Tipologie di permesso di soggiorno, requisiti e modalità per ottenerlo
Definizione e normativa di riferimento
L’argomento del permesso di soggiorno per cittadini extraeuropei può dirsi, da sempre, una delle sezioni più complesse ed articolate del diritto dell’immigrazione[1].
Vediamo innanzi tutto che il permesso di soggiorno è un atto amministrativo, rilasciato dalla Questura della provincia in cui si trova lo straniero o in cui lo stesso intenda stabilirsi, che lo autorizza soggiornare legittimamente in Italia; si parla di emissione nei confronti dei membri di “paesi terzi” poiché i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea non devono richiedere alcun permesso o visto, né per l’ingresso né per la permanenza in Italia. Qualora, eventualmente, il soggiorno abbia durata superiore a tre mesi, trascorso il primo trimestre dall’ingresso il cittadino dell’UE dovrà semplicemente iscriversi all’anagrafe del comune di residenza[2].
Per quanto riguarda quindi i permessi di soggiorno, la disciplina è contenuta nel D.lgs. n. 268/1998[3] – e relative disposizioni di attuazione[4] – recentemente modificato dal D.L. 113/2018[5]. Tale ultima riforma, acclamata da alcuni ma duramente criticata da altri, ha mirato principalmente a ridurre la possibilità di ingresso in Italia per coloro che, non avendo motivazione familiari, lavorative o di studio, tentano l’ingresso nel Paese per sottrarsi a situazioni di guerra, persecuzione o pericolo invocando la tutela umanitaria. È stata quindi introdotto una maggiore tipizzazione dei casi di tutela, individuando specifici e più stringenti requisiti per i soggetti richiedenti.
In generale, vediamo che il cittadino straniero può entrate in Italia solo se è in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, nonché di dare prova di una propria disponibilità di mezzi sia per mantenersi che per rientrare nel Paese di provenienza[6].
Il primo passo consiste nel domandare un visto all’ambasciata o alla sede consolare italiana del Paese di cittadinanza; solo una volta arrivato in Italia, lo straniero potrà domandare, entro otto giorni lavorativi ed alla Questura competente, l’emissione del permesso di soggiorno la cui durata, eventualmente prorogabile, sarà quella prevista dal visto stesso.
I diversi tipi di permesso di soggiorno
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PDS per motivi di lavoro
Il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro è correlato all’annuale decreto flussi, un atto amministrativo, differente a seconda che si tratti di lavoro subordinato stagionale oppure di lavoro subordinato non stagionale o autonomo, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per programmare annualmente, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, le quote massime di stranieri non comunitari che possono entrare in Italia per motivi di lavoro[7].
Nel caso di lavoro subordinato, la procedura deve essere attivata in prima battuta dal datore di lavoro, mentre nel caso di lavoro autonomo sarà sufficiente la richiesta dello stesso lavoratore straniero; in entrambi i casi, anche se evidentemente con diverse modalità, dovrà essere richiesto ancor prima dell’ingresso in Italia il Nulla Osta allo Sportello Unico Immigrazione.
Ottenuto ciò e quindi un visto d’ingresso, una volta su suolo italiano il lavoratore dovrà recarsi allo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno, dimostrare la validità di tutti i requisiti e quindi ottenere il permesso di soggiorno vero e proprio.
Sempre per quanto riguarda il lavoro subordinato, tale documento avrà durata di due anni se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato e, in teoria, di un anno se il contratto di lavoro è a tempo determinato, anche se in questo ultimo caso, nella prassi, sovente la durata del permesso viene fatta combaciare con quella del contratto. In ogni caso potrà poi essere eventualmente rinnovato alla scadenza qualora perdurino i requisiti lavorativi mentre, qualora il contratto di lavoro termini, lo straniero potrà richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di sei mesi, nei quali avrà la possibilità di reperire altra attività lavorativa[8].
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PDS per motivi di studio e/o formazione
Il permesso di soggiorno per motivi di studio, soggiacente anch’esso ad un numero chiuso annuale, viene rilasciato ai cittadini extracomunitari che vogliono frequentare un percorso di studi scolastico, universitario o di formazione: per ottenerlo devono presentare documentazione idonea ad attestare il percorso di studi già conseguito nel Paese d’origine, che deve essere equivalente a quello necessario in Italia per accedere al percorso desiderato.
Gli studenti dovranno dimostrare ogni anno di aver sostenuto esami o verifiche di profitto; tale PDS, che viene già concesso della durata complessiva del corso o comunque è rinnovabile, può essere convertito in un permesso per lavoro subordinato o autonomo qualora si ottengano i relativi requisiti.
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PDS per ricongiungimento familiare
L’unità familiare rappresenta uno dei diritti primari della persona, tutelato livello internazionale (in particolar modo con la CEDU) comunitario (con la direttiva 2003/86/CE) e nazionale (con lo stesso TUI e con il D.lgs. 5/2007, con il quale è stata recepita la direttiva 2003/86/CE). Essa fonda il diritto a farsi accompagnare o a ricongiungersi ai membri della propria famiglia che si trovino in altri paesi[9].
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono chiedere il ricongiungimento familiare per:
- il coniuge;
- i figli minori o maggiorenni ma economicamente non autonomi o invalidi;
- i genitori a carico che non abbiamo altri figli nel Paese d’origine che possano provvedere al loro sostentamento;
- il genitore naturale del figlio minore regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore;
- gli ascendenti diretti di primo grado di minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato[10].
Per presentare la domanda di ricongiungimento il richiedente deve innanzi tutto provare tale legame; poi dimostrare di avere un reddito annuo non inferiore a determinati standard, nonché dimostrare la disponibilità di un alloggio che risponda ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa[11].
La procedura si articola in due fasi: la prima, da effettuarsi presso lo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura, riguarda la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta (titolo di soggiorno, reddito, alloggio); la seconda, da effettuarsi invece presso la rappresentanza consolare, riguarda la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto d’ingresso (legami di parentela ed altri requisiti dei soggetti da ricongiungere). Una volta inoltrata correttamente la domanda di ricongiungimento, il richiedente dovrà essere convocato, ed a partire dalla convocazione decorrerà un termine di 180 giorni per la definizione della pratica; ottenuto il nulla osta, il cittadino straniero dovrà presentarsi presso l’ambasciata italiana nel proprio Paese d’origine, la quale effettuerà gli accertamenti necessari rilasciando, entro trenta giorni, il visto per il ricongiungimento nei confronti del familiare per cui è stato rilasciato il nulla osta[12].
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PDS per motivi di c.d. asilo o volti al riconoscimento dello status di rifugiato [13]
La normativa di riferimento, in questo caso, è ulteriormente specifica ed oltre al già richiamato TUI la si ritrova nei D.lgs. 251/2007 e 25/2008[14]. A seguito della riforma introdotta dal D.L. 113/2018, sono previste le seguenti tipologie di permesso di soggiorno:
- PDS per motivi di asilo a seguito dell’ottenimento della c.d. Protezione internazionale, che riconosce un diritto di asilo allo straniero che abbia fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica[15]. Al richiedente di protezione internazionale è rilasciato, dalle Questure, un permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda, che consente di svolgere attività lavorativa ma che non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all’Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno per asilo, con validità quinquennale e rinnovabile[16].
- PDS per protezione sussidiaria ai sensi dell’ 14 D.lgs. 521/2007 per il cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito nel medesimo decreto. Anche tale permesso avrà validità quinquennale con possibilità di rinnovo.
- PDS per protezione umanitaria o casi speciali ai sensi degli artt. 3 D.lgs. 25/2008 e 5 TUI, attivabile in casi di pericolo non rientranti nelle opzioni precedenti, della durata di un anno e rinnovabile solo in casi particolari;
- PDS per cure mediche ai sensi dell’art. 5 TUI.
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PDS di lunga durata
In tutti i casi precedenti, nel caso in cui lo straniero risulti in possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, può avanzare la richiesta di conversione dello stesso in altro di lunga durata e cioè a tempo indeterminato, a condizione che dimostri la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo (pari ad € 5953,87 euro per il 2019)[17].
Novità introdotte dal DL n. 34/2020
Il c.d. DL Rilancio[18] ha introdotto non una nuova tipologia di permesso di soggiorno, bensì la possibilità di richiedere, dall’1.06.2020 al 15.07.2020, con modalità telematiche, la regolarizzazione di migranti irregolari che reperiscano attività lavorativa come colf, badanti o braccianti agricoli[19].
L’art. 103 prevede due possibilità:
- in un primo caso i datori di lavori possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Questi ultimi devono essere stati sottoposti a rilievi foto dattiloscopici prima dell’8.03.2020 e devono aver soggiornato in Italia prima di tale data. Nell’istanza deve essere indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, e presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione. Nelle more della definizione dei procedimenti, la presentazione dell’istanza permette lo svolgimento dell’attività lavorativa
- un secondo caso prevede, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza. Devono essere presenti in Italia dall’8.03.2020 e aver svolto attività lavorativa nei settori dell’agricoltura, assistenza alla persona o lavoro domestico, antecedentemente al 31.10.2019. L’istanza deve essere presentata dal lavoratore alla Questura; se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, viene esibito contratto di lavoro subordinato, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Conclusioni
Al di là di ogni opinione etica, politica o economica sull’opportunità di ridurre o ampliare le ipotesi di permesso di soggiorno per determinate categorie di soggetti, è innegabile che la materia in questione sia estremamente complessa.
Certamente la normativa italiana non è priva di lacune, ed in particolare i tempi amministrativi e burocratici possono essere molto lunghi, ma si tratta evidentemente di una disciplina articolata volta a tutelare un ampio spettro di situazioni e quindi di individui.
Le possibilità di movimento per tutti gli individui, aumentante considerevolmente negli ultimi decenni, nonché una maggiore sensibilità nei confronti di chi versi in condizioni di pregiudizio, sono argomento di estrema attualità ed hanno una incidenza considerevole in ambito sociale, politico ed economico.
Informazioni
Linee Guida Ministero dell’Interno aggiornate al 20.06.2020, in interno.gov.it
Inps.it
I. MARCONI, Il permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, in altalex.com, 17.09.2019
Linee guida Polizia di Stato, Rifugiati-protezione internazionale, varate con circolari del 18.10.2018 e del 14.12.2018, reperibili su poliziadistato.it
C. PUGLISI, Il diritto all’unità familiare del cittadino extracomunitario, Pisa, 2012
L. D’ASCIA, Diritto degli stranieri e immigrazione: percorsi giurisprudenziali, GIUFFRE’ EDITORE, 2009
L. 40/1998
D.lgs. 268/1998
D.P.R. 394/1999
D.lgs. 251/2007
D.lgs. 25/2008
D.L. 113/2018 convertito in L. 132/2018
D.L. 34/2020
[1] In proposito, v.http://www.dirittoconsenso.it/2020/05/26/la-delimitazione-territoriale-degli-stati/
[2] I. MARCONI, Il permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, in altalex.com, 17.09.2019
[3] C.d. T.U.I., Testo unico delle disposizioni concerni la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
[4] D.P.R. 394/1999
[5] Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione, dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, coordinato con legge di conversione 132/2018
[6] Linee Guida Ministero dell’Interno aggiornate al 20.06.2020, in interno.gov.it
[7] Riferimento L. 40/1998; ultimo decreto flussi DPCM 12.03.2019
[8] Linee Guida Ministero dell’Interno aggiornate al 20.06.2020, in interno.gov.it
[9] C. PUGLISI, Il diritto all’unità familiare del cittadino extracomunitario, Pisa, 2012
[10] Art 29 comma 1 TUI
[11] Art 29 comma 3 TUI
[12] C. PUGLISI, Il diritto all’unità familiare del cittadino extracomunitario, Pisa, 2012
[13] In riferimento ai diritti fondamentali dell’uomo, v. http://www.dirittoconsenso.it/2019/10/02/i-core-rights-treaties-il-cuore-dei-diritti-di-ogni-uomo/ e http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/08/limmunita-degli-stati-e-la-tutela-dei-diritti-umani/
[14] Rispettivamente “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta” e “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”
[15] L. D’ASCIA, Diritto degli stranieri e immigrazione: percorsi giurisprudenziali, GIUFFRE’ EDITORE, 2009.
[16] Linee guida Polizia di Stato, Rifugiati-protezione internazionale, varate con circolari del 18.10.2018 e del 14.12.2018, reperibili su poliziadistato.it
[17] Dati reperibili su inps.it, aggiornamento al 16.01.2020
[18] “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
[19] Art 103 D.L. 34/2020, che prevede altresì la possibilità di regolarizzare lavoratori irregolari, italiani o stranieri, che già svolgano mansioni di assistenza domestica, alla persona o di lavoro agricolo.

Giulia Gava
Ciao, sono Giulia. Sono nata a Genova nel 1991. Dopo essermi laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Genova con una tesi in Diritto Internazionale, mi sono trasferita a Torino dove nel dicembre 2019 ho superato l’esame di abilitazione alla professione forense. Attualmente collaboro con uno Studio Legale occupandomi in particolar modo di diritto di famiglia e minorile; da sempre mi interesso anche di diritto internazionale e di diritto dell’immigrazione.