Il seguente scritto intende offrire una breve analisi del ruolo che il Consiglio di Sicurezza ha svolto, rebus sic stantibus, durante l’emergenza sanitaria in corso

 

Covid 19 e relazioni internazionali: cenni preliminari

Nel 2020 l’ONU, quale organizzazione internazionale a vocazione universale, si accinge a festeggiare il settantacinquesimo anniversario dalla sua istituzione[1]. Da allora vi è stato un evidente mutamento delle relazioni internazionali, le quali, proprio nell’anno in corso, subiscono gli effetti dell’emergenza sanitaria data dal Covid 19. E’ indispensabile, dunque, valutare l’intensità con cui le Nazioni Unite si inseriscono nell’assetto attuale, in particolare il Consiglio di Sicurezza che – ai sensi del capo VII della Carta ONU – è l’organo competente ratione materiae per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Il lockdown pressoché mondiale, che ha seguito la dichiarazione di pandemia da parte della World Health Organization[2], ha provocato la sospensione – in alcuni casi anche arbitraria ed ingiustificata[3] – delle libertà fondamentali garantite dalle Costituzioni occidentali e da numerose Carte internazionali disciplinanti i diritti umani[4]. A questo si aggiunge la scelta di molti Stati di affrontare lo stato di eccezione sulla base del particolarismo nazionale. E’ innegabile che ciò costituisca l’inizio di una nuova era delle relazioni nella Comunità internazionale la quale, sempre più, torna ad essere radicata in ragione di quella koinonìa[5] di aristotelica memoria.

Può tutto questo incidere sul mantenimento della pace e della sicurezza internazionale?

 

Covid 19 e la sostanziale (in)attività del Consiglio di Sicurezza

L’attuale emergenza sanitaria non può prescindere da un intervento incisivo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite[6], quale organo competente ad adottare decisioni vincolanti per gli Stati membri al fine di non alterare ovvero aggravare l’assetto della pace internazionale.

Innanzitutto l’esigenza di prevenzione del contagio ha necessitato l’adozione di manifestazioni alternative del voto in seno al CdS, tali da garantire la prosecuzione dell’attività consiliare da remoto piuttosto che in presenza. In sintesi, dopo che i membri del Consiglio di Sicurezza – tra i quali, si ricorda, Cina, USA, Russia, Gran Bretagna e Francia sono membri permanenti titolari del diritto di veto – propongono un progetto di risoluzione, il Presidente pro tempore apre la votazione avvisando gli altri membri con una lettera telematica; la votazione deve avvenire nelle 24 ore successive alla notifica, ad opera del rappresentante dello Stato, mediante lettera presentata elettronicamente al Director of the Security Council Affairs Division (SCAD). Questi comunicherà l’esito della votazione al Presidente del CdS che, a sua volta, informerà gli Stati membri in una call conference nelle successive 12 ore. Il rappresentante che non provvederà all’invio della lettera-voto sarà considerato assente. La pubblicità della votazione è assicurata dalla pubblicazione delle lettere e dei risultati sul sito internet del Consiglio di Sicurezza[7].

Sebbene il CdS si sia munito di una tale procedura, l’unica risoluzione adottata dallo stesso – nell’ambito dell’emergenza Covid 19 – è la 2518/2020 del 30 marzo in materia di sicurezza dei peacekeepers[8].

Con tale decisione il Consiglio di Sicurezza intende tutelare la salute dei 110.000 operatori di pace ONU attualmente attivi in 13 missioni nel mondo, mediante l’elaborazione di piani di evacuazione rapidi e l’attuazione di procedure adeguate di indagini “on improving safety and security[9]” dei peacekeepers. La risoluzione in esame è stata approvata all’unanimità su proposta della Cina con altri 43 paesi, tra i quali anche la Russia.

Un aspetto procedurale non di poco conto è la Presidenza cinese del Consiglio di Sicurezza nel mese di marzo, in onore della quale il termine “COVID 19” non è mai stato utilizzato nell’atto 2518. Tale ultima considerazione rende evidente l’inerzia del Consiglio di Sicurezza nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso che – palesemente – provoca un mutamento nelle relazioni tra gli Stati e si configura quale fonte di minaccia alla sicurezza internazionale, materia di elezione e competenza proprio di questo organo delle Nazioni Unite.

In supplenza del Consiglio di Sicurezza sono intervenuti altri organi ONU, in particolare il Segretariato e l’Assemblea Generale. Il primo, nella persona di Antonio Guterres, pubblica sui propri siti ufficiali, quasi quotidianamente, video con i quali invita gli Stati ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per limitare il contagio nel rispetto dei diritti umani di tutte le categorie di persone (cittadini, stranieri, bambini, lavoratori). Ancor più eloquente era apparso l’appello, datato 23 marzo, dell’organo esecutivo con cui si invitavano gli Stati in conflitto a cessare il fuoco. In Yemen e nelle Filippine le parti belligeranti hanno immediatamente adottato accordi di pace temporanei, ma nulla è poi avvenuto nel resto del mondo. Anzi, a dispetto di ciò, alcune fonti diplomatiche dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza hanno avanzato l’idea di un progetto di risoluzione sull’impatto del Coronavirus nei teatri di guerra ma, rebus sic stantibus, non è registrabile alcuna iniziativa del CdS in tal senso.

L’Assemblea Generale, dal canto suo, ha approvato all’unanimità, sempre da remoto, una risoluzione sulla solidarietà globale e la cooperazione internazionale contro la pandemia da Covid 19, col fine di impegnarsi nella protezione dei Paesi più poveri ed evitare qualsiasi forma di discriminazione.

La sostanziale inattività del Consiglio di Sicurezza durante l’emergenza sanitaria in corso ha riportato alla luce i difetti strutturali di tale organo, soprattutto in ordine al diritto di veto dei cinque membri permanenti a fronte del fatto che le relazioni diplomatiche tra gli Stati vincitori della seconda guerra mondiale sono da allora mutate, affermandosi una sensazione di reciproca diffidenza, perché mutati sono gli interessi ed i particolarismi dei singoli Paesi.

Se e quando sarà possibile una riforma della Carta delle Nazioni Unite, essa non potrà prescindere dall’istituzione di sistemi efficienti per la prevenzione delle grandi emergenze tra cui quelle climatiche.

Informazioni

[1] Il 26 giugno 1945 a San Francisco viene firmata la Carta delle Nazioni Unite, la quale entra in vigore il 24 ottobre dello stesso anno.

[2] Istituto specializzato delle Nazioni Unite, il quale ha poteri vincolanti nei confronti degli Stati membri in tema di malattie epidemiche e prodotti farmaceutici, con l’obiettivo di un omogeneo e, quanto più possibile, elevato stato di salute di tutti i popoli.

[3] Un esempio è offerto dalla situazione in Ungheria. Per approfondimenti si veda http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/01/costituzione-ungherese-e-assunzione-dei-pieni-poteri-emergenza-sanitaria-o-fine-della-democrazia/

[4] Ex multis, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e, a livello regionale, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo

[5] Essa si configura come la comunità politica data dalla singola polis greca.

[6] Come accaduto nel corso dell’epidemia causata dell’ebola, che il Consiglio di Sicurezza – ai sensi della risoluzione 2177/2014 – aveva qualificato come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale e chiesto agli Stati di provvedere con aiuti sanitari, censurando però la chiusura delle frontiere dei Paesi coinvolti.

[7] Come è possibile consultare sul sito del Consiglio di Sicurezza

[8] Per una lettura integrale della risoluzione in esame si rimanda a https://undocs.org/S/RES/2518(2020).

[9] Così nel testo della risoluzione.