Il novero dei reati presupposto si estende ai reati agroalimentari e un nuovo modello 231 ad hoc

 

Premessa ai reati agroalimentari

La sempre maggiore attenzione dei consumatori nella selezione, acquisto ed utilizzo dei prodotti alimentari è in continua crescita. Vi è una costante ricerca di prodotti sani e di alta qualità che siano il risultato di un procedimento trasparente, tracciabile e genuino, ove al produttore è richiesto dal mercato l’innalzamento del livello di diligenza e cura.

Il fine è quello di garantire sia il maggior benessere della comunità, sia quello degli animali destinati all’allevamento ed al consumo, ad esempio, mediante una serie di regolamentazioni specifiche e settoriali capaci di guidare gli operatori economici nella scelta e nell’utilizzo dei prodotti chimici da destinare ai mangimi ed ai prodotti alimentari di nostro diretto consumo.

Tuttavia, l’attuale mercato mondiale degli alimenti appare inevitabilmente dominato dalle multinazionali del settore, soggette alla globalizzazione e a continue aggregazioni societarie. Tutto ciò determina un aumento di investimenti nel settore alimentare rendendo quindi la food company, “il principale referente criminologico” del settore agro-alimentare[1].

Da siffatti motivi emerge la necessità di predisporre una responsabilizzazione diretta delle società commerciali per la realizzazione dei c.d. food crimes[2].

Pertanto, appare evidente come anche nel settore agroalimentare possano configurarsi attività imprenditoriali scorrette, unicamente volte ad aumentare i profitti dell’ente, violando le prescrizioni che regolamentano la produzione, conservazione e vendita di prodotti alimentari.

A titolo esemplificativo, si pensi alla grande impresa che produca e prepari alimenti con modalità che non ne garantiscano la genuinità oppure alla grande catena di distribuzione che conservi e poi venda alimenti alterati o in cattivo stato di conservazione o la società con molti dipendenti che, nell’ambito del servizio mensa, serva a costoro alimenti non genuini[3].

Alla luce di queste brevi premesse, risulta altresì necessario il coinvolgimento delle persone giuridiche nei c.d. reati agroalimentari, che sebbene configurino condotte criminose di rilevante portata, ad oggi attinenti a vere e proprie attività d’impresa, tuttavia tali fattispecie criminose non sono richiamate tra i c.d. reati presupposto, capaci di configurare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/2001.

 

Il progetto di riforma Castelli sui reati agroalimentari

Il 25 febbraio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Ddl n. 283 rubricato “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”.

Il documento riprende i contenuti del precedente DDL S n. 2231 del 2016, con il quale era stato recepito il progetto di riforma dei reati in materia agroalimentare elaborato dalla Commissione Castelli nel 2015.

L’intento originario della riforma è rimasto inalterato, dimostrando una particolare lungimiranza nel capire e comprendere l’evoluzione del settore alimentare, in particolare rivolgendo una grande attenzione su quella che sarebbe, e ad oggi è diventata la criminalità “alimentare”, sempre più dominata, come anticipato nella premessa, da società commerciali e da grandi multinazionali.

Una riforma organica volta ad incidere, da un lato, sulle disposizioni del codice penale e della legislazione speciale succedutasi nel tempo, dall’altro lato sull’assetto dei reati presupposto contemplati nel D.lgs. 231/2001, mediante l’inserimento di nuove fattispecie criminose a tutela degli interessi protetti in materia alimentare, dovuta alla riscontrata mancanza di una disciplina ad hoc della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati agroalimentari.

É proprio dalla Relazione di Accompagnamento al DDL S n. 283, che è possibile ricavare i due macro-obbiettivi prefissati dal Legislatore: la tutela della salute e la tutela dell’ordine economico, in quanto oltre ai consumatori è importante tutelare anche le imprese dalla concorrenza sleale.

Si predispone una rielaborazione della struttura e delle ipotesi delittuose poste a tutela degli interessi in materia alimentare e l’introduzione, nell’ordinamento, di strumenti idonei a contrastare i fenomeni evolutivi di frode alimentare, sempre più manifestatasi mediante condotte illecite, frutto di politiche ed attività commerciali.

Per il perseguimento degli obbiettivi anzidetti, la Commissione intervenne in modo organico sia sulla legge di riferimento in materia, ossia la Legge n. 283/1962, sia sul codice penale[4], anche mediante la contemplazione di nuove fattispecie delittuose, quali il reato di agropirateria (art. 517 quarter 1 c.p.) e di disastro sanitario (art. 445 bis c.p.).

Quest’ultimo “si staglia come ipotesi aggravata e autonoma di singoli mini-disastri” realizzabile quando dai fatti di cui agli artt. 439 bis, 440, 441, 442, 443, 444 e 445 c.p., e anche del delitto di commercio all’ingrosso di alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano, di cui ai commi 1 e 2 del riformato art. 5 della legge n. 283 del 1962, siano derivate per colpa:

(a) la lesione grave o la morte di tre o più persone e

(b) il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone, facendo scattare una sanzione particolarmente afflittiva, come sempre accade per i reati aggravati dall’evento.

 

Particolare rilievo ai fini della nostra disamina assume il reato di agropirateria, volto a contrastare il fenomeno di aggressione stabile, organizzata e massiccia al patrimonio agroalimentare, che si manifesta tradizionalmente attraverso illeciti commessi nell’ambito delle attività d’impresa. Dunque, l’intento è quello di reprimere tutti quei comportamenti criminosi e dannosi che compromettano il prodotto alimentare ab origine, come le condizioni degli animali, l’uso di prodotti chimici ecc…

Ma per ciò che concerne l’interesse del presente elaborato, la riforma incide sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al d.lgs. 231/2001, attraverso l’ingresso dei reati agroalimentari nel novero dei reati presupposto, in modo da favorire l’adozione di modelli di organizzazione e controllo dell’attività d’impresa basati sulla prevenzione del fenomeno di tali reati.

 

La responsabilità da illecito alimentare e il nuovo modello 231

L’intervento della Commissione può essere ricondotto a tre macro-direttrici desumibili dalle Linee Guida per lo schema di disegno di legge recante “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”:

  1. estendere la responsabilità degli enti ai reati agroalimentari di maggiore gravità;
  2. incentivare l’applicazione concreta delle norme in tema di responsabilità degli enti;
  3. favorire l’adozione e l’efficace attuazione di più puntuali modelli di organizzazione e di gestione da parte delle imprese anche di minore dimensione.

 

Si è dunque predisposta una ristrutturazione della parte speciale in materia punitiva del D. Lgs. 231/2001, non limitandosi al mero inserimento di nuovi reati, bensì attraverso la scomposizione dell’art. 25 bis1 d.lgs. 231/2001 in tre nuovi e distinti capi destinati a coprire le tre direzioni di tutela percorse dalla riforma, articolandosi secondo la seguente struttura:

  • Art. 25 bis.1: che rimane dedicato ai “Delitti contro l’industria e il commercio”;
  • Art. 25 bis.2 rubricato “Delle frodi in commercio di prodotti alimentari”;
  • Art. 25 bis.3 rubricato “Dei delitti contro la salute pubblica”.

 

Sul piano sanzionatorio oltre alle sanzioni pecuniarie ricomprese tra le 100 e le 800 quote nei casi di cui all’art. 25 bis.2 e tra le 300 e le 1000 quote nei casi di cui all’art. 25 bis.3, sono previste anche le temute sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001, da applicare:

  • con riferimento all’art. 25 bis.2. limitatamente ai soli casi di condanna per il summenzionato reato di “Agropirateria”; e
  • con riferimento all’art. 25 bis.3. nei casi di condanna per tutte le fattispecie ivi menzionate secondo una durata definita sulla base della gravità dell’illecito commesso.

 

In entrambi i casi, poi, alla previsione delle sanzioni interdittive temporanee viene prevista la possibilità di ricorrere all’applicazione nei confronti dell’ente della più grave misura dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività “nel caso in cui lo scopo unico o prevalente dell’ente sia il consentire o l’agevolare la commissione dei reati sopra indicati”[5].

Tuttavia, a modesto parere dello scrivente, l’intervento di maggior rilievo è la previsione di introdurre una nuova disposizione – art. 6 bis – speciale rispetto all’art. 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

 

L’art. 6 bis del d.lgs 231/2001 

Con tale articolo si intende rivolgere una maggiore attenzione alle situazioni di deficit organizzativo suscettibili di evolversi in comportamenti illeciti, attraverso l’istituzione di un modello 231 specifico per la prevenzione dei reati agroalimentari la cui adozione ed efficace attuazione consente di fruire di una presunzione relativa di idoneità alle imprese alimentari  intese come “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti” secondo la definizione fornita a livello europeo dall’art. 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

L’art. 6 bis, detta un particolare disciplina, da applicare solo alle imprese alimentari, come sopra specificate, prevedendo standard personalizzati per la creazione e l’implementazione di un Modello 231 integrato che richieda l’assolvimento di tre classi di obblighi eterogenei con finalità di tutela diverse[6]:

  • obblighi a tutela dell’interesse dei consumatori quali (art. 6bis lett. a) e b) D. Lgs. 231/2001):

– l’osservanza degli standard relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;

– l’obbligo di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;

  • obblighi a protezione della genuinità e della sicurezza degli alimenti sicurezza degli alimenti sin dalla originaria fase di produzione, laddove all’art. 6 bis lett. c), d) ed e) del D. Lgs 231/2001 vi è il riferimento alle:

– attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità;

– attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l’integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera;

– procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;

  • obblighi in merito agli standard di monitoraggio e controllo (art. 6 bis lett. f) e g) D. Lgs. 231/2001) imponendo:

– attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;

– periodiche verifiche sull’effettività e sull’adeguatezza del Modello di Organizzazione e Gestione.

 

Inoltre, è previsto per le imprese di modeste dimensioni di poter beneficiare di alcune semplificazioni operative, dettagliatamente descritte nell’art. 6-bis commi 3 e 4 d.lgs. 231/2001.

In conclusione, sebbene la riforma dimostri un effettivo e concreto intento preventivo e repressivo circa le condotte criminose alimentari, tuttavia essa presta il fianco ad alcune critiche[7], tra queste, ad esempio la irragionevole subordinazione della suddetta “efficacia esimente o attenuante” limitatamente “ai casi di cui all’articolo 6” [8] che trova applicazione con riferimento ai reati commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, dai c.d. soggetti apicali, neutralizzando dunque la portata del beneficio processuale laddove il reato sia stato commesso dai soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza così come indicati all’art. 7 del D. Lgs. 231/2001.

Informazioni

Avv. Pasquale Grella Avv. Giada Scarnera, D.lgs. 231/2001 e nuovi illeciti agro-alimentari: la tutela della filiera riparte dalla responsabilizzazione delle imprese, in AODV 231;

V. Mongillo, Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma, in DPC, n. 4/2017;

N. Menardo, “Prospettive di riforma dei reati agroalimentari, rischio penale d’impresa e responsabilità degli enti”, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4;

C. Santoriello, Reati alimentari e responsabilità della persona giuridica, https://www.giurisprudenza.unipg.it/files/generale/IMPORT/AVVISI/EVENTI/01_Reati-alimentari.pdf

[1] Cfr. Avv. Pasquale Grella Avv. Giada Scarnera, D.lgs. 231/2001 e nuovi illeciti agro-alimentari: la tutela della filiera riparte dalla responsabilizzazione delle imprese, in AODV 231

[2] V. Mongillo, Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma, in DPC, n. 4/2017.

[3] C. Santoriello, Reati alimentari e responsabilità della persona giuridica, https://www.giurisprudenza.unipg.it/files/generale/IMPORT/AVVISI/EVENTI/01_Reati-alimentari.pdf

[4] Per maggiori approfondimenti N. Menardo, “Prospettive di riforma dei reati agroalimentari, rischio penale d’impresa e responsabilità degli enti”, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4

[5] Avv. Pasquale Grella Avv. Giada Scarnera, D.lgs. 231/2001 e nuovi illeciti agro-alimentari: la tutela della filiera riparte dalla responsabilizzazione delle imprese, in AODV 231

[6] Classificazione opportunamente redatta da Avv. Pasquale Grella Avv. Giada Scarnera, D.lgs. 231/2001 e nuovi illeciti agro-alimentari: la tutela della filiera riparte dalla responsabilizzazione delle imprese, in AODV 231

[7] Per approfondimenti, V. Mongillo, Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma, in DPC, n. 4/2017.

[8] Circa i criteri d imputazione di siffatta responsabilità, si consente di rinviare al mio precedente articolo http://www.dirittoconsenso.it/2020/01/21/il-rapporto-tra-modello-231-e-giurisprudenza/