione.

[5] Con 137 voti a favore e 53 contrari.

[6] Già in vigore dall’11 marzo 2020.

[7] Ai sensi del quale “L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”.

[8] Data l’attivazione di una procedura di infrazione per violazione delle disposizioni in materia di asilo.

[9] Cfr. art. E, capo “Principi fondamentali”, Costituzione ungherese.