La vita e la dignità tra ordinamento costituzionale e fonti internazionali: il diritto alla vita e la tutela della dignità
Vita e dignità quali valori costituzionali interni (a cura di Gennaro De Lucia)
La nostra Costituzione costituisce il fondamento del diritto alla vita e della tutela della dignità umana. Le disposizioni che vengono in rilievo sono essenzialmente gli artt. 2 e 3 Cost.
L’art. 2 Cost.[1] stabilisce il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità: naturalmente, tra i diritti inviolabili dell’uomo, intangibili e propri dell’essere umano in quanto tale, vi rientra la vita.
La vita però non trova un riconoscimento esplicito nella nostra Carta costituzionale, in quanto nessuna disposizione prevede espressamente una tutela del diritto in questione. Il diritto alla vita viene riconosciuto implicitamente dalla Costituzione e la sua tutela costituzionale si rinviene da una lettura in combinato degli artt. 2, 27 e 32 Cost.
L’art. 3 Cost. prevede espressamente che tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge ed hanno pari dignità sociale: la dignità umana, quindi, trova fondamento nell’art. 2 Cost. quale diritto inviolabile e viene riconosciuta, in misura eguale, a tutti i cittadini in conformità del principio di non discriminazione ex art. 3 Cost.
La dignità costituisce un tutt’uno con i diritti fondamentali e con la persona[2]. Infatti, i diritti fondamentali (ovvero, diritti costituzionali o inviolabili) riconosciuti dall’art. 2 Cost. ineriscono la persona umana, e sono propri dell’uomo in quanto tale: con il riconoscimento dei diritti inviolabili si riconosce, correlativamente, dignità umana. Pertanto, si può affermare che il riconoscimento dei diritti costituzionali tutelati ex art. 2 Cost. sono strumentali all’affermazione e al riconoscimento della pari dignità umana.
Diritti inviolabili e dignità umana, collegati tra loro da un nesso – come abbiamo appena affermato – sono propri della persona in quanto tali, e preesistono allo stesso Stato e al diritto in generale. Infatti, si parla sempre di “riconoscimento” e mai di attribuzione dei diritti inviolabili dell’uomo e della giusta dignità umana. Pertanto, “l’uomo è anteriore allo Stato”[3] e al diritto per quanto attiene i diritti fondamentali.
Oltre all’art. 3 Cost., vi sono altri richiami espressi alla dignità nella Carta costituzionale: l’art. 36 Cost. stabilisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione che sia sufficiente ad assicurare a lui ed alla sua famiglia una vita libera e dignitosa; l’art. 41 Cost. stabilisce il rispetto della dignità umana quale limite all’iniziativa economica privata. Inoltre, vi sono altri riferimenti impliciti alla dignità umana.[4]
Diritto all’autodeterminazione tra Costituzione e legge ordinaria (a cura di Gennaro De Lucia)
Il diritto all’autodeterminazione è altro diritto inviolabile e fondamentale dell’individuo e consiste nella libera scelta del soggetto su questioni soprattutto bioetiche, questioni che attengono specialmente a trattamenti sanitari: pertanto, il diritto all’autodeterminazione inerisce al diritto alla libera scelta circa i trattamenti sanitari a cui sottoporsi e circa le cure a cui accedere. Vi è chi parla del diritto all’autodeterminazione quale diritto di libertà consistente nell’immunità da costrizioni o proibizioni[5].
Per quanto attiene il diritto all’autodeterminazione nell’ordinamento italiano, questo non trovava un riconoscimento espresso prima del 2017: infatti, la l. n. 219/2017[6] è stata la prima legge a prevedere espressamente la tutela del diritto all’autodeterminazione.
La l. n. 219/2017, in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (DAT), all’art. 1 afferma:
“La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.”
Quindi, l’art. 1 richiama in primis gli artt. 2, 13 e 32 Cost., stabilendo che, in attuazione di essi, la l. n. 219/2017 tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona.
L’art. 2 Cost., come abbiamo visto più volte, tutela i diritti inviolabili dell’uomo e la vita, la salute, la dignità e l’autodeterminazione sono tutti diritti che rientrano sotto la tutela della disposizione costituzionale appena richiamata.
L’art. 13 Cost. tutela, invece, la libertà personale, e tale disposizione quindi è quella che si riferisce più precisamente al diritto all’autodeterminazione: libertà personale che si esplica, quindi, anche come libera scelta dei trattamenti sanitari e delle cure a cui sottoporsi.
La legge in esame, dunque, tutela il diritto all’autodeterminazione: essa disciplina il c.d. consenso informato e le DAT. Il paziente, infatti, ha il diritto di ricevere una corretta e completa informazione circa il suo stato di salute e le conseguenze dei trattamenti sanitari e delle cure alle quali sarà sottoposto, potendo scegliere liberamente se sottoporvisi o meno; con la sottoscrizione delle DAT, invece, il soggetto sceglie, dopo un’adeguata informazione da parte del medico, a quali trattamenti sottoporsi e quali trattamenti invece rifiutare, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi (art. 4, l. n. 219/2017).
La l. n. 219/2017, quale legge che tutela il diritto all’autodeterminazione, è stata anche richiamata dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 242/2019, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 580 c.p. (istigazione ed aiuto al suicidio) “nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della l. n. 219/2017, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente” [7].
Con tale sentenza, che si inserisce nel c.d. caso Cappato, la Consulta ha preso una posizione importante, laddove in attuazione degli artt. 2, 13 e 117, co. 1, Cost., ha dato rilievo al diritto all’autodeterminazione del soggetto, il quale può liberamente scegliere di morire, ma in presenza di alcuni presupposti oggettivi: l’essere affetto da patologie irreversibili che comportano sofferenze fisiche e psichiche; che la procedura di suicidio assistito venga effettuata nel rispetto della l. n. 219/2017 e presso strutture pubbliche del SSN. Quindi, si dà comunque rilievo ad una visione oggettiva e non soggettiva di sofferenza, poiché essa deve essere valutata in termini clinici, secondo parametri medici, e non in base alla sensibilità personale, poiché ciascuno di noi ha una diversa percezione del dolore e della sofferenza fisica e psichica.
Si afferma, pertanto, un diritto all’autodeterminazione strettamente correlato alla dignità umana, e nello specifico al diritto ad una vita dignitosa: diritto ad una vita dignitosa che viene compromesso e leso da situazioni in cui il soggetto è forzatamente tenuto in vita da macchinari e questi non presenta livelli sufficienti di autonomia.
Il diritto alla vita e la tutela della dignità nell’ordinamento sovranazionale (a cura di Angela Federico)
In ragione degli artt. 10 – 11 – 117 Cost., grazie ai quali è possibile configurare l’adattamento dell’ordinamento interno a quello sovranazionale, trovano ingresso nel sistema costituzionale italiano fonti europee ed internazionali, anche in materia di diritto alla vita e tutela della dignità umana.
Nel diritto internazionale consuetudinario[8] tali diritti esistenziali trovano ragion d’essere nel divieto di genocidio, torture, assassinio di massa, discriminazioni etniche e razziali, riduzione in schiavitù. Tuttavia una tutela più specifica della vita e della sua dignità è assicurata dal diritto pattizio[9]: a titolo esemplificativo si pensi alla Carta della Nazioni Unite del 1945, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio dello stesso anno, alla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo del 1950[10] e, last but not least, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000[11].
Questo complesso di fonti internazionali consente di ritenere che sono maturi i tempi per riconoscere una soggettività internazionale, seppur limitata, agli individui, laddove anche essi – oltre agli Stati – sono destinatari di diritti e obblighi. In ordine ai primi è assicurata una tutela non solo sostanziale, bensì anche processuale in ragione della possibilità di ricorso ad alcune Corti internazionali[12]; in ordine agli obblighi, invece, vi è una responsabilità penale individuale (e, solo a determinate condizioni anche dello Stato) in seguito alla commissione di crimina iuris gentium[13].
La misura di quanto fin qui analizzato è data dal fatto che nella Comunità internazionale si è passati da un generale divieto di ingerenza degli affari interni ad un’erosione della domestic jurisdction a motivo della tutela dei diritti fondamentali.
La CEDU, la CDFUE e la funzione diplomatica della dignità (a cura di Angela Federico)
Un’analisi più precipua non può non riguardare il sistema integrato dei diritti fondamentali nell’ambito europeo.
Nel para-ordinamento CEDU è esplicitamente riconosciuto solo il diritto alla vita ai sensi dell’art. 2, il quale obbliga gli Stati parte a non attentare arbitrariamente alla vita dei propri cittadini, riconoscendone la titolarità alla persona. Tale ultima specificazione consente di escludere dal novero dei titolari i nascituri, di modo da consentire l’adozione di legislazioni in materia di interruzione volontaria della gravidanza, quando la sua prosecuzione arrechi rischi alla salute della gestante. La CEDU non disciplina la tutela della dignità; tuttavia la Corte di Strasburgo in 876 casi ha richiamato tale parametro al fine di una garanzia sostanziale del più generale diritto alla vita: ex multis, si veda il caso Pretty c. Regno Unito in materia di accesso ad una procedura medicalizzata di fine vita.
Diversamente la CDFUE garantisce – rispettivamente agli artt. 1 e 2 – sia la tutela della dignità che della vita. Benché vi siano questi riferimenti normativi tra le fonti UE, la Corte di Lussemburgo non ha inteso elaborare un trend unitario nella tutela della dignità: essa talvolta è utilizzata quale parametro per verificare la legittimità degli atti delle Istituzioni europee, talaltra quale diritto oggetto di bilanciamento[14].
La presenza di Carte internazionali volte alla tutela della dignità – di cui la CEDU e la CDFUE costituiscono solo un paradigma – ne evidenzia la sua funzione diplomatica: molti negoziati, avviati tra i ministri plenipotenziari per la conclusione dei trattati internazionali, trovano la loro fonte nella tutela della dignità della persona. Un recente ma zoppicante esempio è offerto, infatti, dal Trattato di proibizione delle armi nucleari firmato nel 2017 da 79 Stati, ma tuttavia non entrato in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.
Informazioni
U. ADAMO, “In mancanza di risposte da parte del Legislatore e in attesa di quelle che potrà comunque darne, la Corte decide sui profili della regolazione dell’aiuto al suicidio medicalizzato” in Consulta online, 2019.
P. BILANCIA, “Dignità umana e fine vita in Europa. Liber amicorum per Pasquale Costanza” in Consulta online, 2020
M. D’AMICO, “Il fine vita davanti alla Corte Costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici. Considerazioni a margine della sent. n. 242/2019”, in Osservatorio Costituzionale, 2019
A. DI STASI, “Brevi considerazioni intorno all’uso giurisprudenziale della nozione di dignità umana da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea” in Temi e questioni di diritto dell’Unione europea. Scritti offerti a Claudia Morviducci, pp.861-873, Bari Cacucci Editore, 2019.
A. DI STASI, “Human Dignity as a Normative Concept. Dialogue Between European Courts (ECtHR and CJEU)?” in Judicial Power in a Globalized World. Liber Amicorum Vincent de Gaetano, pp.115-130, Springer Nature Switzerland, 2019.
L. FERRAJOLI, “Dignità e libertà”, in Rivista di filosofia del diritto, il Mulino, 2019.
[1] In materia di diritti inviolabili dell’uomo cfr. G. DE LUCIA, “I diritti costituzionali”, in DirittoConsenso, http://www.dirittoconsenso.it/2020/07/20/i-diritti-costituzionali/
[2] L. FERRAJOLI, “Dignità e libertà”, in Rivista di filosofia del diritto, il Mulino, 2019
[3] Così come affermato, nella seduta del 9 settembre 1946 dell’Assemblea Costituente, da Giuseppe Dossetti, con il benestare anche di Palmiro Togliatti, il quale affermava che anche se lo Stato dovesse scomparire, questo non comporterà lo scomparire anche della persona umana e dei suoi diritti. Cfr. Resoconto stenografico della seduta del 9 settembre 1946 della Prima sottocommissione dell’Assemblea Costituente
[4] Ci riferiamo, per esempio, all’art. 32 Cost., il quale stabilisce che la legge può imporre dei trattamenti sanitari (parliamo del c.d. TSO), purché rispettino la persona umana, e qui il richiamo è riferito anche alla dignità umana. Oppure si pensi anche all’art. 13 Cost., il quale stabilisce che è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà, collegabile all’art. 27 Cost., il quale stabilisce che la pena non può consistere in trattamenti inumani. Anche l’art. 22 Cost. può, ad avviso di chi scrive, essere considerato come un richiamo implicito alla dignità, in quanto si afferma che nessuno può essere privato, per motivi politici, della cittadinanza, della capacità giuridica e del nome, situazioni che si inseriscono comunque nell’identità personale e quindi nella dignità dell’individuo
[5] Cfr. L. FERRAJOLI, op. cit.
[6] V. più diffusamente ed approfonditamente G. IORILLO, “Vita e consenso: un excursus sulla L. 219/2017”, in DirittoConsenso, http://www.dirittoconsenso.it/2020/06/16/vita-e-consenso-excursus-l-219-2017/
[7] Per un commento della sentenza v. più diffusamente G. DE LUCIA, articolo cit.; cfr. M. D’AMICO, “Il fine vita davanti alla Corte Costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici. Considerazioni a margine della sent. n. 242/2019”, in Osservatorio Costituzionale, 2019; U. ADAMO, “In mancanza di risposte da parte del Legislatore e in attesa di quelle che potrà comunque darne, la Corte decide sui profili della regolazione dell’aiuto al suicidio medicalizzato”, in Consulta Online, 2019
[8] La cui norma costituzionale di adattamento è l’art. 10 Cost.
[9] La cui norma costituzionale di adattamento è l’art. 117 Cost., alla quale si aggiunge l’art. 11 Cost. quando la fonte giuridica è rappresentata da un accordo internazionale che è anche trattato istitutivo di un’organizzazione internazionale
[10] Da adesso in poi CEDU
[11] Ma divenuta vincolante con il Trattato di Lisbona. Da adesso in poi CDFUE
[12] Si pensi alla Corte europea dei diritti dell’uomo che può essere adita dagli individui previo esaurimento dei ricorsi interni ovvero alla Corte di Giustizia UE limitatamente ai giudizi per carenza e di annullamento
[13] Crimini contro l’umanità, di guerra, contro la pace, genocidio
[14] Per approfondimenti sul tema A. DI STASI, “Brevi considerazioni intorno all’uso giurisprudenziale della nozione di dignità umana da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea” in Temi e questioni di diritto dell’Unione europea. Scritti offerti a Claudia Morviducci, pp.861-873, Bari Cacucci Editore, 2019

Gennaro De Lucia
Ciao, sono Gennaro. Sono nato e vivo in Calabria, e dopo aver conseguito la maturità scientifica ho deciso di iscrivermi a Giurisprudenza per coltivare la mia passione per il diritto. Nel mio percorso di studi ho scoperto la passione per il diritto costituzionale e, in parte, anche per il diritto penale (sostanziale e procedurale) e ciò mi ha portato ad approfondire questi campi di studio e di ricerca.