Un approfondimento sui reati contro i beni culturali nel Codice 42/2004. Presentando l’elenco, ci si chiede: il sistema italiano offre un’adeguata tutela al patrimonio culturale?
L’elenco dei reati contro i beni culturali nel Codice 42/2004
Nel Codice 42/2004, noto più comunemente come Codice dei beni culturali e del paesaggio, vi sono alcuni reati contro i beni culturali. Specificamente, sono disposizioni presenti alla Parte IV, Titolo II, Capo I.
Le condotte punite sono:
- Art. 169 “Opere illecite”
- Art. 170 “Uso illecito”
- Art. 171 “Collocazione e rimozione illecita”
- Art. 172 “Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta”
- Art. 173 “Violazione in materia di alienazione”
- Art. 174 “Uscita o esportazione illecita”
- Art. 175 “Violazioni in materia di ricerche archeologiche”
- Art. 176 “Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato”
- Art. 177 “Collaborazione per il recupero di beni culturali”
- Art. 178 “Contraffazione di opere d’arte”
- Art. 179 “Casi di non punibilità”
La tutela, che si esplica in riconoscimento, protezione e conservazione, è al centro del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche nella parte concernente i reati contro i beni culturali. Nell’elenco appena fornito vi sono condotte punite che, a mio avviso, sarebbe meglio che fossero presenti all’interno del codice penale.
Le sanzioni contro il traffico illecito di beni culturali
I primi due articoli dell’elenco, “Opere illecite” e “Uso illecito”, sono disposizioni che puniscono condotte come violare le autorizzazioni del soprintendente, non comunicare alla soprintendenza lavori indispensabili per evitare danni, o destinare i beni ad usi incompatibili là dove vi sia un rischio di conservazione e o d’integrità dello stesso. In entrambi i casi, l’autore di reato è punito con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 775 a 38.734,50 euro.
Alla stessa pena soggiace chi colloca o rimuove illecitamente un bene culturale che sia stato ritrovato da uno scavo archeologico o da un fondale marino. Si tratta della collocazione e rimozione illecita ex art. 171.
I reati contro i beni culturali non si esauriscono qui.
Per quanto riguarda infatti la presenza di norme contro il traffico illecito dei beni culturali[1] dobbiamo considerare 4 articoli del Codice di cui si parla.
Gli articoli 173, 174, 175 e 176: reati contro i beni culturali nel Codice 42/2004
L’articolo 173, “Violazioni in materia di alienazione”, del Codice stabilisce che:
“È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all’articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall’articolo 61, comma 1.”
L’articolo 174, “Uscita o esportazione illecita”, del Codice dispone che:
“Chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all’Articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanee.
Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l’interdizione ai sensi dell’Articolo 30 del codice penale.”
L’articolo 175, “Violazioni in materia di ricerche archeologiche”, del Codice prevede che:
“È punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all’ Articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall’amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall’Articolo 90, comma 1, le cose indicate nell’Articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.”
L’articolo 176, “Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato”, del Codice stabilisce che:
“Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’Articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell’Articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50.
La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall’Articolo 89.”
Sono queste le disposizioni che più incidono dal punto di vista della lotta al traffico dei beni culturali. Ma la tutela dei beni culturali passa a mio avviso da un inasprimento delle pene in questo settore considerando che il danno provocato al patrimonio nazionale nel caso di questi reati è molto grave.
Considerando per l’esempio l’art. 174, non si comprende il perché punendo la circolazione illecita di beni vi siano invece due fattispecie sanzionate in materia non penale ma amministrativa agli articoli 165, “Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale”, e 166, “Omessa restituzione di documenti per l’esportazione”.
Alle 4 disposizioni riportate se ne aggiunge una in cui si sottolinea l’importanza della restituzione dei beni culturali che siano stati illecitamente esportati. È l’art. 177 del Codice. Non si parla però di restituzione tra Stati[2], ma di un’attenuante per il soggetto che collabori seriamente per il recupero di beni illecitamente sottratti o trasferiti all’estero. Anche qui un’altra (personale) incomprensione: il perché la collaborazione sia solo per i reati previsti dagli articoli 174 e 176, rispettivamente, “Uscita o esportazioni illecite” e “Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato”.
Tuttavia, intendo criticare l’attuale sistema per un semplice motivo: le debolezze del sistema italiano sono riscontrabili in tema di sanzioni previste per alcuni reati.
Debolezza del sistema di tutela e rapporto con norme del codice penale
Il Codice contiene inoltre la disposizione dell’articolo 178 sul tema della contraffazione di opere d’arte che non rientra però nel fenomeno del traffico illecito di beni culturali. Il problema di un falso è assai minore rispetto alla distruzione o alla rimozione illecita da uno scavo archeologico o sottomarino. Nel Codice viene posta una differenza tra chi contraffà opere e chi produce copie o imitazioni di oggetti che siano dichiarate come espressamente non autentiche. Questa condotta infatti costituisce un caso di non punibilità, ex art. 179.
L’articolo 173 e l’articolo 175 inquadrano attività fortemente legate tra loro. Le violazioni in materia di alienazione sono successive alle violazioni in materia di ricerche archeologiche ma la scarsa incidenza delle pene patrimoniali e il debole trattamento sanzionatorio non danno grande effettività alla disciplina. Una criticità specifica invece dell’articolo 175 riguarda l’assenza di una definizione di “ricerca archeologica”: vista la presenza di molte tecniche e modalità attestate nella stessa scienza archeologica c’è il rischio che senza una specificazione della definizione usata si possa verificare un reato.
Infine, per quanto riguarda l’articolo 176 del Codice è necessario compiere un’analisi con alcune disposizioni del Codice penale. Infatti accanto alla fattispecie di cui all’articolo 176 trovano spesso applicazione le fattispecie di furto comune, di ricettazione e di riciclaggio. La criticità dell’articolo 176 è legata, anche in questo caso, alla cornice edittale prevista: proprio la eccezionalità del furto di un bene culturale dovrebbe essere il motivo di una cornice edittale più ampia rispetto al furto comune.
L’attuale sistema normativo protegge quindi solo in parte il bene culturale. Molte delle condotte aventi a oggetto beni culturali e paesaggistici ricadono nelle comuni fattispecie di reati contro il patrimonio e solo occasionalmente sono distinte e assoggettate a un trattamento differenziato rispetto alle condotte aventi a oggetto beni privi di tale interesse.
Vozza infatti è dell’opinione[3] che:
“È abbastanza singolare il fatto che i beni culturali, in Italia, Paese europeo in cui si registra il maggior numero di sottrazioni, siano protetti contro il furto alla stregua di qualsiasi bene mobile e che la giurisprudenza si sia dovuta sforzare nel trovare, per via interpretativa, uno escamotage – ovverosia l’articolo 625, n. 7 c.p. – per disporre l’aggravamento di pena se il fatto è commesso su cose esposte per destinazione alla pubblica fede; …”
A queste lacune bisognerebbe considerare seriamente il rafforzamento della disciplina interna, nel rispetto delle Convenzioni internazionali già esaminate. Alla dimensione internazionale e transfrontaliera del fenomeno deve corrispondere una dimensione altrettanto internazionale di risposta legislativa.
Informazioni
Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale : un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale, Milano, 2015
Ciampi, La protezione del patrimonio culturale : strumenti internazionali e legislazione italiana, Torino, 2014
Visconti e Manacorda, Beni culturali e sistema penale : atti del convegno Prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio culturale, Milano, 2013
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Normativa/index.html
[1] Ho spiegato il fenomeno del traffico illecito italiano in quest’altro articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2020/03/05/il-traffico-illecito-di-beni-culturali/
[2] Su cui vi sono importanti trattati. Tra questi si conta anche la Convenzione di Nicosia, di cui ho parlato in questo articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2020/03/26/la-convenzione-di-nicosia/
[3] Vozza, La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili fra spunti comparati e prospettive di riforma, in Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale : un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale, Milano, 2015, p. 238.

Lorenzo Venezia
Ciao, sono Lorenzo. Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi sul recupero dei beni culturali nel diritto internazionale e sul ruolo dell'INTERPOL e con il master "Cultural property protection in crisis response" all'Università degli Studi di Torino, sono interessato ai temi della tutela dei beni culturali nel diritto internazionale, del traffico illecito di beni culturali e dei fenomeni di criminalità organizzata e transnazionale.