È il 1998 e con un decreto ministeriale viene introdotta la figura del responsabile della mobilità aziendale (Mobility Manager), nel 2003 e poi nel 2015 due piccole riforme ed oggi, con le intenzioni della conversione del Decreto Legge Rilancio, si vuole rafforzarla, ma chi è?
Il Decreto 27 marzo 1998
Il Decreto ministeriale che ha introdotto il Mobility Manager è stato intitolato “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, il nome non è chiaramente un caso perché aveva ed ha l’effettivo obiettivo di apportare un miglioramento della qualità dell’aria[1] in determinati agglomerati urbani ad alto tasso di inquinamento. L’atto ministeriale non solo dedica spazio al Mobility Manager che tra poco definiremo, ma impone obblighi ai sindaci dei comuni dell’allegato III del decreto del Ministro dell’ambiente del 25 novembre 1994[2], e a tutti gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 dei decreti del Ministro dell’ambiente del 20 maggio 1991[3].
Il Responsabile della Mobilità aziendale
Il Responsabile della Mobilità aziendale o Mobility Manager è descritto e formalizzato all’articolo 3 del DM 27 marzo 1998:
“Le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni previsti nell’allegato III del DM del 25 novembre 1994 adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. […] Le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto.”
Da queste poche righe possiamo capire che l’essenza del Mobility Manager è insita nella creazione e gestione di un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), pertanto questa figura ha un obiettivo e cioè quello di permettere, tramite il PSCL, la riduzione dell’utilizzo dei mezzi di trasporto privati individuali, favorendo l’uso del trasporto pubblico locale e di conseguenza decongestionare le città dal traffico e migliorare la qualità dell’aria.
Il Mobility Manager di area
Con Il Decreto Ministeriale 20 dicembre 2000[4] si è inteso ancora maggiormente promuovere la realizzazione d’interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone e delle merci, al fine di avere una riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di politiche radicali di mobilità sostenibile. È stato introdotto il Mobility Manager di area, che deve essere nominato sempre nelle città in cui sono presenti aziende in cui è obbligatorio nominare un responsabile della mobilità aziendale.
Il Mobility Manager di Area ha delle determinate funzioni:
- Supportare e coordinare i responsabili della mobilità aziendale;
- Promuovere azioni di divulgazione, formazione e di indirizzo presso le aziende e gli enti interessati ai sensi del decreto;
- Assistere le aziende nella redazione dei PSCL (Piani degli spostamenti casa lavoro);
- Favorire l’integrazione tra i PSCL e le politiche dell’amministrazione comunale in una logica di rete e di interconnessione modale;
- Verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi, con sistemi di trasporto complementari ed innovativi, per garantire l’intermodalità e l’interscambio, e l’utilizzo anche della bicicletta e/o di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale;
- Favorire la diffusione e sperimentazione di servizi di taxi collettivo, di car-pooling e di car-sharing;
- Fornire supporto tecnico per la definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione di contributi e incentivi diretti ai progetti di mobilità sostenibile; promuovere la diffusione di sistemi e mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;
- Monitorare gli effetti delle misure attuate in termini di impatto ambientale e decongestione del traffico veicolare.
Il Mobility Manager scolastico
Con la legge 221[5] del 28 dicembre 2015 è stato poi prevista la figura del Mobility Manager scolastico. Questo responsabile è scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente. Ha sostanzialmente gli stessi compiti del Mobility Manager aziendale, ma chiaramente con riferimento al personale scolastico e agli alunni.
Un cenno al futuro con la conversione del Decreto Legge Rilancio
Da quanto è possibile apprendere dalle bozze di conversione del Decreto Legge n. 34/2020, vi è l’intento di modificare i criteri che prevedono l’obbligo di redigere i piani di spostamento casa-lavoro, generando così l’obbligo di maggiori Mobility Manager.
Con l’entrata in vigore della legge di conversione, le imprese con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale.
Le imprese coinvolte nominano un Mobility Manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile.
Questa modifica non cambia di tanto le carte in gioco, se non quella di portare avanti una politica ambientale dedicata all’abbattimento dell’inquinamento atmosferico, di pari passo alla politica europea del Green Deal[6]. Rimane comunque un nodo cruciale sul tema, che è sin dal 1998 lasciata (volutamente?) nascosta, ossia l’assenza di sanzioni tanto della redazione del PSCL che della nomina di questa figura.
Tale mancanza sminuisce pertanto una figura che nonostante abbia un ruolo ben definito e con finalità ammirevoli, lascia comunque incertezza e amaro in bocca.
Informazioni
[1] L’impatto sulla qualità dell’aria può essere intaccato anche da altre fonti, come gli F-gas. Ne ho parlato in questo articolo http://www.dirittoconsenso.it/2018/10/29/f-gas-e-global-warming-potential/
[2] Torino, Genova, Brescia, Milano, Padova, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Parma, Firenze, Livorno, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Cagliari.
[3] Il decreto si occupa di disciplinare I criteri per l’elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria.
[4] Qui il testo del DM 20 dicembre 2000
[5] Qui il testo della L. 221/2015
[6] Francesca Scaini ha parlato di Green Deal in questo articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2020/06/25/green-deal-europeo-europa-sostenibile-entro-2050/

Roberto Giuliani
Ciao, sono Roberto. Da sempre appassionato al diritto ambientale, dopo essermi laureato in Giurisprudenza nel 2016 ho deciso di perfezionare i miei studi con un master in sistemi di gestione aziendale. Oggi lavoro nel settore Energy & Utilities come esperto di Normativa HSE.