Nell’ammissibilità e nei limiti dell’uso del concorso esterno, si ripercorre il caso Bruno Contrada. È destinato a rimanere figlio unico?

 

Ammissibilità dell’istituto del concorso esterno

Il codice penale disciplina il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso all’articolo 416 bis[1]. Tale fattispecie criminosa, per orientamento prevalente, si configura come reato plurisoggettivo proprio, e richiede, ai fini della propria configurabilità, il dolo specifico, da intendersi, dunque come coscienza e volontà di entrare a far parte dell’associazione in maniera stabile e permanente (c.d. affectio societatis) e coscienza e volontà di realizzare gli scopi ultimi dell’associazione mafiosa.

Alla luce di tali considerazioni vi è da chiedersi se sia ammissibile anche un concorso eventuale ex art 110 c.p. nel reato di cui all’art 416 bis c.p. da parte di soggetti che non siano membri stabili dell’organizzazione, i quali tuttavia forniscano un loro contributo all’associazione medesima.

Inizialmente[2], ne era stata esclusa l’ammissibilità sulla base della considerazione secondo cui i contributi causali penalmente rilevanti rispetto all’attività dell’associazione criminosa fossero assorbiti nella portata applicativa dell’art 416 bis c.p. o nelle statuizioni di altre fattispecie criminose, quali quelle previste dagli artt. 378, comma 2 c.p, 418 c.p. e 7 d. l. n. 152/1991, non rimanendo, conseguentemente, profili di punibilità in relazione ai quali il combinato disposto degli artt. 110, 416 bis c.p. fosse suscettibile di trovare applicazione.

A favore dell’ammissibilità del concorso eventuale si è invece successivamente pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite che, nel 1994, ha affermato la configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa per quei soggetti che, sebbene non facciano parte del sodalizio criminoso, forniscono occasionalmente un contributo all’associazione criminosa tale da consentire alla medesima di mantenersi in vita e di perseguire i propri scopi.

Tra le argomentazioni a sostegno del ragionamento della Cassazione vi è innanzitutto la differenza radicale sussistente tra la figura del partecipe all’associazione, da intendersi come colui che fa parte dell’associazione in maniera stabile ed è dunque mosso da affectio societatis, e quella del concorrente eventuale, ossia colui che compie occasionali condotte agevolative ed è quindi carente di affectio societatis.

Data la diversità tra le due posizioni ne consegue che la condotta dellextraneus non può in alcun modo essere sussunta nell’art. 416 bis c.p ma risulta bensì penalmente rilevante ex art 110, 416 bis c.p. nelle forme dunque del concorso eventuale.

 

Elementi essenziali del reato

Una volta giunti all’affermazione circa l’ammissibilità dell’istituto diviene necessario individuarne gli elementi costitutivi.

In primo luogo, l’elemento cardine ai fini della configurabilità della fattispecie è l’assenza di un inserimento stabile in seno all’associazione, a cui fa seguito la necessità che la condotta contestata al concorrente esterno abbia effettivamente e oggettivamente determinato la conservazione o il rafforzamento dell’associazione mafiosa, requisiti, questi, da accertarsi ex post e sulla base di parametri di matrice giurisprudenziale individuati dalla Cassazione S.U. n. 30328/2002.

Per quanto attiene, invece, all’elemento soggettivo del reato in un primo momento la giurisprudenza si era orientata nel senso che fosse sufficiente, ai fini della configurabilità, il dolo generico bastando, dunque, che il concorrente esterno agisse con la coscienza e la volontà di mantenere in vita o di rafforzare l’associazione mafiosa sebbene per la fattispecie di cui all’art 416 bis c.p. fosse, invece, richiesto il dolo specifico; in un secondo momento, invece, la giurisprudenza si è orientata a favore della necessaria configurabilità, anche in capo al concorrente esterno, del dolo specifico che, nel caso di specie consisterebbe  non solo nella coscienza e volontà della propria azione come volta al mantenimento e rafforzamento dell’associazione mafiosa ma, anche nella coscienza e volontà della utilità della propria azione per la realizzazione del programma criminoso[3].

 

Il concorso esterno al vaglio dei giudici di Strasburgo: il Caso Contrada

L’istituto del concorso esterno in associazione è stato sottoposto al vaglio, anche, dei giudici della Corte EDU; la questione da cui la pronuncia scaturisce concerne la vicenda di Bruno Contrada, condannato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa in relazione a fatti commessi tra il 1979 e il 1988, periodo in cui, dunque, non era ancora intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite a prevedere l’ammissibilità della fattispecie. Così che, ad avviso della difesa Contrada, il reato, essendo di matrice giurisprudenziale, non avrebbe potuto trovare applicazione per i fatti contestati con palese violazione dell’art 7 CEDU sotto il profilo della irretroattività e prevedibilità della decisione giudiziale.

Di contro il governo, invece, ne sosteneva l’applicazione sulla base dell’assunto di fondo per cui la giurisprudenza ha sempre sostenuto l’esistenza del reato in esame e che le sentenze di senso contrario fossero ascrivibili ad una corrente minoritaria.

I Giudici di Strasburgo, con la sentenza n. 3/2015, tuttavia ritengono che la violazione, effettivamente, sia ravvisabile in quanto “all’epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente, il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest’ultimo. Il ricorrente non poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti”.

Dopo una lunga querelle circa le forme mediante le quali tale previsione dovesse trovare applicazione all’interno dell’ordinamento italiano si è infine optato per l’incidente di esecuzione, reputato lo strumento maggiormente idoneo a darvi attuazione. Sulla questione è poi intervenuta la Cassazione mettendo un punto fermo al caso Contrada concludendo che, a seguito della sentenza della Corte EDU, non resta che riconoscere che la pronuncia di condanna emessa dalla Corte d’appello di Palermo nei confronti di Bruno Contrada non è suscettibile di ulteriore esecuzione e non è produttiva di ulteriori effetti penali.

 

I “fratelli minori” di Bruno contrada e la natura della fattispecie criminosa

Due sono tuttavia le questioni lasciate irrisolte dalla Corte EDU, la prima attiene la portata della sentenza in questione e la seconda, invece, la natura giurisprudenziale o meno della fattispecie criminosa oggetto di analisi.

L’occasione per statuire sulle questioni insolute si presenta ai giudici nazionali con il ricorso presentato da S. Genco avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che aveva rigettato la richiesta di revisione della pronuncia emessa dalla corte d’assiste di Palermo del 1999, con la quale era stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa ex art. 110 e 416 bis c.p. per fatti antecedenti al 1994.

Circa la portata degli effetti della sentenza Contrada, la questione viene rimessa, ad opera della sesta sezione penale con ordinanza n. 21767/2019, alle Sezioni Unite: il fulcro della decisione attiene dunque alla possibilità di definire quale “sentenza pilota” la pronuncia sul caso Contrada della Corte EDU e, conseguentemente, esaminare se la stessa possa o meno estendere i propri effetti oltre il caso deciso.

Secondo la Convenzione[4], solamente nel caso in cui la questione tratti di un problema strutturale o sistemico o di altra disfunzione simile che ha dato luogo o potrebbe dare luogo alla presentazione di altri ricorsi analoghi, la Corte può emanare una sentenza pilota che indichi la natura del problema e le misure riparatorie adottabili a livello nazionale.

La Corte costituzionale, intervenuta sul tema, conscia della difficoltà di ravvisare quando un orientamento sia contrassegnato da “adeguato consolidamento” ha elaborato una serie di criteri negativi alla presenza dei quali il singolo interprete potrà “prendere le distanze da pronunce scomode”. In specie, gli indici individuati dalla Consulta sono i seguenti:

la creatività del principio affermato, rispetto al solco tradizionale della giurisprudenza europea; gli eventuali punti di distinguo, o persino di contrasto, nei confronti di altre pronunce della Corte di Strasburgo; la ricorrenza di opinioni dissenzienti, specie se alimentate da robuste deduzioni; la circostanza che quanto deciso promana da una sezione semplice, e non ha ricevuto l’avallo della Grande Camera; il dubbio che, nel caso di specie, il giudice europeo non sia stato posto in condizione di apprezzare i tratti peculiari dell’ordinamento giuridico nazionale, estendendovi criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri Stati aderenti che, alla luce di quei tratti, si mostrano invece poco confacenti al caso italiano.”

 

Sulla base delle premesse ora menzionate la Corte di cassazione con la sentenza n. 8544, depositata il 3 marzo 2020, ha escluso la natura di sentenza pilota in relazione alla statuizione dei Giudici della corte EDU atteso che, redatta “in termini strettamente individuali” e non corredata da alcuna indicazione circa i rimedi adottabili.

Conseguentemente, i principi affermati dalla Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro Italia, non si estendono nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso.

Circa l’altra questione sottoposta al vaglio degli Ermellini ossia quella attinente alla natura giurisprudenziale del reato indicato – tematica sulla quale la Cassazione a sezioni semplici si era a ben vedere già espressa[5]– la Corte sostiene come non si possa parlare di fattispecie a “creazione giurisprudenziale”, in quanto il delitto discende dall’applicazione del combinato disposto degli artt. 110 e 416 bis c.p., disposizioni già esistenti nel codice e accessibili a tutti.

Ad avviso della Corte, non è ravvisabile alcun deficit strutturale nell’ordinamento interno sulla considerazione per cui, in ordine ai fatti commessi ante 1994, l’unica incertezza riscontrabile fosse rappresentata dalla definizione giuridica del fatto di reato.

Di conseguenza, le condotte agevolative perpetrate a favore di un’associazione mafiosa già prima della sentenza a Sezioni Unite del 1994, lungi dall’andar esenti da pena, potevano alternativamente delineare una responsabilità penale o per concorso esterno ex artt. 110 e 416 bis c.p. o, integrare gli estremi della partecipazione penalmente rilevante ex art. 416 bis c.p.

 

Conclusioni

In conclusione, dunque la fattispecie del concorso eventuale nel reato di associazione di stampo mafioso trova ad oggi pacifica applicazione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, il quale, a più riprese ha provveduto a delinearne la portata e i limiti.

L’intervento dei giudici della Corte EDU e le recenti pronunce dei giudici della Cassazione hanno consentito di porre alcuni punti fermi sulla natura dell’istituto nonché sull’applicabilità della statuizione sovranazionale relativa al caso Contrada che a lungo ha dato addito a dibattiti interni.

Con la sentenza n. 8544/2020 si può dunque definitivamente affermare che Bruno Contrada è destinato a rimanere “figlio unico” in quanto il contenuto della pronuncia emessa non è destinato a trovare applicazione in situazioni analoghe.

Informazioni

Concorso esterno in associazione mafiosa: una sintesi dei passaggi evolutivi, in Diritto.it pubblicato il 25 novembre 2019.

V. PETRINO, Concorso esterno in associazione mafiosa: i “fratelli minori” di Contrada in Diritto.it, pubblicato il 10 luglio 2020

A. LARUSSA, Mafia, concorso esterno non è reato di origine giurisprudenziale in Altalex, pubblicato il 19 settembre 2019

A. A. GIANCRISTOFARO, Reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso tra normativa e giurisprudenza in Salvis Juribus, pubblicato il 14 luglio 2020

[1] Sulla tematica si veda l’articolo di DirittoConsenso consultabile al link: http://www.dirittoconsenso.it/2018/06/07/l-articolo-416-bis-del-codice-penale-italiano/

[2] Si veda in particolare la sentenza Cillari, n. 8092 del 14 luglio 1987, in cui la Corte di cassazione esclude esplicitamente l’esistenza di un reato simile. In senso conforme: sentenza Agostani, n. 8864 del 27 giugno 1989 e sentenze Abbate e Clementi, nn. 2342 e 2348 del 27 giugno 1994.

[3] Sul punto tuttavia vi sono anche recenti sentenze di segno contrario secondo le quali dunque, ai fini della configurabilità del concorso sarebbe sufficiente la mera conoscenza del programma criminoso senza che sia necessaria anche la volontà di realizzarlo.

[4] Si veda l’art 61 CEDU

[5] Si veda Cass. pen. sez. V n. 27308/2019