La Zona Economica Esclusiva nella Convenzione UNCLOS e le sue implicazioni strategiche nelle relazioni diplomatiche

 

La Convenzione di Montego Bay e la Zona Economica Esclusiva

Fino al XIX-XX secolo il diritto internazionale marittimo trovava il proprio fondamento nel principio di libertà dei mari: tale prassi fu inizialmente promossa dagli olandesi per contrastare il c.d. dominio dei mari da parte di Inghilterra, Spagna e Portogallo.

La libertà dei mari implica che nessuno Stato possa impedire ad un suo omologo l’utilizzo e lo sfruttamento degli spazi marini, con il limite della pari libertà altrui. Tale eccezione configura l’inammissibilità della sottrazione permanente delle risorse del mare agli Stati terzi[1].

Tuttavia, benché il principio di libertà si sia affermato quale norma di diritto internazionale generale, gli Stati hanno sempre preteso l’esercizio di una certa sovranità nelle acque adiacenti alle proprie coste. Ciò ha portato nel XIX secolo ad “un’erosione del regime di libertà[2]”, attraverso l’individuazione di diversi istituti giuridici in ragione di poteri diversificati che lo Stato costiero può esercitare in altrettante distinte zone marine: mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale e zona economica esclusiva.

Il diritto internazionale marittimo, così come delineatosi dalle consuetudini adottate dagli Stati della Comunità internazionale, è stato oggetto di due importanti conferenze di codificazione[3]: la Conferenza di Ginevra del 1958 e la Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare che nel 1982 ha portato alla firma della Convenzione di Montego Bay (o, altrimenti detta, Convenzione UNCLOS[4]). Quest’ultima è giuridicamente qualificabile quale accordo di codificazione, riportante la disciplina consuetudinaria del diritto internazionale marittimo.

La presente trattazione intende dar conto di un’analisi dei più importanti principi contenuti negli artt. 55-75 Conv. UNCLOS, disciplinanti i poteri dello Stato costiero nella zona economica esclusiva, che negli anni si sono sovrapposti a quelli esercitabili sulla piattaforma continentale[5].

 

La Zona Economica Esclusiva e lo sfruttamento delle risorse marine

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in seguito ai progressi della tecnologia, gli Stati iniziano a mettere a punto tecniche sempre più sofisticate per avviare un processo di sfruttamento delle risorse marine, ovviamente oltre quelle ittiche. Tale tendenza ha portato gli Stati ad estendere il proprio controllo al di là del mare territoriale, delineandosi così la piattaforma continentale e, non molto tempo dopo, la zona economica esclusiva. Essa, ai sensi dell’art. 57 Conv. UNCLOS, si estende fino a 200 miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale.

Tale limite è individuato nella linea di bassa marea; tuttavia questo principio, ex art. 7 Conv. UNCLOS, può essere derogato ricorrendo al c.d. “sistema delle linee rette”, le quali vengono tracciate congiungendo i punti sporgenti della costa ovvero, nel caso vi siano isole o scogli, congiungendo le estremità di questi. Evidente è, dunque, la vastità della zona economica esclusiva: ciò crea problemi in ordine alla delimitazione dell’area tra Stati frontisti e Stati contigui. La soluzione interpretativa trova un suo riferimento normativo nell’art. 6 della Convenzione di Ginevra, il quale impiegava per gli Stati che si fronteggiano il criterio dell’equidistanza, misurato dai punti delle rispettive linee di base del mare territoriale, salvo diversa volontà delle parti[6].

Gli artt. 56 e ss Conv. UNCLOS attribuiscono allo Stato costiero il controllo, nella zona economica esclusiva, di tutte le risorse economiche, biologiche e minerali del suolo, del sottosuolo e delle acque sovrastanti. Ovviamente l’esclusività dei poteri si estende anche alla pesca, in quanto gli artt. 61 e 62 Conv. UNCLOS prevedono che sia lo Stato costiero a fissare, con legge nazionale, la quantità massima di risorse ittiche sfruttabili e la propria capacità di sfruttamento; solo se quest’ultima è inferiore al massimo, allora lo Stato costiero può stipulare accordi con i suoi omologhi consentendo la pesca anche agli stranieri.

Nella zona economica esclusiva, inoltre, lo Stato costiero esercita la giurisdizione in materia di installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture, ricerca scientifica marina, protezione e preservazione dell’ambiente marino[7]. Quando i poteri dello Stato costiero sulla zona economica esclusiva si confondono con quelli sulla piattaforma continentale, esso mantiene comunque la possibilità di esercitare la propria giurisdizione[8].

A questo punto appare indispensabile comprendere se nella zona economica esclusiva è possibile individuare diritti e obblighi per gli Stati terzi. L’art. 58 Conv. UNCLOS non pregiudica l’utilizzazione delle risorse per gli altri Stati, i quali continueranno a godere della libertà di navigazione, di sorvolo, di posa di condotte e cavi sottomarini. La norma, con tale precisazione, pone un bilanciamento tra il diritto dello Stato costiero di sfruttare esclusivamente e razionalmente le risorse marine e il diritto degli altri Stati di utilizzare la zona economica esclusiva per ragioni connesse alla comunicazione ed ai traffici marittimi ed aerei. Si tratta, per entrambe le parti, di diritti che “hanno carattere funzionale[9]“, tali da escludere una preminenza sia del principio della libertà dei mari sia del principio della sovranità dello Stato costiero. Ciò trova conferma nell’art. 59 Conv. UNCLOS il quale, disciplinando situazioni giuridiche residuali per cui la Convenzione non attribuisce né diritti né doveri allo Stato costiero o agli altri Stati, individua come principio applicabile per la soluzione dei conflitti quello dell’equità.

Sulla base di quest’ultimo principio vengono regolati anche i diritti dei cc.dd. Stati geograficamente svantaggiati, cioè quelli che non hanno accesso al mare o hanno uno sviluppo costiero minimo, ai quali, dunque, è precluso il diritto esclusivo di sfruttamento delle risorse marine. Gli artt. 69 e 70 Conv. UNCLOS riconoscono a questi Paesi il diritto dello sfruttamento di una parte delle risorse biologiche eccedentarie delle zone economiche esclusive degli Stati costieri vicini, in ragione di accordi tra gli Stati interessati.

 

Accordo Libia-Turchia

Il 27 novembre 2019 è stato firmato un accordo bilaterale tra Libia e Turchia al fine di, non solo realizzare una cooperazione militare, ma anche delimitare le rispettive zone economiche esclusive. Tale ultimo obiettivo del trattato si è reso necessario per la configurazione dei limiti di sfruttamento delle risorse energetiche da parte dei due Stati. Il confine tra le due aree marittime è stato individuato in una zona che la Grecia considera come propria, sulla base di un’interpretazione estensiva della Convenzione di Montego Bay[10].

La questione oggetto del trattato involge anche l’Europa, laddove – in virtù di questo – la Turchia potrebbe eccepire ostacoli allo sfruttamento e all’esportazione di gas dal Mediterraneo Orientale. In ragione di tale possibilità, l’accordo è stato ampiamente criticato dall’Unione europea in quanto lesivo dei diritti di sovranità dei Paesi terzi[11] (in particolare Grecia, Cipro e Italia) e delle norme consuetudinarie di diritto internazionale marittimo.

L’accordo internazionale preso in esame costituisce il paradigma per dimostrare quanto sia importante – anche per la tenuta delle relazioni diplomatiche tra gli Stati – la delimitazione della zona economica esclusiva, a motivo delle implicazioni strategiche che lo sfruttamento delle risorse marine comporta laddove si realizzino profitti economici.

Informazioni

CAMARDA, CORRIERI, SCOVAZZI, 2010, La riforma del diritto marittimo nella prospettiva storica, Milano, Giuffrè Editore.

CONFORTI, 1983, La Zona Economica Esclusiva, Milano, Giuffrè Editore.

CONFORTI, 2014, Diritto internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica.

DEL VECCHIO, 1984, Zona Economica Esclusiva e Stati Costieri, Firenze, Le Monnier.

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/approfondimento-laccordo-turchia-gna-sui-confini-marittimi-25158

Convenzione UNCLOS http://www.ibneditore.it/wp-content/uploads/_mat_online/DirittoMarittimo/Convenzione_Diritti1982.pdf

Legge di ratifica Convenzione UNCLOS https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/12/19/094G0717/sg

[1] Si pensi all’esaurimento di una specie in una determinata zona.

[2] Così CONFORTI, 2014, Diritto internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica, p. 289.

[3] Meeting intergovernativi volti alla creazione di accordi di codificazione i quali, lungi dall’essere fonti di secondo grado, ricostruiscono la disciplina consuetudinaria di una determinata materia.

[4] Acronimo di “United Nations Convention on the Law of the Sea”. Da questo momento “Conv. UNCLOS”.

[5] Ai sensi dell’art. 76, par.1, Conv. UNCLOS: “La piattaforma continentale di uno Stato costiero comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all’orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso che l’orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore”.

[6] Esse potrebbero decidere di stipulare un trattato internazionale regolante i rispettivi poteri nella zona economica esclusiva sulla base del principio di equità. Anzi, tale soluzione è auspicata dalla sentenza della CIG del 20 febbraio 1969 (Caso della delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord), laddove i giudici hanno ritenuto che il criterio dell’equidistanza non sia più norma di diritto internazionale generale.

[7] Cfr. art. 56, par. 1, lett. b Conv. UNCLOS.

[8] Cfr. artt. 76 e 82 Conv. UNCLOS.

[9] Così CONFORTI, 2014, Diritto internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica, p. 305.

[10] Convenzione che la Turchia non ha mai firmato. Tuttavia, trattandosi di un accordo di codificazione, ad esso sono vincolati tutti gli Stati della Comunità internazionale.

[11] Per maggiori approfondimenti si veda il seguente articolo di LORENZO VENEZIA in DirittoConsenso http://www.dirittoconsenso.it/2020/05/26/la-delimitazione-territoriale-degli-stati/