Fake news: Stati, Enti, Social Network sono sul piede di guerra per garantire un livello di informazione adeguato e soprattutto fondato sulla verità. Individualmente o in simbiosi si vuole dare caccia alle fake news e ai loro creatori, ma perché esistono? E come si vuole combatterle?

 

Introduzione

Partiamo da una curiosità. Secondo il Vocabolario della Crusca il termine “bufala” deriva dall’espressione “menare per il naso come una bufala”, ovvero portare a spasso l’interlocutore trascinandolo come si fa con i buoi e i bufali per l’anello attaccato al naso[1].

 

“London Bridge is down: è morta la Regina Elisabetta”

“La sottosegretaria Boschi e il presidente della Camera Boldrini presenti ai funerali di Totò Riina”

“Greta Thunberg si diverte a sparare con fucili di precisione”

“Il coronavirus si combatte bevendo spremute e facendo yoga”

 

Cos’hanno in comune queste e tantissime altre notizie?

Queste sono tutte fake news (letteralmente notizie false) ossia articoli  redatti con informazioni inventate, ingannevoli o distorte[2], resi pubblici con il deliberato intento di disinformare o di creare scandalo attraverso i mezzi di informazione. Tradizionalmente a veicolare le fake news sono i grandi media, ovvero le televisioni e le più importanti testate giornalistiche, tuttavia con l’avvento di Internet, soprattutto con il meccanismo della condivisione tramite social media, è aumentata grandemente la diffusione di notizie false o “bufale”.

 

Chi sono i mittenti delle fake news e perché vengono create?

Vi sono vari tipi di creatori e “untori” di bufale. Innanzitutto, vi sono molti siti web che vivono di click baiting. Questi pubblicano notizie false con foto e titoli sensazionalistici per attirare clic sulle proprie pagine e guadagnare con le impressioni degli annunci online. Oltre alle false informazioni, questi siti sono pericolosi perché spesso contengono malware o altre minacce informatiche.

Malware o “software malevolo” è un termine generico che descrive un programma/codice dannoso che mette a rischio un sistema. Ostili, invasivi e volutamente maligni, i malware cercano di invadere, danneggiare o disattivare computer, sistemi, reti, tablet e dispositivi mobili, spesso assumendo il controllo parziale delle operazioni del dispositivo. Proprio come l’influenza, interferiscono con il loro normale funzionamento.

Lo scopo dei malware è lucrare illecitamente a spese degli utenti. Sebbene i malware non possano danneggiare gli hardware fisici di un sistema o le attrezzature di rete, possono rubare, criptare o eliminare i dati, alterare o compromettere le funzioni fondamentali di un computer e spiare le attività degli utenti senza che questi se ne accorgano o forniscano alcuna autorizzazione.

La seconda categoria di autori di bufale online è costituita da attori sociali che utilizzano le fake news per manipolare l’opinione pubblica, ad esempio per screditare un certo personaggio politico, creare consenso intorno a temi sensibili come l’immigrazione o il terrorismo o addirittura influenzare i cittadini prima delle elezioni.

Esiste un discrimine tra ciò che è possibile scrivere su internet e ciò che non lo è? O meglio cosa è lecito e cosa non lo è?

Partiamo da un presupposto. Ancora non esistono leggi che vietano di creare notizie false. Le uniche norme sono solo quelle che proteggono la reputazione delle persone.

Pertanto laddove si racconta di un fatto che non implica alcun danno all’immagine altrui non si possono ravvisare estremi di responsabilità. Si tenga comunque conto che quando la notizia è lanciata da un giornalista iscritto all’albo quest’ultimo può essere segnalato per responsabilità deontologica al competente consiglio dell’ordine e rischierà però sanzioni disciplinari e nient’altro. In buona sostanza, tutte le volte in cui nella fake news entra una persona (fisica o giuridica) anche indirettamente si commette reato. In tutti gli altri casi non c’è nulla da fare se non ricordare il nome del giornale e non leggerlo più!

 

Nuove proposte per nuovi scenari

Nell’intento di dotare il nostro sistema di una compiuta regolamentazione dei comportamenti atti a manipolare l’informazione online, nel febbraio del 2017 è stato presentato un disegno di legge avente ad oggetto Disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica”.

Ricalcando gli indirizzi espressi nel gennaio dello stesso anno dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sul tema dei media online e del giornalismo, il disegno di legge propone l’introduzione di una nuova contravvenzione nel codice penale, inserendo l’articolo 656-bis “Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico, attraverso piattaforme informatiche”[3]. Tale articolo viene collocato subito dopo l’art. 656 c.p. avente ad oggetto il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico[4], di cui ricalca sostanzialmente la fattispecie, prevedendo il caso specifico dell’utilizzo delle piattaforme informatiche.

Sempre col medesimo disegno di legge, vengono introdotte anche due ulteriori fattispecie, mediante l’inserimento degli articoli 265-bis e 265-ter aventi ad oggetto rispettivamente la “Diffusione di notizie false che possono destare pubblico allarme o fuorviare settori dell’opinione pubblica” e la “Diffusione di campagne d’odio volte a minare il processo democratico” con i quali si cerca, fondamentalmente, di predisporre un sistema sanzionatorio ad hoc per i casi in cui la stessa diffusione di notizie false intacchi altri valori di maggior rilievo quali l’opinione pubblica, innescando forme di allarme pubblico, ed il processo democratico.

Al presente disegno di legge ha fatto seguito un’ulteriore iniziativa parlamentare, del dicembre 2017 avente ad oggetto “Norme generali in materia di Social Network e per il contrasto della diffusione su internet di contenuti illeciti e delle fake news[5]. Quest’ultima iniziativa, più che entrare nel merito della definizione della possibile casistica e relativa regolamentazione di fattispecie rientranti nella nozione di fake news, si pone un obiettivo ben più ampio, ossia quello di approntare una regolamentazione a livello generale del fenomeno nella sua peculiare caratteristica di evento social, configurando una serie di responsabilità in capo ai fornitori di servizi del web.

Come specificato nella relazione:

l’obiettivo del provvedimento è quello di limitare fortemente la pubblicazione e la circolazione di contenuti che configurino delitti contro la persona e alcune altre gravi fattispecie di reato che potremmo definire complessivamente come delitti contro la Repubblica. Questi ultimi vanno dall’istigazione a delinquere alla propaganda all’odio razziale, dai reati con finalità di terrorismo ai reati di frode e falsificazione di documenti e comunicazioni informatiche. L’obiettivo è quello di indurre i fornitori di servizi di social network a costruire sistemi, procedure ed organismi di autoregolamentazione e controllo dei contenuti veicolati dalle proprie piattaforme, capaci di contrastare la pubblicazione di contenuti illeciti e di diminuire sensibilmente l’entità e la diffusione dei danni provocati da tali crimini”[6].

 

A prescindere da quelli che potranno essere gli scenari di una futura normativa ad hoc sulla materia, sta di fatto che, allo stato, la diffusione di false notizie attraverso l’uso dei social network può trovare una prima ed adeguata regolamentazione ove rapportata, in virtù di un’analisi delle caratteristiche e delle finalità che sono alla base del gesto, alla disciplina normativa vigente. L’uso del web può certamente rappresentare una particolare modalità di diffusione della notizia ed incide indubbiamente sulla divulgazione e, conseguentemente, sui relativi danni arrecati, ma gli intenti e le peculiarità delle condotte possono trovare una regolamentazione nelle vigenti disposizioni, vieppiù nei casi in cui la notizia falsa integri gli estremi di un illecito.

 

Quando le fake news entrano nei tribunali

Una delle prime pronunce in materia di fake news è stata fornita dal tribunale di Torino[7]. Secondo i giudici piemontesi, il giornalista è tenuto a fare un rigoroso vaglio delle fonti da cui ha attinto la notizia prima di pubblicarla. Il caso è quello di un articolo online che aveva ritenuto “un clamoroso errore giudiziario” il sequestro effettuato da un giudice sui beni di una persona, quando invece ne sussistevano i presupposti. Il magistrato ha così chiamato in causa l’autore dell’articolo per ottenere il risarcimento alla sua reputazione professionale. Risarcimento accordato dal suo collega.

Anche il tribunale di Catania[8] si è espresso nei medesimi termini. Un uomo aveva chiesto ad una tv locale il risarcimento dei danni subiti a causa delle offese diffuse dalla sua ex moglie. Per il giudice non ci sono dubbi, «le fake news possono rendere irrespirabile l’aria di una comunità di poche migliaia di anime» in cui le notizie che «attribuiscono la patente di orco al danneggiato corrono di bocca in bocca a soddisfare l’insana sete di quanti si beano a vedere il mostro di turno sbattuto in prima pagina». Anche in questo caso, il tribunale ha condannato la mancata verifica delle fonti, che fa di una notizia non accuratamente vagliata una vera e propria fake news. 

La rettifica di una notizia falsa non esonera dalla responsabilità penale del suo autore, sostiene la Cassazione[9]. Essa, infatti, non elimina gli effetti negativi dell’azione criminosa, ma può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria.

Secondo il tribunale di Palermo[10], il superamento dei limiti del diritto di cronaca e l’inidoneità di eventuali successive rettifiche volte ad eliminare le conseguenze dannose prodotte dalla divulgazione di una notizia falsa e gravemente lesiva della reputazione di taluni, rendono la condotta posta in essere da chi ha diffuso le notizie lesiva del diritto alla reputazione, con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Informazioni

Abbiamo anche parlato di pubblicità ingannevole, in questo articolo.

[1] Accademia della Crusca, Lemmario, V Edizione, volume II, pagina 307

[2] Fake news nell’Enciclopedia Treccani

[3] Questo il testo dell’art. 656-bis c.p. previsto dal disegno di legge: “Chiunque pubblica o diffonde, attraverso piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico, con mezzi prevalentemente elettronici o comunque telematici, notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’ammenda fino a euro 5.000,00”

[4] Art. 656 c.p. “Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309,00”

[5] Disegno di legge d’iniziativa dei senatori Zanda, Filippin presentato in data 14 dicembre 2017 e consultabile sul sito www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48538.html

[6] Il disegno di legge riprende l’impostazione seguita dalla legge tedesca pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Federale n. 61 del 7 settembre 2017 (BGBI. Is. 3352)

[7] Tribunale di Torino, sent. 2861/2018 del 9.06.2018

[8] Tribunale di Catania, sent. 3475 del 19.07.2018

[9] Cassazione, sent. 48077 del 2019

[10] Tribunale di Palermo, sent. 2259 del 2019