Parlare di Green Public Procurement (GPP) significa considerare che la PA rappresenta un consumatore le cui azioni e acquisti hanno notevoli ripercussioni sia sul mercato che sull’ambiente
La definizione di Green Public Procurement
Il Green Public Procurement (noto anche con l’acronimo GPP) termine anglosassone che identifica gli appalti verdi, costituisce un insieme di strumenti giuridici di cui sono dotati gli enti pubblici per approvvigionarsi di beni, servizi e opere con un ridotto impatto ambientale per l’intero ciclo di vita e di fatto per promuovere la graduale integrazione degli interessi ambientali nella disciplina degli appalti pubblici. La definizione stessa non identifica un particolare tipo di appalto ma un criterio generale, uno strumento di attuazione del principio dello sviluppo sostenibile. Il GPP è uno strumento giuridico che da un punto di vista oggettivo fa riferimento ad un appalto pubblico, ma che nella realtà punta al perseguimento della protezione dell’ambiente nelle fasi della procedura ad evidenza pubblica.
Perché un approccio verde?
Gli appalti verdi rientrano nel novero degli strumenti di mercato a tutela dell’ambiente. Si tratta di strumenti che stimolano in maniera efficace le modalità di funzionamento del mercato e le dinamiche per la protezione dell’ambiente. Lo strumento GPP, più precisamente, prevede l’intervento diretto dell’autorità pubblica che agisce sul lato della domanda di beni, servizi e opere già esistenti sul mercato compiendo anche una funzione correttiva del medesimo.
Il Green Public Procurement rappresenta uno degli strumenti della politica integrata dei prodotti, la quale promuove un approccio innovativo basato sulla riduzione degli impatti ambientali, causati dalla produzione di beni e dall’erogazione di servizi e agisce sulla qualità ambientale dei prodotti e dei servizi rendendo più efficaci i procedimenti da un punto di vista economico ed ecologico. Tale strategia prevede un approccio “eco-orientato” fornendo adeguati strumenti informativi che conducano all’acquisto di prodotti ecologici, contribuendo a riorientare la scelta dei produttori e dei consumatori. Gli appalti verdi sono degli strumenti fondamentali di questa politica per la domanda pubblica, consistendo nella possibilità di inserire criteri ambientali nelle gare pubblicate dagli enti pubblici per il loro approvvigionamento di beni e servizi.
Il GPP si sostanzia nell’integrazione di requisiti ambientali nei procedimenti di acquisto dell’amministrazione pubblica e si prefigge l’obiettivo di dirigere le scelte di beni e servizi verso soluzioni meno impattanti sull’ambiente.
La disciplina del Green Public Procurement
L’istituto degli appalti verdi ha origine nella disciplina di derivazione europea[1] ad oggi la legislazione italiana trova spunto e stimolo propulsore proprio da essa. Ad oggi, la disciplina di riferimento risulta essere contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici, il d.lgs. n. 50/2016[2], in vigore dal 19 aprile 2016. Il nuovo Codice, esito della riforma della materia dei contratti pubblici, ha ridefinito la fisionomia degli appalti pubblici in ottica di convergenza totale con la tutela ambientale, recependo in tal modo le ultime Direttive dell’Unione europea sull’argomento.
Le norme di riferimento che disciplinano il GPP attengono al regolamento delle modalità d’impiego di questo strumento, le quali possono riguardare i requisiti di partecipazione alla gara, cioè le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione della commessa pubblica e l’esecuzione dell’appalto.
Le specifiche tecniche
L’art. 68 del Codice disciplina le specifiche tecniche, ovvero il livello di prestazione minimo necessario per poter partecipare alla gara d’appalto, e prevede più precisamente che siano inserite nei documenti di gara unitamente ai caratteri richiesti dei lavori, servizi o forniture.
Al comma 5 chiarisce e specifica la formulazione delle medesime che debba essere fatta in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, incluse le caratteristiche ambientali sempre che i parametri forniti siano chiari al punto da poter individuare l’oggetto dell’appalto e procedere alla sua aggiudicazione.
Al comma 6 è previsto che l’amministrazione, nell’elaborazione delle caratteristiche tecniche della prestazione, possa menzionare in alternativa una fabbricazione, una provenienza determinata, o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, un marchio, un brevetto o un tipo, un’origine, una produzione specifica o anche Eco-etichettature. Ciò risulta essere possibile, eccezionalmente, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa dell’oggetto dell’appalto non possa essere formulata applicando il comma 5, in altre parole in tutti i casi in cui non vi siano regole tecniche nazionali obbligatorie. In questo caso, il riferimento deve essere accompagnato dall’espressione «o equivalente».
L’aggiudicazione dell’offerta
L’art. 95 del Codice disciplina i criteri di aggiudicazione dell’offerta, dove prevedendo quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio generale relega a un ruolo marginale il criterio del minor prezzo.
Dalla lettura della disposizione emergono tre modalità di valutazione dell’offerta che possono essere ordinate secondo la rilevanza del profilo ambientale.
- Una prima modalità è data da quella del prezzo più basso, dove nessuna variabile ambientale viene considerata e può essere adottato in ipotesi espressamente individuate e adeguatamente motivato.
- La seconda modalità prevista dalla norma è quella della preferenza per il miglior rapporto qualità/prezzo, ove il parametro del prezzo viene mitigato da criteri extra-economici di natura qualitativa, tra i quali è possibile ricomprendere quelli di natura ambientale.
- La terza modalità contemplata dalla disposizione è quella della valutazione dell’offerta per mezzo della comparazione costo/efficacia quale il costo di ciclo di vita dell’appalto.
La valutazione di tale rapporto viene descritta dall’art. 96 [3]che individua le voci di costo che devono essere considerate e le condizioni che il metodo utilizzato debba rispettare. Le voci che devono essere considerate nella valutazione sono: i costi sostenuti dall’amministrazione stessa o da altri utenti e i costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita.
Nei costi sostenuti dall’amministrazione o altri utenti rientrano:
- Costi relativi all’acquisizione;
- Costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- Costi di manutenzione;
- Costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio.
Nei costi destinate alle esternalità ambientali possono ricomprendersi:
- I costi delle emissioni di gas a effetto serra;
- I costi di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.
Inoltre al secondo comma, la norma stabilisce che nel caso in cui il criterio utilizzato sia quello del costo del ciclo di vita, l’amministrazione appaltante debba indicare nei documenti di gara i dati che i partecipanti debbano fornire e il metodo impiegato dalla pubblica amministrazione per definire i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. In aggiunta, il metodo adottato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali dovrà basarsi su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori, dovrà essere accessibile a tutti i soggetti interessati e i dati richiesti dal medesimo dovranno poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti.
In ultimo, l’art. 100[4] del d.lgs 50/2016, riguardante la fase di esecuzione dell’appalto, prevede che l’amministrazione appaltante possa richiedere specifiche condizioni di esecuzione del contratto in oggetto di carattere ambientale, sempre che tali requisiti siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano espressamente indicati nei documenti di gara.
Conclusioni
Il Green Public Procurement si propone di orientare il mercato e i consumatori verso beni, servizi, e lavori che siano meno impattanti sull’ambiente. Considerati i volumi degli acquisti delle pubbliche amministrazioni e la conseguente forte domanda di prodotti ecologici, gli appalti verdi influenzano inevitabilmente il mercato e comportano delle implicazioni positive anche per l’ente appaltante, contribuendo alla diffusione di modelli di consumo e di acquisto sostenibili.
Il GPP funge da stimolo propulsore per le imprese ad investire in soluzioni eco innovative. In tal modo, soddisfacendo il committente pubblico, gli operatori economici e le imprese raggiungono maggiori livelli di appetibilità e competitività in termini ambientali.
Tuttavia, i risvolti positivi dell’utilizzo di tale strumento di politica ambientale possono risultare estremamente onerosi se valutati nel breve periodo, poiché costituiscono il risultato di un cambiamento di paradigma non solo produttivo ma anche culturale. A ciò si deve aggiungere che il GPP presuppone un’amministrazione pubblica appaltante estremamente qualificata e preparata, in quanto esso stesso rappresenta uno strumento abbastanza complesso la cui disciplina risulta essere di non facile applicazione.
Informazioni
Diritto dell’ambiente, G. Rossi, Giappichelli, 2018.
I criteri di sostenibilità energetica e ambientale negli appalti pubblici, O. Hagi Kassim, www.italiappalti.it , 2017.
L’applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, T. Cellura, Maggioli editore, 2016.
In tema di appalto inoltre si veda il seguente articolo di Biagio Sapone per DirittoConsenso: http://www.dirittoconsenso.it/2019/06/21/la-responsabilita-contrattuale-nellappalto-lart-1667-c-c/
[1] Direttiva 2014/23/UE, Direttiva 2014/24/UE, Direttiva 2014/25/UE
[2] D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, consultabile su https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/04/19/91/so/10/sg/pdf.
[3] D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 96 “Costi del ciclo di vita”
[4] D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 100 “Requisiti per l’esecuzione dell’appalto”

Elisa Goglio
Ciao, sono Elisa. Sono nata a Torino ma cresciuta tra il Piemonte e la Liguria. Dopo aver frequentato il Liceo Classico “C. Botta” di Ivrea, mi sono iscritta all’Università degli Studi di Parma. Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza con una tesi di ricerca in Diritto dell’Ambiente: “Appalti verdi e corruzione”. Mi hanno sempre appassionato i temi del Diritto dell’Ambiente, del Diritto Amministrativo e Costituzionale. Da anni partecipo ad esperienze di volontariato e collaboro con associazioni che si occupano di tutela ambientale, cittadinanza attiva, legalità e di lotta alla criminalità.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da maggio 2020 a novembre 2020.