Un regime di tutela del diritto d’autore in Europa più armonizzato, che stimoli la creazione e gli investimenti in tale settore valorizzando la ricca diversità culturale del continente europeo, è ormai una necessità sempre più urgente per la realizzazione di un mercato interno più equo e più competitivo

 

Introduzione al diritto d’autore

Chi crea un’opera letteraria, scientifica o artistica originale, come poesie, articoli, film, canzoni o sculture, è tutelato dal diritto d’autore o copyright, che prende inizio dal momento stesso della creazione dell’opera[1]. Il diritto d’autore è il fondamento economico dell’industria creativa, dato che stimola l’innovazione, la creazione, gli investimenti e la produzione in tale settore[2]. La continua innovazione, l’evoluzione e la tutela della proprietà intellettuale, una visione globale dei mercati e delle opportunità esistenti sono gli elementi di forza oggi necessari per lo sviluppo delle imprese[3]. Tuttavia, sia all’interno dell’Unione Europea sia all’esterno di essa, le leggi sul diritto d’autore variano in modo considerevole tra gli Stati, anche a causa delle diversità degli ordinamenti giuridici improntati al common law o al civil law. Questa divisione ha reso inizialmente difficile l’avvio del processo di armonizzazione, che oggi sembra essere sempre più necessario per garantire una tutela del diritto d’autore che protegga nel modo più equo, efficace e uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie o artistiche, prescindendo dai confini nazionali. Ecco perché bisogna considerare oggi più che mai il diritto d’autore in Europa come un settore di notevole interesse per il legislatore europeo.

 

La diversità tra ordinamenti nazionali e tradizioni giuridiche – un limite alla realizzazione di uno spazio integrato in Europa?

L’art. 67 del TFUE lega il perfezionamento da parte dell’Unione Europea di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ad alcune specifiche condizioni. La norma infatti stabilisce che tale realizzazione debba avvenire:

nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.”

 

Inoltre, gli Stati membri dell’Unione Europea sono dotati di sistemi giudiziari eterogenei che, in ragione delle caratteristiche differenziali, spesso non sono in grado di trattare singole questioni processuali in maniera uguale, e talvolta, neanche in maniera simile. Ne deriva che la certezza del diritto, in una realtà giuridica culturalmente “pluralista” come quella Europea debba fondarsi su forme di sincretismo culturale[4].

Tale diversità, fortunatamente, ha trovato però elementi aggreganti nell’opera della Corte di Giustizia che, come per il più ampio quadro dei diritti fondamentali, ha svolto un ruolo centrale anche nel processo di armonizzazione del diritto d’autore[5]. In tale processo infatti si sono verificati diversi momenti di crisi a causa delle diverse opinioni politiche e della complessità dei diversi interessi coinvolti[6].

Per il diritto d’autore dunque non è stato facile staccarsi dalla territorialità, infatti in Europa si possono distinguere nettamente tre diversi sistemi:

  • Il modello francese, in cui il “droits d’auteur” è un diritto naturale dell’autore, l’autore stesso è posto al centro del sistema di tutela che si concentra principalmente sui diritti morali e di sfruttamento economico lasciando uno spazio limitato alle eccezioni e alle libere utilizzazioni.
  • Il diverso sistema di common law in cui il diritto d’ autore non si qualifica come un diritto naturale ma è un incentivo fornito dallo stato, l’idea alla base della tutela è che le opere d’ingegno beneficiano l’intera società e quindi al centro della disciplina si pone l’interesse pubblico, e non l’autore.
  • Il sistema vigente nei Paesi del Nord europa che segue invece una visione utilitaristica del diritto d’autore in cui le libertà degli utenti hanno un ruolo molto più prominente rispetto ai paesi che seguono il modello francese.

 

Questa divisione, come anticipato, ha reso inizialmente difficile l’avvio del processo di armonizzazione, tuttavia ora che il Regno Unito sta lasciando l’Europa, le discussioni sull’armonizzazione potrebbero evolversi rafforzando il modello francese.[7]

 

Primi tentativi di armonizzazione

I primi tentativi di uniformare il diritto d’autore a livello globale si possono far risalire alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, adottata nell’ormai lontano settembre 1886[8]. La Convenzione fissa per tutti i Paesi firmatari misure atte a garantire una tutela automatica, reciproca ed indipendente del diritto d’autore, introducendo standard uniformi[9]. Secondo il c.d. “principio di assimilazione” di cui all’art.4 della Convenzione, le opere tutelate dalla legislazione di un determinato Paese devono godere della medesima protezione offerta dalla legislazione nazionale anche in tutti gli altri Paesi firmatari[10].

All’interno della comunità economica europea invece, il primo tentativo di armonizzazione delle legislature risale al 1991 con la direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in seguito, nel 1993 fu raggiunto un accordo per fissare la durata dei diritti d’autore a 70 anni dalla morte dell’autore (post mortem auctoris) attraverso la direttiva 93/98/EEC “concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi”.

Successivamente, un momento fondamentale del processo di armonizzazione a livello Europeo si raggiunge con le direttive 2001/29/CE, su taluni aspetti del diritto d’autore in Europa e dei diritti connessi nella società dell’informazione e la c.d. direttiva enforcement (2004/48/CE) che ha introdotto regole e principi comuni per uniformare le normative dei singoli Stati membri. La direttiva enforcement, sebbene costituisca un primo passo importante verso l’obiettivo finale, non garantisce in realtà una reale armonizzazione, poiché stabilisce degli standard minimi lasciando però ai singoli stati ampia possibilità di aumentare discrezionalmente la tutela.

Dal 2009 si rafforza maggiormente l’interesse all’armonizzazione del diritto d’autore a livello Europeo. A partire da quest’anno infatti la CGE ha iniziato ad emettere sentenze in materia di diritto d’autore che non si limitavano più alla sola interpretazione delle singole disposizioni delle varie direttive, ma che miravano ad un’armonizzazione di fatto del contenuto del diritto. In particolare si veda la sentenza INFOPAQ C-5/08[11] (ovvero una sentenza inerente ad un rinvio pregiudiziale[12] della corte Danese, punto da cui si deve partire per capire al meglio l’attività di armonizzazione della corte di giustizia).

Altra sentenza importante in questo processo è la sentenza ZIGGO, scaturita da una questione posta dal giudice nazionale olandese in tema di responsabilità delle piattaforme. Con tale sentenza infatti l’avvocato generale, distaccandosi dalla lettera della norma evidenziò ulteriormente la necessità di intraprendere un’armonizzazione di fatto in tema di diritto d’autore.

 

Perchè è necessaria l’armonizzazione del diritto d’autore in Europa?

L’armonizzazione del diritto d’autore in Europa (o ancor di più, a livello globale) è necessaria al fine di garantire un livello di protezione più alto per i diritti economici, di assicurare un’interpretazione rigorosa e uniforme delle eccezioni ed un’esecuzione proporzionale ed efficace della disciplina.

Gli obiettivi a cui punta il processo di armonizzazione possono essere sintetizzati in tre punti principali, interdipendenti tra loro:

  • creazione di un mercato interno unico
  • maggiore competitività rispetto ad altri sistemi giuridici
  • creazione di un sistema più equo.

 

Per realizzare i diversi obiettivi sono stati presi diversi provvedimenti a seconda del fine perseguito: ad esempio, i provvedimenti adottati per uniformare la durata della tutela a livello Europeo e quelli inerenti al diritto di comunicazione al pubblico, così come ad altri diritti connessi, si sono rivelati necessari per uniformarne l’interpretazione ed evitare incongruenze che ostacolerebbero la possibilità di creare un mercato interno unico.

Per quanto riguarda l’aumento della competitività rispetto ad altri sistemi giuridici, un esempio emblematico è dato dal caso del contenzioso “Google Books”[13] negli USA, in cui Google è stata esonerata dalla responsabilità poiché la digitalizzazione delle opere è stata considerata come rientrante nel c.d. “Fair Use”, nozione inesistente nel contesto Europeo dove le regole più strette avrebbero sicuramente portato ad un diverso epilogo, avvantaggiando così gli Stati Uniti nell’utilizzo delle opere orfane[14]. Partendo da questo caso che ha evidenziato la necessità di aumentare la competitività del mercato Europeo in confronto a quello Statunitense è stata poi emanata anche in Europa una direttiva sulle opere orfane[15], in particolare, per la promozione di un approccio comune al conferimento dello status di opera orfana e alla definizione degli utilizzi consentiti delle stesse, necessario per garantire la certezza del diritto nel mercato interno per quanto concerne l’utilizzo di dette opere da parte di biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico[16]. Per la creazione ed implementazione di un sistema più equo degna di nota è la più recente direttiva “Digital Single market”[17] che mira appunto ad un bilanciamento di interessi per riequilibrare le posizioni delle parti in gioco[18].

La direttiva sul Copyright nel mercato unico digitale è stata molto discussa, soprattutto per alcune disposizioni in essa contenute, adottata nel 2019 è attualmente in corso il processo di trasposizione nei diversi stati membri[19]. Nello specifico la proposta della Commissione avvenuta nel 2016 è stata seguita da due anni di discussioni, che hanno portato poi all’adozione soltanto in Aprile 2019 con il voto contrario di Italia, Svezia, Polonia, Paesi Bassi e Lussemburgo e senza la facoltà di votare per l’approvazione dei singoli articoli. Questo passo sancisce l’approvazione dei controversi articoli 11 e 17, la versione emendata dell’ex art. 13, comprendenti la cosiddetta “legge salva-meme” e le clausole di protezione della libertà d’espressione per utenti finali.

Informazioni

[1] Sito ufficiale UE – https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/index_it.htm

[2] Cit. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – DIRETTIVA 2012/28/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012

[3] Cfr. Federica Della Monica, “La proprietà intellettuale e i suoi diritti” articolo su DirittoConsenso 12/09/19 http://www.dirittoconsenso.it/2019/09/12/proprieta-intellettuale-diritti/

[4] Si veda sul punto A.GAMBARO, R.SACCO, “Sistemi Giuridici Comparati” – Torino, 2009

[5] Cfr. A.DI STASI, “Spazio Europeo e Diritti di giustizia” – CEDAM 2014

[6] Specialmente in riferimento al tema del bilanciamento tra la tutela della proprietà intellettuale (categorizzata come diritto fondamentale) e altri diritti fondamentali coinvolti (come la libertà di espressione, la libertà di impresa degli intermediari e così via)

[7] O almeno questo è quello che ci si aspetta

[8] Inizialmente adottata soltanto da una decina di Paesi tra cui Italia, Francia, Spagna e Regno Unito. Solo nel 1989 cioè quasi un secolo dopo verrà ratificata anche dagli Stati Uniti

[9] Ad esempio, fissando il limite minimo della tutela a 50 anni dalla morte dell’autore per tutti i Paesi firmatari della convenzione (In Europa il copyright fissa il limite a 70 anni dalla morte dell’autore o dell’ultimo superstite in caso di opere collettive.)

[10] G.CODIGLIONE, “Opere dell’ingegno e modelli di tutela – regole proprietarie e soluzioni convenzionali” – GIAPPICHELLI 2017

[11] La decisione riguardava la riproduzione di estratti di alcuni articoli (11 parole circostanti ad una specifica parola chiave ricercata) che si contestava costituisse una violazione del diritto d’Autore

[12] Tale rinvio si ha quando un tribunale nazionale rinvia alla corte per l’interpretazione di una norma necessaria alla risoluzione di una controversia

[13] https://www.wired.it/attualita/tech/2016/04/19/google-books-copyright/

[14] Opere di cui non si conosce l’autore

[15] “La coesistenza di approcci diversi al riconoscimento dello status di opera orfana nei diversi Stati membri può ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, nonché l’utilizzo delle opere orfane e l’accesso ad esse in altri paesi. Detti approcci diversi potrebbero inoltre limitare la libera circolazione di beni e servizi che incorporano contenuti culturali.” Cit. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – DIRETTIVA 2012/28/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012

[16] Cfr. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – DIRETTIVA 2012/28/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012

[17] DIRETTIVA 2019/790

[18] In particolare in riferimento allo sfruttamento  delle opere senza giusto compenso da parte di determinate  Piattaforme come YouTube

[19] La deadline per completare la trasposizione è fissata per il 7/06/2021