I diritti costituzionali sono il nucleo centrale del nostro Stato di diritto, garanti della nostra persona e libertà

 

Breve introduzione storica ai diritti costituzionali

I diritti costituzionali sono il nucleo forte di qualsiasi Stato di diritto, di qualsiasi democrazia basata su una Costituzione garantista e liberale, e la nostra Costituzione si inserisce tra queste.

In Italia già vigeva una Carta Costituzionale (rectius, Legge fondamentale[1]), che era lo Statuto Albertino, concesso dal Re Carlo Alberto di Savoia ai sudditi del Regno di Sardegna, anche sulla base delle istanze di questi ultimi.

Lo Statuto Albertino rimase vigente fino all’entrata in vigore della nostra attuale Costituzione, e non sarà questa la sede della comparazione delle due Carte Costituzionali[2]. Nel periodo fascista, a partire dalle leggi fascistissime del 1925, per poi passare alle leggi razziale del 1938, effettivamente non si ebbe una revisione dello Statuto: esso, infatti, rimase sempre nella sua originaria formulazione senza subire alcuna modifica ufficiale da parte del legislatore. Quindi, non si ebbe alcun procedimento di revisione costituzionale, ma essenzialmente una deroga a quella che allora era la Legge fondamentale.

Si derogarono, com’è noto, alcuni diritti di libertà e principi fondamentali che erano riconosciuti dallo Statuto, come ad esempio il principio di uguaglianza tra regnicoli e la libertà di stampa.

Con l’avvento della Costituzione, però, si impose, all’art. 138 Cost., un procedimento di revisione costituzionale aggravato[3]. La conseguenza è che quanto previsto dalla Costituzione non può essere derogato, in quanto norma fondamentale dell’intero ordinamento giuridico. Pertanto tutte le altre norme devono conformarsi ad esso.

 

Ratio della costituzionalizzazione di alcuni diritti fondamentali

La ratio della rigidità della Costituzione repubblicana è da ricercarsi appunto in quanto accaduto sotto il regime fascista con la precedente Costituzione. E anche la ratio della costituzionalizzazione di alcuni diritti di libertà è da ricercarsi nel precedente regime totalitario, in quanto si annientarono tutte le libertà e i diritti fondamentali dell’individuo in ragione di un interesse super-individuale che era quello del regime.

La Costituzione, pertanto, si pone come punto di rottura con il precedente regime, come lo si può evincere dall’intera impalcatura costituzionale.

 

Diritti inviolabili e art. 2 Cost.

La persona costituisce il soggetto intorno al quale gravitano diritti e doveri, e quindi la persona è posta al centro della nostra Carta costituzionale.

Nella Prima Parte della Costituzione, rubricata “Dei diritti e dei doveri dei cittadini (artt. 13-54 Cost.), sono previste una serie di diritti di libertà, inviolabili, che trovano il loro riconoscimento e la loro tutela in primis nell’art. 2 Cost.

Quest’ultimo, infatti, afferma che:

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

 

Importantissimo è concentrarsi sul verbo utilizzato dall’Assemblea Costituente per la scrittura di tale disposizione: “riconosce”. Ciò sta a ribadire che i diritti inviolabili dell’uomo non vengono concessi dal legislatore, dallo Stato, poiché se così fosse quest’ultimo potrebbe in qualsiasi momento disconoscerli, potrebbe in qualsiasi momento eliminarli mediante una novazione legislativa. “Riconoscere” i diritti inviolabili dell’uomo, invece, significa che la Repubblica ha contezza del fatto che esistono dei diritti che sono propri dell’individuo in quanto tale, e che pertanto sono intangibili. Quindi, in prima istanza è importante concentrarsi sul linguaggio utilizzato dalla disposizione costituzionale, sul significato delle parole ivi contenute.

La norma di cui all’art. 2 Cost. è una norma aperta, in quanto non stabilisce quali siano i diritti inviolabili dell’uomo che la Repubblica riconosce e garantisce. Questo ha comportato negli anni ad un ampliamento del catalogo dei diritti inviolabili che hanno trovato una copertura ed una garanzia costituzionale, proprio in virtù della formulazione letterale della norma. Infatti, soprattutto la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione spesso hanno fatto rientrare alcuni diritti sotto l’ambito di tutela dell’art. 2 Cost., ma soprattutto ciò è avvenuto ad opera della Corte di Strasburgo, la quale, interpretando ed attuando la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti CEDU), ha dato impulso anche alle Corti interne, specie alla Corte Costituzionale, di tutelare alcune situazioni come diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2 Cost.

La Costituzione tutela i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Quanto alla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo come singolo, si sottolinea il valore costituzionale della persona, e quindi si pone al centro dell’ordinamento la persona, e quindi si attua il c.d. principio personalistico.

Poi, si riconoscono i diritti inviolabili anche nei confronti della persona che partecipa a formazioni sociali che sono funzionali allo sviluppo della personalità[4].  La Costituzione quindi è attenta a tutelare l’individuo in quelle comunità di cui l’uomo ha bisogno affinché possa liberamente sviluppare la propria personalità. Ma comunque, la Costituzione riconosce i diritti del singolo individuo quale partecipante alle formazioni sociali: ciò significa che comunque il destinatario della tutela di cui all’art. 2 Cost. è l’individuo.

 

Ma quali diritti vengono costituzionalmente tutelati?

In virtù della formula aperta dell’art. 2 Cost., vengono tutelati non solo i diritti che trovano un’espressa menzione nella Carta Costituzionale, ossia i diritti di libertà previsti dagli artt. 13 ss. Cost., ma anche quelli che possono essere ricavati implicitamente dall’intera impalcatura costituzionale.

Si pensi al diritto alla vita: la vita non trova un’espressa tutela ed un espresso riconoscimento della Costituzione, eppure è considerato il diritto fondamentale per eccellenza. Tuttavia, la sua tutela e il suo riconoscimento può essere desunto da una lettura in combinato dei vari articoli della Costituzione, ossia degli artt.  2 e 32 Cost., il quale riconosce il diritto alla salute (e la vita è naturalmente correlata alla salute dell’individuo); inoltre, trova un riconoscimento rafforzato anche in sede penale, all’art. 27 Cost., il quale stabilisce che non è ammessa la pena di morte.

Pertanto, sulla scorta di quanto detto, trovano tutela nell’art. 2 Cost. anche i diritti inviolabili che si ricavano attraverso un’attività ermeneutica e una lettura in combinato delle disposizioni costituzionali.

Ciò non toglie, comunque, che alcuni diritti inviolabili trovano un espresso riconoscimento nella Costituzione: la Prima Parte della Costituzione, infatti, contiene una serie di disposizioni direttamente collegabili all’art. 2 Cost. in quanto riconoscono espressamente alcuni diritti di libertà e, dunque, alcuni diritti inviolabili. Tra questi vi rientrano:

  • la libertà personale (art. 13 Cost.),
  • la libertà di domicilio (art. 14 Cost.),
  • la libertà di comunicazione (art. 15 Cost.),
  • la libertà di circolazione (art. 16 Cost.),
  • la libertà di riunione (art. 17 Cost.),
  • la libertà di associazione (artt. 18 e 39 Cost., quest’ultimo precisamente tutela la libertà di organizzazione sindacali, specificazione della libertà di associazione),
  • la libertà di culto (art. 19 Cost.),
  • la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.)[5].

 

I diritti tutelati costituzionalmente, però, non sono solo quelli previsti espressamente dalla Costituzione o ricavabili implicitamente da essa, ma anche quelli positivizzati in alcune Convenzioni internazionali, specie la CEDU.

Infatti, quest’ultima prevede una serie di diritti inviolabili e libertà fondamentali, e spesso sulla scorta delle interpretazioni fornite alla CEDU da parte della Corte di Strasburgo (la quale ha il compito di interpretare e dare attuazione alle disposizioni previste dalla CEDU[6]) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme interne proprio per violazione dell’art. 2 Cost.

 

Diritti costituzionali e revisione costituzionale

In virtù della rigidità della Costituzione, come si è sopra affermato, il procedimento di revisione costituzionale è un procedimento aggravato rispetto all’ordinario procedimento legislativo.

Vi sono dei limiti alla revisione della Costituzione, alcuni espliciti, altri elaborati dall’interpretazione della Corte Costituzionale.

Precisamente, l’art. 139 Cost., in chiusura della Carta, afferma che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Inoltre, non possono essere oggetto di revisione costituzionale i Principi fondamentali, e quindi gli artt. 1-12 Cost. Tra questi, come si è visto, vi rientra anche l’art. 2 Cost. in materia di diritti inviolabili dell’uomo. E allora è da chiedersi se, la preclusione di revisione costituzionale che ricade sull’art. 2 Cost. in quanto principio fondamentale, si riflette e si estende anche nei confronti dei diritti costituzionali sopra menzionati (artt. 13 ss. Cost.).

La risposta è in parte affermativa, in parte negativa. Infatti, la Corte Costituzionale, con sent. 1146/1988, ha affermato che i principi supremi riconosciuti dalla Costituzione non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali[7]. Pertanto, i diritti di libertà previsti dagli artt. 13 ss. Cost. possono essere modificati purché non si intacchi il loro nucleo essenziale.

Informazioni

Sent. Corte Costituzionale n. 1146/1988 http://www.giurcost.org/decisioni/1988/1146s-88.html

I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Relazione predisposta in occasione dell’incontro della delegazione della Corte Costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia, 2006

[1] Questa era la definizione contenuta nello stesso “Preambolo” dello Statuto Albertino del 1848

[2] Basti qui ricordare che lo Statuto Albertino rientra tra le cc.dd. costituzioni flessibili, ossia che possono essere modificate con una legge ordinaria del Parlamento, in contrapposizione alle cc.dd. costituzione rigide, le quali richiedono un procedimento legislativo di revisione costituzionale ad hoc, aggravato rispetto a quello ordinario

[3][3] In materia di revisione costituzionale v. G. DE LUCIA, “La revisione costituzionale: tra procedimento e limiti”, in DirittoConsenso, http://www.dirittoconsenso.it/2020/03/19/la-revisione-costituzionale-tra-procedimento-e-limiti/

[4] Tra le formazioni sociali possono rientrare le associazioni (l’art. 18 Cost. riconosce e tutela il diritto di associarsi liberamente per fini leciti); oppure la famiglia, che trova una tutela anche nell’art. 29 Cost. Con riguardo alla famiglia, l’art. 29 Cost. fa riferimento alla famiglia fondata sul matrimonio, e quindi sono escluse le unioni civili e le convivenze di fatto, le quali trovano invece una tutela costituzionale proprio nell’art. 2 Cost., in quanto formazioni sociali ove si svolge la personalità dei soggetti. Sulle unioni civili, si v. F. PACILÈ “Le unioni civili”, in DirittoConsenso, http://www.dirittoconsenso.it/2019/01/11/le-unioni-civili/

[5] In riferimento al diritto di manifestazione del pensiero v. G. DE LUCIA, “Art. 21 Cost.: la libertà di manifestazione del pensiero”, in DirittoConsenso. http://www.dirittoconsenso.it/2020/06/08/art-21-cost-libera-manifestazione-pensiero/.

[6] Si ricordi che la CEDU e la Corte di Strasburgo (ovvero Corte dei Diritti dell’uomo) non appartengono al circuito dell’Unione europea. Quest’ultima, infatti, ha una propria normativa, un proprio ordinamento autonomo rispetto a quello della CEDU, ed ha anche una propria autorità giurisdizionale che è la Corte di Giustizia dell’Unione europea. La CEDU, piuttosto, si inserisce nel meccanismo del Consiglio d’Europea, nell’ambito del quale appunto è stata firmata la CEDU

[7] V. Corte Costituzionale sent. 1146/1988, http://www.giurcost.org/decisioni/1988/1146s-88.html