Il narcotest è solo uno delle modalità di accertamento tecnico sulla sostanza stupefacente. Perché allora fare analisi specialistiche e quale è l’orientamento giurisprudenziale?

 

Perché si compie l’accertamento tecnico sulla sostanza stupefacente?

Nell’ambito dei procedimenti per droga un ruolo chiave è assunto dall’accertamento tecnico sulla qualità e sulla quantità della sostanza stupefacente. Il fondamento normativo di tale accertamento è l’articolo 359 c.p.p.. È consentito al pubblico ministero, che intenda procedere ad accertamenti o ad altra operazione per cui appaiano necessarie specifiche competenze, di nominare e di avvalersi di consulenti i quali non possono rifiutare la loro prestazione.

La norma citata prevede che:

Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.

Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

 

Un potere analogo è conferito alla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 348 c.p.p. al fine di assicurare le fonti di prova. Testualmente:

Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato [347], la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.

Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l’altro:

a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;

b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;

c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

 

Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell’articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivi emersi e assicura le nuove fonti di prova.

La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

 

Peraltro la polizia può compiere di propria iniziativa le analisi sulla sostanza rinvenuta, compiendo accertamenti non particolarmente complessi. Il narcotest in dotazione alle forze di polizia infatti è un esame basato su semplici reazioni chimiche al contatto di determinati reagenti con le droghe sequestrate. In alternativa, si è diffuso l’uso del drogometro[1] che, al pari dell’etilometro, permette di accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti (cocaina, oppiacei, cannabinoidi – hashish e marijuana – , anfetamine e metanfetamine).

La polizia giudiziaria può inoltre far eseguire esami più approfonditi della sostanza rinvenuta previa trasmissione del reperto sequestrato per accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi ad istituti di medicina legale[2], laboratori universitari di tossicologia forense[3], strutture delle forze di polizia o strutture pubbliche di base per stabilire la quantità del principio attivo presente nella sostanza sequestrata.

C’è quindi da sottolineare questo binomio tra l’accertamento tecnico sulla sostanza stupefacente e la consulenza tossicologica.

 

La perizia e la specificità di tipo tossicologico

La consulenza tecnica o la perizia vengono disposte quando vi è la necessità di svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze. Si tratta quindi di integrare le conoscenze di una delle parti del processo (pubblico ministero, difensore o giudice) grazie al lavoro svolto di un esperto. Nei casi in cui è bene conoscere una data sostanza stupefacente, e gli effetti che questa produce, è necessaria propria una consulenza. La norma base è l’articolo 201 c.p.c. e in ambito giudiziario si suole fare la distinzione in consulente tecnico d’ufficio (CTU) e consulente tecnico di parte (CTP).

L’importanza del ricorso alla perizia sono state sottolineate dalla Cassazione nel 2014[4]:

Per valutare l’attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono; le basi fattuali sui quali essi sono condotti; l’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca; il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi; la discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l’ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate; l’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l’identità, l’autorità indiscussa, l’indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove.

 

Detto ciò, è proprio in tema di insorgenza di patologie poco note che vengono in rilievo elementi causali particolarmente difficili da individuare. Il fondamento scientifico[5] dunque è alla base delle indagini dei consulenti ed il giudice darà conto di quanto spiegato dagli esperti nella motivazione.

In relazione agli stupefacenti, si parla di perizia tossicologica, ossia una tipologia di perizia giudiziaria strettamente legata alla medicina legale che viene svolta da istituti specializzati. La perizia in questione consiste per lo più nella ricerca e nello studio sulle droghe e sui veleni e su ogni possibile implicazione clinica, fisica e legale dovuta all’uso di tali droghe e veleni.

Ricordo che per droga, ai fini della rilevanza penale, si considera solo quella inserita nelle Tabelle allegate al DPR 309/90[6].

 

L’orientamento della giurisprudenza

Secondo i più recenti orientamenti della Cassazione, risulta ormai consolidata la rilevanza dell’accertamento tecnico sulla sostanza stupefacente, sia essa condotta dal pubblico ministero, sia dalla polizia giudiziaria.

Nel 2013 la Corte ha stabilito[7], in relazione ad un caso di modestissima quantità di eroina che:

“… infatti, solo un accertamento tecnico specifico avrebbe consentito di quantificare la percentuale e la quantità di principio attivo effettivamente presente in ciascuna delle confezioni e nelle tre confezioni complessivamente considerate. La mancanza di detto accertamento rende impossibile affermare con certezza che il quantitativo modestissimo della sostanza sequestrata possieda livelli di principio attivo tali da avere concreti effetti stupefacenti e da comportare quelle possibili alterazioni dell’organismo che costituiscono l’offesa al bene protetto oggetto di sanzione penale. L’incertezza sulla offensività concreta della condotta fa venire meno uno degli elementi costitutivi del reato contestato e genera un vuoto ricostruttivo non superabile in virtù del richiamo al rito adottato.

 

La Cassazione nel 2013 ha stabilito che in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto, da un lato, egli può attingere tale conoscenza dalle diverse fonti di prova acquisite, e, dall’altro, grava sul pubblico ministero il rischio di mancata prova in ordine agli elementi a carico dell’imputato. Questo altro non è che un’ulteriore affermazione del principio accusatorio, garanzia fondamentale del processo.

L’accertamento della natura stupefacente di una sostanza passa per il c.d. narcotest non essendo necessario svolgere alcuna perizia tossicologica o accertamento tecnico irripetibile ai sensi dell’articolo 360 c.p.p.. Infatti in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, l’accertamento svolto con il narcotest “consente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, ma non fornisce la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto[8].

Per quanto attiene invece alla verifica dell’entità o dell’indice dei principi attivi contenuti nei reperti, è necessario svolgere un accertamento peritale chimico-tossicologico sulla sostanza. Come è stato stabilito dalla Cassazione “per stabilire l’effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, tale ultimo accertamento tecnico è necessario, invece, ove occorra valutare l’entità o l’indice dei principi attivi contenuti nei reperti (…) e il giudice non possa attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti[9].

 

Con tali (ed altre non citate) pronunce si sottolinea quindi l’importanza della figura del consulente e della consulenza tossicologica per determinare qualsiasi forma di accertamento tecnico sulla sostanza stupefacente di volta in volta esaminata.

Informazioni

Marcheselli, F., La consulenza tecnica di parte in ambito clinico-forense: aspetti pratici, metodologici e formativi, 2012

Guadalupi, S., Commentario sistematico al codice di procedura penale, 2016

[1] Si tratta infatti di un esame medico a tutti gli effetti, realizzato attraverso un test basato sull’uso di enzimi che reagiscono in presenza dei metaboliti assumendo una colorazione particolare

[2] Come quello di Torino: https://www.unito.it/media-gallery/detail/2093/53851

[3] Come quello dell’Università Statale di Milano: http://www.disbioc.unimi.it/ecm/home/ricerca/sezione-tossicologia-forense

[4] Cass. Pen., Sez IV, 8 maggio 2014, n. 18933/2014 (sull’accelerazione dell’evoluzione della malattia nei lavoratori esposti all’amianto)

[5] In tema di dati scientifici e di ragionevole probabilità scientifica invito a leggere questo articolo di Giulia Annunzi per DirittoConsenso: http://www.dirittoconsenso.it/2019/06/05/il-nesso-di-causalita-tra-vaccini-e-autismo-limportanza-del-dato-scientifico-quale-fondamento-di-un-giudizio-obiettivo/

[6] Ho parlato in particolare dell’articolo 73 del DPR 309/90 in questo articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2020/05/05/le-condotte-punite-nell-art-73-dpr-309-90/

[7] Cass. Pen., Sez III, 4 novembre 2013, n. 44420

[8] Cass. Pen., Sez VI, 26 settembre 2013, n. 43226 (su un caso relativo all’accertamento svolto su della ketamina)

[9] Cass. Pen., Sez VI, 12 aprile 2017, n. 18405 (su un caso relativo ad un fungo allucinogeno contenente psilocibina)