La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è il più recente trattato internazionale per la tutela dei beni culturali. Cosa prevede?
Perchè la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è importante?
La Convenzione più recente in tema di protezione dei beni culturali è la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo del 2001[1]. È anche nota come Convenzione UNESCO del 2001 e conta 35 articoli e un Allegato. L’Italia ha dato esecuzione alla Convenzione con legge 23 ottobre 2009, n. 157[2].
In ragione appunto della specificità del patrimonio culturale subacqueo, la comunità internazionale ha avvertito la necessità di adottare criteri uniformi di regolamentazione a tutela di questi beni. Nel Preambolo della Convenzione si sottolinea la crescente importanza del patrimonio culturale subacqueo.
L’interesse mostrato verso tale patrimonio però non è solo di tipo educativo e culturale ma riguarda soprattutto l’interesse che la criminalità[3] ha verso tali beni. Per poter garantire la protezione e la conservazione del patrimonio culturale subacqueo è necessario adottare misure più forti contro le attività non autorizzate[4] che riguardano soprattutto la vendita, l’acquisto e il baratto di questo patrimonio.
La definizione di patrimonio culturale subacqueo
L’articolo 1 della Convenzione include alcune definizioni usate nel trattato, tra cui si sottolinea quella di “underwater cultural heritage”:
“(a) “Underwater cultural heritage” means all traces of human existence having a cultural, historical or archaeological character which have been partially or totally under water, periodically or continuously, for at least 100 years such as:
(i) sites, structures, buildings, artefacts and human remains, together with their archaeological and natural context;
(ii) vessels, aircraft, other vehicles or any part thereof, their cargo or other contents, together with their archaeological and natural context; and
(iii) objects of prehistoric character.
(b) Pipelines and cables placed on the seabed shall not be considered as underwater cultural heritage.
(c) Installations other than pipelines and cables, placed on the seabed and still in use, shall not be considered as underwater cultural heritage.”
Il rapporto con la Convenzione UNCLOS del 1982 sul diritto del mare
È sorprendente vedere che agli inizi di un trattato vi sia una norma che richiami la relazione con un altro trattato internazionale. All’articolo 4 infatti si legge:
“Nothing in this Convention shall prejudice the rights, jurisdiction and duties of States under international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea. This Convention shall be interpreted and applied in the context of and in a manner consistent with international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea.”
L’articolo 4 invece include un tema delicato sul recupero dei beni culturali subacquei che si trovino in tutte quelle zone (zone contigue di 24 miglia marine) in cui si applica la “law of salvage or law of finds”.
L’articolo prevede che:
“Any activity relating to underwater cultural heritage to which this Convention applies shall not be subject to the law of salvage or law of finds, unless it:
- is authorized by the competent authorities, and
- is in full conformity with this Convention, and
- ensures that any recovery of the underwater cultural heritage achieves its maximum protection.”
Bisogna ricordare che la zona contigua coincide con l’area archeologica e che il patrimonio culturale subacqueo situato all’interno delle acque interne marine è soggetto alla giurisdizione dello Stato costiero.
Il problema della “law of salvage or law of finds” è che nell’attuale sistema di diritto internazionale la tutela dei beni culturali è imperfetta perché c’è la possibilità concreta della regola “primo arrivato, meglio servito” ai danni degli interessi dello Stato costiero e dello Stato di origine dei beni ove questi non coincidano. Purtroppo infatti il pericolo che ci siano attività incontrollate è concreto poiché l’articolo 303, par. 3, della Convenzione UNCLOS stabilisce che:
“Nothing in this article affects the rights of identificable owners, the law of salvage or other rule of admiralty, or laws and practices with respect to cultural exchanges”
Altre disposizioni per la tutela del patrimonio culturale subacqueo
In base all’articolo 7 gli Stati membri, nell’esercizio della loro sovranità nelle loro acque interne, hanno il diritto esclusivo di regolare e autorizzare le attività dirette al patrimonio culturale subacqueo. L’articolo 8 invece dà la possibilità agli Stati membri di regolare e autorizzare attività dirette al patrimonio culturale subacqueo all’interno della loro zona contigua nel rispetto degli articoli 9 e 10.
L’articolo 9 prevede che tutti gli Stati Parte hanno la responsabilità di proteggere il patrimonio culturale subacqueo nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale tanto che ogni Stato deve essere avvisato per qualsiasi attività riguardante il patrimonio culturale nelle proprie acque e che qualora sia un altro Stato a scoprire qualcosa nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato deve comunicare la scoperta fatta e, se fatta un’attività, presentare un documento rapidamente. Al paragrafo 5 è stabilito un principio di collaborazione poco efficace: ogni Stato membro infatti può dichiarare (may declare) allo Stato Parte nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale si trova il patrimonio culturale subacqueo di essere consultato su come garantire l’efficace protezione di quel patrimonio culturale subacqueo.
La disposizione inoltre precisa che la dichiarazione deve basarsi su un collegamento verificabile, in particolare un collegamento culturale, storico o archeologico, con il patrimonio culturale subacqueo interessato ma non offre una sufficiente tutela nelle parole che ho riportato in parentesi sopra. La possibilità non porta alcun obbligo.
L’articolo 10 dispone che uno Stato parte può proibire o autorizzare qualsiasi attività nei confronti dei beni culturali subacquei che si trovino nella sua zona economica esclusiva o sulla sua piattaforma continentale nel rispetto della giurisdizione stabilita dalla Convenzione UNCLOS.
Infatti, qualora uno Stato scopra del patrimonio culturale subacqueo dovrà:
- consultare tutti gli altri Stati parte che hanno dichiarato un interesse ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, su come proteggere al meglio il patrimonio culturale subacqueo;
- coordinare tali consultazioni come “Stato coordinatore”, a meno che non dichiari espressamente di non volerlo fare, nel qual caso gli Stati Parte che hanno dichiarato un interesse ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, nomineranno uno Stato coordinatore.
Lo Stato coordinatore infatti adotta misure per tutelare il patrimonio scoperto e per condurre ricerche preliminari purché tutti gli Stati consultori (cioè quelli che hanno dichiarato l’interesse ex. articolo 9, paragrafo 5) siano d’accordo.
Le misure che gli Stati possono adottare
In base all’articolo 14, gli Stati adottano misure per impedire l’ingresso nel loro territorio, nonché il commercio o il possesso di beni culturali subacquei esportati e/o recuperati illecitamente.
L’articolo 17 invece chiede agli Stati parte di adottare sanzioni e che queste siano adeguate in termini di gravità per poter essere considerate efficaci nel garantire la conformità con la Convenzione e per poter scoraggiare le violazioni ovunque si verifichino. Inoltre le sanzioni devono privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illegali. Questa norma è legata all’articolo 18, in base al quale si dispone che gli Stati devono adottare le misure necessarie per il sequestro nel loro territorio del patrimonio culturale subacqueo che sia stato recuperato in maniera non conforme alla Convenzione.
I beni così recuperati sono soggetti a un regime speciale in nome del “public benefit”, prendendo in considerazione il bisogno di conservazione e di ricerca, di ricomposizione di una collezione perduta e di un legame verificabile con un altro Stato. In nome di tale tutela, risponde appieno l’articolo 19. Tale articolo stabilisce che lo scambio di informazioni sia di assoluta importanza per la condivisione di fattori che possano aiutare alla tutela e allo studio del patrimonio culturale subacqueo. La Convenzione poi procede sottolineando sia il dovuto coinvolgimento dell’opinione pubblica sia della cooperazione nell’addestramento e nella formazione in archeologia sottomarina.
Di notevole impatto, almeno in teoria, è la volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore e l’importanza del patrimonio culturale subacqueo. Con la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo si punta anche a questo.
Informazioni
UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage – testo reperibile nella rete interconnessa
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property
[1] UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage
[2] Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno, in GU n. 262 del 10 novembre 2009
[3] In tema di criminalità si veda: http://www.dirittoconsenso.it/2020/03/05/il-traffico-illecito-di-beni-culturali/
[4] Attività di recupero dei beni culturali sono favorite anche da organizzazioni di polizia oltre che da trattati tra Stati. Ho parlato quindi in un altro articolo dell’Interpol e della cooperazione nella lotta al traffico illecito dei beni culturali: http://www.dirittoconsenso.it/2019/10/21/linterpol-nella-lotta-al-traffico-illecito-di-beni-culturali/

Lorenzo Venezia
Ciao, sono Lorenzo. Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi sul recupero dei beni culturali nel diritto internazionale e sul ruolo dell'INTERPOL e con il master "Cultural property protection in crisis response" all'Università degli Studi di Torino, sono interessato ai temi della tutela dei beni culturali nel diritto internazionale, del traffico illecito di beni culturali e dei fenomeni di criminalità organizzata e transnazionale.