L’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) con sede a Parma ha il compito di effettuare la valutazione del rischio connesso all’alimentazione
Contesto storico della nascita dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
Da molto tempo l’istituzione di un’Autorità nel settore alimentare costituisce una necessità nell’Unione Europea: basti pensare alla nascita dei vari Comitati scientifici negli anni ’70. Uno fra questi è stato il Comitato scientifico dell’alimentazione umana disciplinato dalla Decisione 74/234/CEE del 16/04/1974, il cui scopo era quello di esprimersi sulle problematiche relative alla salute ed alla vita delle persone in conseguenza del consumo di alimenti. Prima di questo, il panorama comunitario non prevedeva alcuna disciplina riguardante la filiera alimentare, se non per alcune eccezioni rappresentate dal settore delle carni fresche[1].
Negli anni ’90 si sono succedute varie crisi alimentari (come la Bovine Spongiform Encephalopathy, cosiddetta ‘Mucca Pazza’) che hanno comportato la necessità di una risposta scientifica unificata alle crisi a livello europeo. Per questa ragione nel gennaio 2000, la Commissione Europea ha pubblicato un Libro Bianco sulla sicurezza alimentare che segnava una tappa fondamentale nella trasformazione della legislazione europea in materia. Insieme al documento, la Commissione aveva allegato un piano d’azione di 84 proposte legislative, che portasse all’adozione di un quadro giuridico che potesse coprire l’insieme della filiera alimentare “dai campi alla tavola”. Il Libro Bianco proponeva di istituire una autorità alimentare europea indipendente con compiti riguardanti la valutazione del rischio, la comunicazione del rischio e competenze in materia di sicurezza alimentare[2].
In attuazione delle proposte legislative previste dal Libro Bianco è stato adottato il Regolamento 178/2002, che istituiva l’Autorità europea per la sicurezza alimentare a cui vengono attribuiti i compiti che in precedenza spettavano ai comitati scientifici europei. Con la disciplina veniva introdotta non solo l’attività di pronta reazione, ma soprattutto, la necessità di prevenzione delle crisi di sicurezza alimentare attraverso le decisioni di una sola autorità tecnico-scientifica e indipendente a livello europeo.
Il ruolo dell’EFSA
L’EFSA, come già detto, è stata istituita dal Regolamento 178/2002[3] dove viene richiamata al considerando n. 33: per «rafforzare l’attuale sistema di assistenza scientifica e tecnica che non è più in grado di soddisfare le crescenti esigenze». L’autorità, in base al considerando n. 34 dovrebbe «fungere da punto di riferimento scientifico indipendente nella valutazione del rischio e contribuire in tal modo a garantire il regolare funzionamento del mercato interno»[4].
La funzione principale dell’EFSA, infatti, è quella di garantire una consulenza tecnica e un’assistenza scientifica competenti ed indipendenti in materia di sicurezza alimentare, attraverso la raccolta e l’analisi dei dati sottoposti alla sua attenzione.[5] I suoi compiti, invece, sono elencati all’art. 23 del Regolamento dove si stabilisce che l’EFSA nei settori di sua competenza debba fornire pareri, ricercare, confrontare analizzare e sintetizzare dati scientifici e pareri tecnici, contribuire alla collaborazione tra le organizzazioni operanti nei settori di sua competenza e promuovere una rete europea, individuare e comunicare il rischio.
Organizzazione
EFSA si compone di quattro organi principali ognuno dei quali ha i suoi compiti e funzioni specifiche: un consiglio di amministrazione, un direttore esecutivo, un foro consultivo, un comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici.
Il primo fra tutti è il consiglio di amministrazione che garantisce che l’EFSA assolva le proprie funzioni e svolga i compiti che le sono assegnati secondo le modalità stabilite dal Regolamento che l’ha istituita. Il consiglio è composto da quattordici membri e garantiscono i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e la distribuzione geografica più ampia possibile nell’ambito dell’Unione. Il loro mandato è quadriennale ed è rinnovabile una volta, anche se per il primo mandato questo periodo è di sei anni per la metà dei membri. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell’Autorità, sulla base di una proposta del direttore esecutivo, ed è reso pubblico.
Per quanto riguarda il direttore esecutivo, egli è nominato, per un periodo di cinque anni, dal consiglio di amministrazione, che lo sceglie da un elenco di candidati proposto dalla Commissione. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’EFSA. Egli ha il compito di: elaborare la proposta relativa ai programmi di lavoro dell’Autorità in consultazione con la Commissione; attuare i programmi di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione; garantire che venga fornito un adeguato sostegno scientifico, tecnico e amministrativo al comitato scientifico e ai gruppi di esperti scientifici; garantire che l’Autorità svolga i propri compiti secondo le esigenze degli utenti, con particolare riguardo all’adeguatezza dei servizi forniti e al tempo impiegato; preparare il progetto dello stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell’Autorità; gestire tutte le questioni relative al personale; sviluppare e mantenere i contatti con il Parlamento europeo e garantire un dialogo regolare con le sue commissioni competenti.
Il foro consultivo in base all’art. 27 del Regolamento 178/2002 è composto da rappresentanti degli organi competenti che svolgono negli Stati membri funzioni analoghe a quelle dell’Autorità, in ragione di un rappresentante per Stato membro. Il foro consultivo dell’EFSA consiglia il direttore esecutivo nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare in sede di elaborazione di una proposta relativa al programma di lavoro dell’Autorità. Questo organo rappresenta un meccanismo di scambio di informazioni sui rischi potenziali e di concentrazione delle conoscenze. Il foro è presieduto dal direttore esecutivo e garantisce piena collaborazione tra l’EFSA e gli organi competenti degli Stati membri.[6]
Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici sono regolati dall’articolo 28 del Regolamento e il loro ruolo è quello di formulare i pareri scientifici dell’Autorità. Il comitato scientifico garantisce la coerenza della procedura di formulazione dei pareri scientifici, con particolare riguardo all’adozione delle procedure operative e all’armonizzazione dei metodi di lavoro. Esso formula pareri su questioni multisettoriali che investono le competenze di più gruppi di esperti scientifici e sulle questioni che non rientrano nelle competenze di alcun gruppo. In quest’ultimo caso, il comitato scientifico crea gruppi di lavoro. Per quanto riguarda la composizione, il comitato scientifico è costituito dai presidenti dei gruppi di esperti scientifici e da sei esperti indipendenti non appartenenti ad alcun gruppo. Mentre i gruppi di esperti scientifici sono costituiti da esperti indipendenti.
Funzionamento
Come detto poco fa, il compito generale del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici è quello di formulare pareri. Questi costituiscono lo strumento principale attraverso i quali l’EFSA esprime la valutazione del rischio. L’autorità formula i suoi pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, del Parlamento europeo o degli Stati membri[7]. Qualora la legislazione europea lo imponga, la Commissione è obbligata a chiedere un parere all’EFSA, allegando alla richiesta tutta la documentazione necessaria alla valutazione.
All’articolo 30 del Regolamento 178/2002 è prevista l’eventualità in cui l’EFSA riscontri l’esistenza di pareri scientifici discordanti espressi da altri istituti scientifici come un’agenzia comunitaria o uno dei comitati scientifici della Commissione. In questa evenienza, l’Autorità e l’organo interessato collaborano allo scopo di rettificare la discordanza o formulare un documento congiunto che chiarisca le questioni scientifiche oggetto di controversia e individui nei dati le fonti d’incertezza. Il documento viene poi reso pubblico.
Un altro strumento attraverso il quale opera l’EFSA è quello dell’assistenza scientifica e tecnica. Questo di solito avviene su richiesta della Commissione con lo scopo di assisterla nell’istituzione o nella valutazione di criteri tecnici oppure per l’elaborazione di orientamenti tecnici. Nel suo operato l’Autorità può avvalersi delle migliori risorse scientifiche indipendenti disponibili, commissionando studi scientifici necessari all’adempimento delle sue funzioni. Tale attività deve essere svolta in maniera trasparente e aperta, evitando ogni inutile sovrapposizione con i programmi di ricerca degli Stati membri o della Comunità. Oltre a questo è importante, secondo il Regolamento 178/2002, che l’EFSA ricerchi, raccolga, confronti, analizzi e sintetizzi dati scientifici che rientrano nella sua competenza: nell’ambito del consumo degli alimenti, nel rischio biologico, nella contaminazione degli alimenti e dei mangimi. Per favorire tale lavoro l’Autorità ha il compito di promuovere il collegamento tra agenzie europee che lavorano in questo ambito affinché venga creata una rete di cooperazione scientifica europea[8].
Si è già detto di quanto fosse importante nei primi anni 2000 prevedere un sistema di sicurezza alimentare che permettesse di rilevare il rischio per permettere di prevenire le crisi. Dunque la nuova disciplina del 2002 introduceva il cosiddetto «rischio demergente». All’articolo 34 è previsto che l’EFSA stabilisca le procedure di sorveglianza ai fini dell’individuazione dei rischi emergenti nei settori di sua competenza. L’autorità può richiedere ulteriori informazioni agli Stati membri e ad altre agenzie della Comunità e della Commissione in base alle quali viene individuato un eventuale rischio emergente. Queste informazioni e valutazioni devono essere trasmesse al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.
Dal 2002 il lavoro dell’EFSA è cresciuto a dismisura: sono aumentati gli stati membri, sono intervenute discipline che le attribuivano nuovi compiti, grazie alla globalizzazione del mercato alimentare sono aumentate anche le tematiche riguardanti la produzione alimentare[9]. L’EFSA deve occuparsi della valutazione del rischio di nuove tematiche come OGM, nuovi alimenti, additivi alimentari, pesticidi, ecc[10]. Ciò ha comportato la necessità di aumentare le risorse finanziarie per ricoprire lo sforzo al quale l’Autorità viene sottoposta, ma soprattutto per garantire ai consumatori europei un alto livello di sicurezza alimentare.
Informazioni
G. Rusconi, “L’autorità europea per la sicurezza alimentare”, in Diritto alimentare, 2017;
M. Holle, “Pre-market approval and its impact on food innovation: The novel foods example” in H. Bremmers, K. Purnhagen, Regulating and managing food safety in the EU, 2018;
F. Capelli, V. Silano, B. Klaus, Nuova disciplina del settore alimentare e Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2006;
V. Paganizza, “L’Autorità europea per la sicurezza alimentare” in L. Costato, P. Borghi, S. Rizzoli, V. Paganizza, L. Salvi, Compendio di diritto alimentare, 2019;
[1] https://www.alimenti-salute.it/notizia/diritto-informazione-as-9
[2] Libro Bianco sulla sicurezza alimentare 2000 consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1999:0719:FIN:IT:PDF
[3] Regolamento CE 178/2002 consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20060428:IT:PDF
[4] Il Mercato unico dell’Unione europea.
[5] Considerando n. 35 del Regolamento CE 178/2002
[6] In Italia, dal 31 ottobre 2018, l’organo competente è istituito presso la Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS) del Ministero della salute
[7] Come previsto dal Regolamento CE 1304/2003 della Commissione europea sulla procedura applicata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare alle richieste di pareri scientifici di cui è investita
[8] La cooperazione scientifica è disciplinata dal Regolamento CE 2230/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento CE 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell’ambito di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Consultabile al link http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=47180&parte=1%20&serie=
[9] Rimando qui al mio articolo “Insetti cibo del futuro, dalla normativa europea a quella italiana” http://www.dirittoconsenso.it/2020/03/06/insetti-cibo-del-futuro-dalla-normativa-europea-a-quella-italiana/
[10]http://www.salute.gov.it/portale/rischioAlimentare/dettaglioContenutiRischioAlimentare.jsp?lingua=italiano&id=4850&area=Valutazione%20rischio%20catena%20alimentare&menu=autorita

Valeriya Topolska
Ciao sono Valeriya. Sono nata in Ucraina nel 1992. Ho conseguito una laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Parma. Nutro da sempre una grande passione per il diritto penale, ma di recente mi sono appassionata anche al diritto alimentare, materia in cui ho scelto di scrivere la tesi (Novel Food, tra diritto ed innovazione: una prospettiva comparata). Nell'ultimo anno ho iniziato la mia esperienza come praticante forense presso uno studio legale associato, dove ho la possibilità di esplorare sia il mondo civilistico che quello penalistico.