Cosa succede quando l’ecosistema viene intaccato da un’attività antropica che determina un disastro ambientale? È presente una disciplina sanzionatoria?
Le caratteristiche del disastro ambientale
Un disastro ambientale è un fenomeno che, nel momento in cui si manifesta, apporta un determinante contributo sull’ambiente. Alcune volte il disastro ambientale, può anche configurarsi come catastrofico poiché può intaccare una rilevante quantità di territorio interessato, oppure influenza una notevole quantità di esseri viventi causando effetti negativi sugli stessi. Un disastro ambientale si verifica generalmente a causa dell’azione diretta dell’uomo o di altre specie animali (evento quest’ultimo molto raro).
Non si deve confondere il disastro ambientale con i disastri naturali o calamità naturali[1]. La differenza è che per calamità naturale si intende ogni fatto catastrofico, ragionevolmente imprevedibile, conseguente a eventi determinanti e a fattori predisponenti tutti di ordine naturale, e a loro volta ragionevolmente imprevedibili; il disastro ambientale invece non deriva da fattori naturali. Ciononostante, alcuni disastri naturali o calamità naturali ricevono un effetto di amplificazione a causa delle attività dell’essere umano, sfumando facilmente il confine tra le due categorie. Ad esempio, la deforestazione incontrollata di una zona collinare può trasformare un nubifragio in una frana, che senza l’intervento dell’uomo sarebbe classificato un disastro naturale.
Alcuni esempi
La lista dei disastri ambientali è veramente lunga, ma è doveroso fare un elenco di quelli che ritengo maggiormente significativi, accaduti in Europa ed Italia, per poter comprendere quanto diremo dopo in merito alla normativa vigente in tema di disastro ambientale. Alcuni di questi esempi non solo hanno intaccato l’ecosistema ambientale, ma hanno avuto ricadute sulla salute di cittadini e lavoratori.
- 1907 – Amianto[2] – Italia, a Casale Monferrato inizia la produzione di fibrocemento Eternit, da parte dell’omonima ditta svizzera. Le lavorazioni porteranno a molti morti (principalmente per mesotelioma) tra i lavoratori, i loro familiari e i residenti nei pressi dello stabilimento, accertate nel solo decennio relativo alla chiusura della linea di produzione. L’attività procederà fino al 1986. Le vittime saranno oltre 2000 e continueranno ad aumentare nei prossimi anni.
- 1932 – Policlorobifenili (PCB)[3] – Italia – Brescia, presso lo stabilimento chimico Caffaro, acquisito dalla Monsanto, inizia la produzione di PCB, causando gravissimi problemi d’inquinamento ambientale e gravi malattie tra lavoratori e residenti nei dintorni. La produzione continuò fino al 1983, quando i PCB furono vietati in Italia.
- 1963 – Disastro del Vajont – Il disastro del Vajont è strettamente collegabile allo sfruttamento delle risorse idriche del territorio montano Italiano. L’evento ha coinvolto il bacino idroelettrico artificiale del Vajont: gran parte del pendio soprastante l’invaso, denominato Monte Toc, è franato nelle acque del bacino lacustre, provocando una tracimazione dell’acqua e il conseguente dilavamento delle sponde del lago che hanno superato la diga ricadendo nel fondovalle.
- 1964 – Diossine – Italia – Taranto – Entra in funzione il primo altoforno dello stabilimento siderurgico costruito dall’Italsider (oggi Arcelormittal, ex ILVA), dal quale fuoriuscirà una quantità di diossine considerevole; questo provocò e provoca tuttora, oltre che innumerevoli casi tumorali nella città, l’avvelenamento del bestiame e delle cozze, provocando la rovina degli allevatori e dei mitilicoltori.
- 1986 – Černobyl’ (Ucraina) – Incidente al reattore nucleare – 30 morti, 135.000 evacuati nel raggio di 40 km, enorme il numero di contaminati del disastro di Černobyl’, ne stiamo ancora pagando le conseguenze, la zona intorno la centrale non è infatti ancora abitabile.
- 1994 – Rifiuti – Italia – Campania. Inizia a manifestarsi la crisi dei rifiuti in Campania, che da allora si è ripetuta periodicamente ed è tuttora parzialmente irrisolta. Gravi problemi d’inquinamento di suolo, falde acquifere e aria. Pesante coinvolgimento della camorra nelle attività di smaltimento dei rifiuti.
- 2009 – Rifiuti tossici e radioattivi – Italia – Calabria. Viene scoperto il Relitto di Cetraro, una nave affondata nel Mar Tirreno dalla ‘ndrangheta[4] carica di rifiuti tossici e radioattivi.
Il disastro ambientale nella normativa italiana
La normativa prima della L. 68/2015
Prima dell’introduzione della L. 68/2015 non esisteva nel nostro ordinamento un precetto che potesse direttamente tutelare il bene “Ambiente”. Ciononostante, al fine di trovare uno stratagemma, la giurisprudenza aveva posto il delitto di “disastro innominato”, previsto all’art. 434, comma 2, c.p., a presidio dei fatti più gravi di inquinamento ambientale che non rientravano nell’elenco dei disastri previsti dallo stesso articolo 434 c.p.[5]
I Giudici della Corte Costituzionale[6] avevano estrapolato una definizione di disastro innominato, riconoscendolo come un vero e proprio evento distruttivo in grado di produrre effetti dannosi gravi e costituente un pericolo per la vita e l’incolumità fisica di un numero indeterminato di persone, bene giuridico tutelato dalla norma, inoltre avevano auspicato alla tipizzazione di un reato che prevedesse l’ambiente come bene da tutelare. In sostanza, fino alla futura riforma, la giurisprudenza faceva ricorso a questo delitto per contrastare i fenomeni di inquinamento ambientale e di devastazione degli ecosistemi.
La L. 68 /2015
La legge 22 maggio 2015, n. 68, ha introdotto una riforma di ampio respiro del diritto penale dell’ambiente, che ha apportato significative modifiche tanto al codice penale, che al D.Lgs. 152/2006 (Testo unico sull’ambiente). Fino all’introduzione di questa Legge, l’articolo 434 c.p. e le contravvenzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 cercavano di sostituirsi al fine di punire un disastro ambientale.
La riforma è stata necessaria al fine dell’adeguamento dell’ordinamento italiano alla normativa europea in materia di ambiente, ed in particolare alla direttiva 2008/99/CE[7], che aveva strutturato l’apparato sanzionatorio non su illeciti di pericolo astratto – come la legislazione italiana ante riforma – bensì su fattispecie causali di danno o di pericolo concreto.
La legge ha, sostanzialmente, introdotto il Titolo VI bis, nel Libro II, dedicato ai Delitti contro l’ambiente, che introduce cinque figure delittuose:
- L’inquinamento ambientale (art. 452 bis, aggravato ai sensi del successivo articolo quando dall’inquinamento siano derivate morte o lesioni);
- Il disastro ambientale (art. 452 quater), punibile anche a titolo di colpa (art. 452 quinquies);
- Il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies);
- L’impedimento del controllo (art. 452 septies);
- L’omessa bonifica (art. 452 terdecies).
Vengono introdotte due nuove circostanze aggravanti, l’art. 452-octies relativa ai reati associativi di cui agli artt. 416 e 416 bis, l’art. 452-novies relativa all’aggravante ambientale di carattere comune, applicabile quando un fatto previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti nel titolo; l’art. 452-decies contiene una disposizione premiale applicabile ai delitti in esame nei casi di ravvedimento operoso; l’art. 452-undecies introduce una nuova ipotesi di confisca obbligatoria e per equivalente; e, infine, l’art. 452-duodecies disciplina la misura riparatoria, applicabile in tutte le ipotesi di condanna o patteggiamento per uno dei delitti in esame, del ripristino allo stato dei luoghi.
Il disastro ambientale – Art. 452 quater c.p.
Il delitto di disastro ambientale è disciplinato dall’art. 452-quater c.p. il quale prevede che:
«Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».
Come è possibile desumere dalla lettura, il reato è punibile indipendentemente dalla lesione o messa in pericolo della vita umana, basandosi sulla componente ambientale in un’ottica del tutto eco-centrica della tutela stessa. Il reato tipizza il disastro ambientale con la perpetrazione di determinati comportamenti a dolo generico contraddistinti da: alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; un’alterazione dell’ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; offesa alla pubblica incolumità per via della diffusività del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone. È chiaramente specificato che queste fattispecie sono alternative e soprattutto condotte abusivamente[8].
Conclusioni
Non poche discussioni sono nate con l’introduzione di questo articolo, soprattutto a causa del rapporto con l’articolo 434 c.p. Ci si è chiesto, infatti, se il passaggio della protezione dell’incolumità pubblica a quella della tutela ambientale, e più specifica, portasse all’abrogazione del disastro innominato, o quale fosse l’utilità della clausola di riserva posta all’inizio dell’art. 452-quater “Fuori dai casi previsti dall’art. 434”.
Al di là delle svariate pronunce che qui non citerò, la realtà è che le due fattispecie continuano a coesistere. La ragione principale che non ha portato all’abrogazione dell’art. 434 è stata quella di scongiurare qualsivoglia forma di interferenza della nuova previsione con i processi già pendenti che dovranno essere risolti alla luce della normativa vigente al momento in cui il fatto è stato commesso. Pertanto si rimanda ai giudici il compito di capire quale sia il bene giuridicamente da tutelare in fase decisoria.
Informazioni
Diritto dell’ambiente, G. Rossi, Giappichelli, 2018.
V. Solenne, Il delitto di disastro ambientale, art. 452-quater c.p., in Pandslegal.it
I “disastri ambientali”: la cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme di Matteo Riccardi, in Diritto Penale Contemporaneo.
[1] Per approfondire sul tema delle calamità naturali: http://www.treccani.it/enciclopedia/calamita-naturali_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/
[2] Ho parlato di Amianto in questo articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2018/07/02/amianto-inquadramento-generale/
[3] I policlorobifenili (PCB) sono una famiglia di 209 composti aromatici costituiti da molecole di bifenile variamente clorurate: sono molecole sintetizzate a partire dall’inizio del secolo scorso (dalla Monsanto) e prodotte commercialmente fin dal 1930.
[4] Per approfondire, Lorenzo Venezia ha parlato di organizzazioni mafiose in questo articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2018/06/07/l-articolo-416-bis-del-codice-penale-italiano/
[5] Questo il testo dell’art. 434 c.p.: Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene
[6] Sentenza n. 327 del 2008
[7] Qui il testo della Direttiva: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0099&from=EN
[8] Sul tema dell’abusività si approfondisca con la Sentenza Cassazione del 18 giugno 2018 n. 29901

Roberto Giuliani
Ciao, sono Roberto. Da sempre appassionato al diritto ambientale, dopo essermi laureato in Giurisprudenza nel 2016 ho deciso di perfezionare i miei studi con un master in sistemi di gestione aziendale. Oggi lavoro nel settore Energy & Utilities come esperto di Normativa HSE.