La natura dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa nella recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8545/2020
Cos’è l’aggravante dell’agevolazione mafiosa?
L’art. 416-bis.1 c.p. prevede un’aggravante ad effetto speciale che è l’aggravante dell’agevolazione mafiosa (“aggravante dell’ambientazione mafiosa”). La norma è diretta a punire più gravemente quei delitti posti in essere con l’utilizzo del “metodo mafioso” o “al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose”, prevedendo aumenti di pena da un terzo sino alla metà. Originariamente contenuta nell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, conv. nella L. n. 203/1991, recante “provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”, tale disposizione è scaturita dalla necessità di fronteggiare il terribile e progressivo aumento di delitti di mafia, registratisi in Italia tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90[1].
Quest’aggravante, modellata sui metodi e comportamenti propri degli associati delle consorterie mafiose, appare speculare all’aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale ex art. 1 D.L. n. 625/1979[2], tanto che parte della dottrina ha rimarcato l’apparente linea di continuità tra la legislazione antimafia degli anni ‘90 e le soluzioni approntate per l’emergenza terroristico-eversiva, che ha interessato l’Italia negli anni precedenti[3].
L’art. 7 della L. n. 203/1991, ora confluito nell’art. 416-bis.1 c.p.
Come anticipato, l’aggravante in parola risponde alla precisa esigenza di punire più gravemente quei delitti che si pongono in linea di continuità con il fenomeno dell’associazionismo di stampo mafioso. Per tale ragione la disposizione è strutturata come una figura circostanziale a più fattispecie[4]. Il primo comma dell’art. 416-bis.1 c.p., infatti, individua due distinte aggravanti. La prima è collegata all’utilizzo del c.d. “metodo mafioso”, mentre la seconda punisce la c.d. “agevolazione mafiosa”, ovvero quelle condotte che abbiano come finalità l’agevolazione delle attività della consorteria criminale individuata dall’art. 416-bis c.p.[5].
Per ciò che attiene l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere che il “metodo mafioso” caratterizzi quel comportamento talmente minaccioso da evocare, oggettivamente, quello normalmente proprio ad un appartenente ad un sodalizio di tal genere[6]. In altri termini, affinché sia integrata l’aggravante è necessario che l’agente si sia avvalso di una condizione di generale assoggettamento ed omertà, ovvero di un’intimidazione diffusa che abbia facilitato la perpetrazione del delitto e/o ne abbia aumentato l’intrinseca offensività[7]. Da quanto detto, è possibile desumere la natura della specifica circostanza di cui trattasi. Invero, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso abbia natura oggettiva, atteso che essa si caratterizza (e si esaurisce) per le modalità dell’azione.
Maggiori difficoltà ermeneutiche si sono registrate, invece, relativamente all’applicazione della seconda circostanza aggravante contenuta nell’art. 416-bis.1 c.p., ovvero la finalità dell’agevolazione delle attività del sodalizio di stampo mafioso. In effetti, dottrina e giurisprudenza non si sono mostrate concordi nel valutarne la natura giuridica. L’importanza della corretta classificazione della natura soggettiva o oggettiva della menzionata aggravante si coglie, in particolare, con riferimento al regime di comunicabilità delle circostanze agli eventuali concorrenti nel reato. Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 118 c.p. le circostanze:
“concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono”[8].
Negli altri casi, invece, trova applicazione l’ordinario regime di imputazione delle circostanze aggravanti, disciplinato dall’art. 59, co. 2 c.p.[9].
Gli orientamenti circa la natura della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa
Tre sono i principali orientamenti sulla natura della menzionata circostanza, rinvenibili negli arresti giurisprudenziali.
Un primo orientamento ritiene che la circostanza in commento abbia natura soggettiva e, come tale, risulti integrata dall’atteggiamento psicologico dell’agente. In particolare, secondo tale ricostruzione, la norma richiede la sussistenza, nell’agente, del dolo specifico, consistente nella volontà di agire al fine di agevolare le attività dell’associazione. Tale circostanza ricadrebbe, quindi, all’interno di quelle indicate nell’art. 118 c.p. inerente ai motivi a delinquere e, come tale, non sarebbe comunicabile ai concorrenti nel reato[10].
Il secondo orientamento, al contrario, valuta come oggettiva la natura della circostanza dell’agevolazione mafiosa, in quanto essa sarebbe integrata da un elemento obiettivo, attinente alle modalità dell’azione. In altri termini, ai fini della sussistenza dell’aggravante è necessario che l’azione sia diretta a procurare un vantaggio all’associazione, ovvero che sia funzionale alle attività del sodalizio criminale[11]. Essa, quindi, può essere imputabile anche ai concorrenti nel reato, ai sensi dell’art. 59, co. 2 c.p., purché da questi conosciuta o conoscibile[12].
Infine, vi è l’orientamento intermedio, che ritiene che la natura dell’aggravante in commento dipende da come questa si atteggia in concreto e dal reato a cui accede. In particolare, secondo i sostenitori di questa tesi, quando l’aggravante si configura come un dato oggettivo, dovrebbe ritenersi estensibile ai compartecipi nel reato. In altre parole, anche questo orientamento richiede che la condotta dell’agente esprima una oggettiva idoneità e/o capacità di agevolare le attività dell’associazione di stampo mafioso[13].
Va sottolineato, come sul tema, alle oscillazioni della giurisprudenza, si sia contrapposta una dottrina per lo più concorde nel ritenere la finalità di agevolare le attività dell’associazione mafiosa, un’aggravante di natura soggettiva[14]. Tuttavia, è stato sottolineato come alla rappresentazione, oggetto di volizione, debba accompagnarsi la presenza di elementi di fatto di natura oggettiva, per scongiurare il rischio che ad essere punita più gravemente sia una condotta, la cui potenzialità lesiva si esaurisca nell’intento del soggetto agente. In tal modo, infatti, ad essere punito sarebbe il pericolo del pericolo.
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 3.3.2020, n. 8545
A fronte di questo contrasto interpretativo, con ordinanza n. 40846 del 2019 la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione riguardante la natura dell’aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, ex art. 416-bis.1 c.p., e la sua applicabilità o meno, ai concorrenti nel reato.
Le Sezioni Unite hanno aderito alla tesi della natura soggettiva dell’aggravante della finalità dell’agevolazione mafiosa, attesa la sua riconducibilità ai motivi a delinquere. Peraltro, la Corte ha evidenziato come i diversi orientamenti, ai fini dell’integrazione dell’aggravante in commento, richiedessero la sussistenza di un elemento psicologico in capo all’agente, seppur variamente declinato.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, l’elemento psicologico necessario è il dolo specifico o intenzionale[15], ove alla volontà della condotta si accompagna anche la rappresentazione dell’evento. Quest’ultima rappresenta l’obiettivo tenuto di mira dall’agente e giustifica la sua azione. Dunque, la forma aggravata in esame esige che l’agente deliberi la condotta illecita, nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa. Tuttavia, affinché tale rappresentazione non rimanga priva di offensività deve fondarsi su elementi concreti, tra cui, in via principale, l’esistenza stessa dell’associazione di cui all’art. 416-bis c.p. e l’effettiva possibilità che l’azione illecita apporti un’utilità agli scopi perseguiti dal sodalizio[16]. Chiaramente, tale finalità non deve essere esclusiva ma può accompagnarsi anche ad esigenze egoistiche[17].
Per quanto attiene il regime di comunicabilità della circostanza dell’agevolazione mafiosa ai concorrenti nel reato, le Sezioni Unite hanno ritenuto che nel reato concorsuale questa si applichi al concorrente[18] non animato dal tale scopo, quando sia consapevole dell’altrui finalità. In effetti, la Cassazione ha ribadito come il discrimine, ai fini dell’estensione delle circostanze, non riguardi la natura di queste, atteso che la riforma degli artt. 59 e 118 c.p. non ha interessato l’art. 70 c.p., quanto piuttosto la possibilità che la circostanza si estrinsechi all’esterno, sicché al compartecipe non è estensibile quella circostanza che si esaurisca nell’intento dell’agente. Ciò posto, quindi, qualora si rinvengano elementi concreti dimostrativi del fatto che l’intenzione dell’agente sia stata conosciuta dal concorrente, il quale, pur consapevole, non si sia dissuaso dalla collaborazione, l’aggravante dell’agevolazione mafiosa sarà applicabile anche al compartecipe, atteso che specifici elementi rivelatori hanno reso oggettivo il motivo a delinquere. La funzionalizzazione della condotta all’agevolazione mafiosa deve essere oggetto di rappresentazione da parte del compartecipe, non di volizione, sicché si ritiene sufficiente la sussistenza, in capo al concorrente, del dolo diretto, anche nella forma del dolo eventuale. Viene evidenziato, però, che il mero sospetto non è sufficiente, atteso che altrimenti si porrebbe in capo all’agente un onere informativo di difficile attuazione.
Questa impostazione non appare nuova, atteso che la giurisprudenza era andata nello stesso senso con riferimento ad altre aggravanti riguardanti i motivi a delinquere. Ciò è quanto accaduto, ad esempio, con la premeditazione, chiaramente attinente all’intensità del dolo e quindi rientrante nell’art. 118 c.p., ritenuta tuttavia estensibile al concorrente del reato, qualora questo sia consapevole della programmazione del delitto.
La soluzione alla questione offerta dalle Sezione Unite segue, dunque, il solco tracciato dalla dottrina e dalla giurisprudenza più garantista. La ricostruzione operata dalla Suprema Corte sembra in grado di contemperare esigenze costituzionalmente rilevanti, come la sussistenza di un’effettiva potenzialità lesiva della condotta ed il principio di responsabilità personale, con le ragioni della giustizia e del processo.
Ciò detto, andrà comunque verificata in concreto la tenuta del discrimen individuato tra il concorso esterno nel reato associativo mafioso e l’aggravante di cui si parla. In ultima analisi, in effetti, questa sarebbe da rinvenirsi nella prova dell’effettivo rafforzamento del sodalizio, non indispensabile ai fini della contestazione dell’aggravante della mafiosità. Il rischio che l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, nelle sue future applicazioni, possa risolversi in un dato essenzialmente soggettivo non è sventato[19]. Ciò implica, per l’interprete, un particolare dovere di attenzione rispetto agli elementi oggettivi, estrinseci, dimostrativi dell’intento dell’agente e della funzionalizzazione della condotta, per evitare derive proprie del diritto penale d’autore.
Informazioni
AMARELLI, La contiguità politico-mafiosa. Profili politico-criminali dommatici ed applicativi, DIKE GIURIDICA EDITRICE, 2017.
CIVELLO, Il sistema delle circostanze e il complessivo carico sanzionatorio detentivo, in Le associazioni di tipo mafioso, a cura di Romano B., in Diritto e procedura penale, Torino, 2015.
DE VERO, La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali, in Rivista italiana di diritto processuale penale, 1997.
DINACCI, Aggravante dell’agevolazione mafiosa, Diritto on line, 2018.
FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte Generale, ZANICHELLI, 2019.
FONDAROLI, Profili sostanziali dei decreti legge 13/5/91 n. 152, convertito con modifiche nella l. 12 luglio 1991, n. 203, e 31 dicembre 1991, n. 346, convertito nella l. 18 febbraio 1992, n. 172, in AA.VV., Mafia e criminalità̀ organizzata, a cura di Corso-Insolera-Stortoni, Torino, 1995, vol. II.
MAIELLO, La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, in Trattato teorico/pratico di diritto penale, diretto da PALAZZO-PALIERO, GIAPPICHELLI, 2015.
PALAZZO-PALIERO, Commentario breve alle leggi penali complementari, CEDAM, 2007.
PEDULLÀ, L’aggravante di cui all’art. 7 D.L. n. 152/1991 richiede il dolo specifico di favorire l’associazione, in Cassazione Penale, fasc. 4, 2018.
[1] PEDULLÀ, L’aggravante di cui all’art. 7 D.L. n. 152/1991 richiede il dolo specifico di favorire l’associazione, in Cassazione Penale 2018, pp. 1218.
[2] Oggi codificato nell’art. 270-bis.1 c.p.
[3] PALAZZO-PALIERO, Commentario breve alle leggi penali complementari, CEDAM, 2007, p. 817.
[4] Idem.
[5] Sull’articolo 416 bis in generale si può approfondire leggendo quest’altro contenuto di DirittoConsenso: http://www.dirittoconsenso.it/2018/06/07/l-articolo-416bis-del-codice-penale-italiano/
[6] Cass. pen., sez. II, n. 38094/2013.
[7] Ex multis: Cass. pen., sez. VI, n. 31405/2017; Cass. pen., sez. VI, n. 28017/2011. In dottrina, sulla non sufficienza della provenienza geografica o culturale dell’autore del fatto, e della sua caratura criminale, si veda: MAIELLO, La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, in Trattato teorico/pratico di diritto penale, diretto da PALAZZO-PALIERO, GIAPPICHELLI, 2015, p. 75.
[8] Peraltro, si consideri che, ab origine, la norma estendeva a tutti i concorrenti nel reato le circostanze non strettamente inerenti alla persona del colpevole. Al fine di eliminare ogni riflesso di responsabilità oggettiva, anche sugli elementi accidentali del reato, è intervenuta la L. n. 19/1990, circoscrivendo l’applicazione di alcune aggravanti soggettive solo alla persona cui si riferiscono. L’intervento novellatore ha inciso anche l’art. 59 c.p. che, prima, prevedeva l’attribuzione all’agente delle circostanze aggravanti, anche se da lui non conosciute. Ora è previsto che le circostanze aggravanti siano imputabili all’agente solo se da lui conosciute ovvero ignorate con colpa.
[9] FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte Generale, ZANICHELLI, 2019, p. 551.
[10] Tra le sentenze delle sezioni semplici della Cassazione che hanno aderito a questo orientamento, si segnalano: Cass. pen. sez. VI, n. 24883/2019; Cass. pen., sez. VI, n. 52910/2018; Cass. pen., sez. II, n. 53142/2018.
[11] Preme sottolineare come, anche le pronunce che aderiscono a quest’orientamento non ritengano sufficiente per l’integrazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, un atteggiamento riconducibile all’ignoranza incolpevole. Invero, a questi fini è richiesta, comunque, la sussistenza, in capo al almeno uno dei concorrenti, del dolo specifico o della consapevolezza della funzionalizzazione della condotta agli scopi dell’associazione di stampo mafioso.
[12] In tal senso, ex multis, si veda: Cass. pen., sez. II, n. 24046/2017; Cass. pen., sez. VI, n. 19802/2009.
[13] Così: Cass. pen., sez. VI, n. 53646/2017; Cass. pen., sez. II, n. 22153/2019.
[14] AMARELLI, La contiguità politico-mafiosa. Profili politico-criminali dommatici ed applicativi, DIKE GIURIDICA EDITRICE, 2017, pp. 59 e ss. CIVELLO, Il sistema delle circostanze e il complessivo carico sanzionatorio detentivo, in Le associazioni di tipo mafioso, a cura di Romano B., in Diritto e procedura penale, Torino, 2015, p. 189 ss.; DE VERO, La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali, in Rivista italiana di diritto processuale penale, 1997, p. 48; FONDAROLI, Profili sostanziali dei decreti legge 13/5/91 n. 152, convertito con modifiche nella l. 12 luglio 1991, n. 203, e 31 dicembre 1991, n. 346, convertito nella l. 18 febbraio 1992, n. 172, in AA.VV., Mafia e criminalità̀ organizzata, a cura di Corso-Insolera-Stortoni, Torino, 1995, vol. II, p. 683.
[15] Le Sezioni Unite hanno, peraltro, ritenuto non condivisibili le perplessità espresse dalla Sezione rimettente relative all’inquadramento di un elemento strutturale della fattispecie, quale è il dolo specifico, in un elemento accidentale. La Corte evidenzia come ciò sia perfettamente compatibile con l’ordinamento, atteso che l’elemento psicologico richiesto per la configurazione della circostanza si salda con gli elementi del reato a cui accede, definendo un’autonoma fattispecie a cui si applica una disciplina diversa (in questo caso più severa), proprio in ragione della fusione tra le diverse previsioni. Sul punto si veda: Cass., S.U., n. 40982/2018.
[16] In sentenza la Suprema Corte si sofferma, inoltre, sulla ricostruzione degli spazi di autonomia tra la fattispecie aggravata dalla finalità agevolatrice ed il concorso esterno in associazione mafiosa. I contorni tra le due fattispecie sembrerebbero, in effetti, molto sfumate. In verità, la Corte evidenzia come l’unico elemento che queste hanno in comune è l’esistenza dell’associazione di stampo mafioso. Invero, mentre il concorrente esterno ha una piena consapevolezza della natura e della funzione dell’associazione, cosa che gli consente di cogliere appieno la funzionalità del proprio intervento, in ordine alla sopravvivenza stessa del sodalizio (si veda: Cass., S.U., n. 33748/2005), nella figura aggravata l’utilità dell’intervento dell’agente è del tutto estemporanea e fungibile, rispetto al programma criminoso della consorteria mafiosa. Inoltre, va considerato che, nella forma circostanziale, l’intervento dell’agente non deve essere necessariamente produttivo di effetti agevolativi. Sul punto si veda anche: DINACCI, Ancora sul “concorso esterno” tra legalità e giustizia, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2016, p. 383.
[17] In effetti, è possibile che l’agente sia mosso da una pluralità di motivi. È, però, indispensabile ai fini della configurazione del dolo intenzionale, che l’agente si sia determinato a porre in essere la condotta anche alla luce della finalità agevolativa, considerata dalla norma.
[18] Ai sensi dell’art. 110 c.p.. In effetti, come evidenziato dalla Corte, “l’impostazione monistica del reato plurisoggettivo impone l’equivalenza degli apporti causali alla consumazione dell’azione concorsuale, così che la realizzazione della singola parte dell’azione, convergente verso il fine, consente di attribuire al partecipe l’intera condotta illecita, che rimane unitaria.” (Sent. n. 8545/2020, pp. 19-20)
[19] DINACCI, Aggravante dell’agevolazione mafiosa, Diritto on line, 2018.

Giulia Annunzi
Ciao, sono Giulia. Mi sono laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna nel Marzo 2018, con una tesi riguardante il regolamento UE n. 2015/848 sulle Insolvenze Transfrontaliere. Dopo aver svolto la pratica forense presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e il tirocinio ex art. 73, presso la Procura della Repubblica di Bologna, attualmente sono assegnataria di una borsa di ricerca presso la Corte di Appello di Bologna, riguardante l'organizzazione dei procedimenti penali di particolare complessità, quale ad esempio "Aemilia".
Ho fatto parte di DirittoConsenso da giugno 2019 a marzo 2021.