Libertà di riunione e libertà di associazione: differenze tra due diritti fondamentali del nostro ordinamento
La libertà di riunione e la libertà di associazione sono la stessa cosa?
La libertà di riunione e la libertà di associazione sono due tra i diritti fondamentali (rectius, costituzionali) che vengono garantiti dalla nostra Carta, i quali sono attuazione quindi dell’art. 2 Cost[1].
I due diritti di libertà sembrerebbero affini, sembrerebbe che la libertà di riunione coincida con la libertà di associazione, ma non è così: essi sono due diritti di libertà ben distinti. Ciò lo si evince in prima battuta dal testo costituzionale, il quale dedica alle due libertà due articoli, ossia gli artt. 17 e 18 Cost.:
- L’art. 17 Cost. stabilisce che “i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi”, e quindi riconosce la libertà di riunione.
- L’art. 18 Cost., invece, riconosce la libertà di associazione, affermando che “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”.
Quindi, il fatto che libertà di riunione e libertà di associazione costituiscono due diritti di libertà distinti si evince innanzitutto dal dettato costituzionale. Ma comunque non è agevole la differenza tra riunione e associazione, poiché essi hanno anche dei punti di contatto: infatti, entrambi sono costituiti dalla plurisoggettività e dal perseguimento di uno scopo comune.
Allora la dottrina ha distinto le due fattispecie facendo leva sul carattere temporaneo della riunione, mentre l’associazione sarebbe caratterizzata dalla stabilità, che si evince dalla presenza di un patto sociale, di un atto con il quale l’associazione si costituisce per raggiungere, nel tempo, il proprio scopo. Quindi, la differenza si baserebbe soprattutto su carattere della stabilità-temporaneità.
La libertà di riunione
Come si è detto, la libertà di riunione è riconosciuta dall’art. 17 Cost. Questo afferma che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Dal primo comma dell’art. 17 Cost. quindi si evincono i due limiti-requisiti essenziali: la riunione deve essere pacifica, e quindi la riunione non deve dar luogo ad alcuna forma di violenza, di prevaricazione, che potrebbe avvenire per il mezzo delle armi. La riunione, pertanto, non deve provocare danni a cose e persone, e non deve quindi mettere in pericolo o addirittura ledere la sicurezza e l’incolumità pubblica.
Occorre fare una distinzione preliminare, dopo aver tracciato precedentemente la distinzione tra riunioni e associazione. L’altra distinzione che occorre fare è tra riunione e assembramenti: infatti, la riunione è la compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo per perseguire uno scopo comune, e presuppone quindi un accordo tra i soggetti; l’assembramento, invece, è una “riunione” occasionale, nel senso che è una compresenza occasionale e causale di persone, non preventivamente accordata.
Per le riunioni private e per quelle che si svolgono in luogo aperto al pubblico (ad es., un cinema, un teatro, un circolo ecc.) non è richiesto il preavviso: pertanto queste possono essere poste in essere in qualsiasi momento senza che sia necessario il preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza, e pertanto non possono neanche essere vietate preventivamente, né essere sciolte: il loro scioglimento può avvenire soltanto qualora all’interno di esse sia stato posto in essere un comportamento penalmente rilevante, e quindi un reato, che legittima l’autorità di pubblica sicurezza ad intervenire.
Diverso discorso, invece, per quanto riguarda le riunioni in luogo pubblico: in tal caso, infatti, la Costituzione afferma che deve essere dato preavviso alle autorità, e queste possono vietarle preventivamente soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Pertanto, a differenza delle riunioni private o che si svolgono in luogo aperto al pubblico, per le riunioni che si svolgono in luogo pubblico deve essere dato preventivo avviso alle autorità: non si tratta, però, di richiesta di autorizzazione, ma soltanto di una comunicazione alla stessa: l’autorità può vietare la riunione preventivamente soltanto se esistono fondati rischi per la sicurezza e l’incolumità pubblica.
Occorre però chiarire cosa si intende per luogo privato, luogo aperto al pubblico e luogo pubblico:
- Il luogo privato è quel luogo che è soggetto all’esclusivo potere di godimento e di disposizione da parte di un soggetto privato (il proprietario);
- il luogo aperto al pubblico è un luogo che è materialmente distinto dal luogo pubblico, e al quale è consentito l’accesso a determinate condizioni (ad es., l’essere socio, oppure comprare il biglietto);
- il luogo pubblico, invece, è quel luogo in cui tutti possono effettuare l’accesso senza preventiva autorizzazione, senza possedere alcun requisito, in quanto luogo che appartiene alla comunità e perciò a cui si può accedere liberamente.
Quali sono gli effetti del mancato preavviso?
L’orientamento più accoglibile sarebbe quello secondo cui il mancato preavviso – nel caso si tratti di riunione in luogo pubblico – non comporta lo scioglimento della riunione stessa, purché la riunione rispetti i requisiti di cui al 1° comma dell’art. 17, e quindi sia pacifica e si svolga senz’armi.
Pertanto, l’autorità di pubblica sicurezza può intervenire e sciogliere la riunione qualora questa diventi potenzialmente pregiudizievole per l’incolumità e la sicurezza pubblica, e quindi perda i caratteri previsti dallo stesso art. 17 Cost.; in caso contrario, la riunione non potrà essere sciolta e/o vietata.
La libertà di associazione
L’art. 18 Cost. prevede, come si è detto, la libertà di associazione, riconoscendo ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Si ritiene che per associazione si debba intendere un’organizzazione stabile tra persone, che intendono perseguire un determinato scopo comune. L’associazione si ricollega, pertanto, all’art. 2 Cost., il quale stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, costituendo l’associazione, quindi, una formazione sociale.
Per associarsi non è necessaria alcuna autorizzazione e l’associazione non richiede, per la sua costituzione, la preventiva autorizzazione[2] da parte della Pubblica Amministrazione.
La libertà di associazione è garantita sia in positivo, sia in negativo:
- libertà di associazione “in positivo” significa che tutti possono liberamente associarsi, entrando a far parte di un’associazione già esistente o costituendo egli stesso una nuova associazione;
- libertà di associazione “in negativo”, invece, significa che è riconosciuta, sempre dallo stesso art. 18 Cost., anche la libertà di non associarsi.
Inoltre, è necessario che l’associazione non persegua fini che siano vietati ai singoli dalla legge penale, e quindi non deve perseguire fini illeciti, e cioè non deve essere volta ad attuare comportamenti che siano previsti dalla legge penale come reati: in caso contrario si potrà concretizzare il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) oppure di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), qualora ne ricorrano i presupposti[3]. Ma comunque, l’art. 18 Cost. è attento a specificare che l’associazione non debba perseguire fini che siano vietati ai singoli dalla legge penale: ciò che è permesso fare, dalla legge penale, ai singoli, è permesso fare anche all’associazione, costituendo quest’ultima proiezione delle persone che la compongono.
Il 2° comma dell’art. 18 Cost., inoltre, vieta le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Lo scopo della norma è quello che di evitare che si creino associazioni che possano sovvertire l’ordinamento costituito, l’ordinamento statuale. Si è affermato che la ratio del divieto consiste anche nel fatto che si voglia evitare che le associazioni, qualora abbiano fine politico, si giovino dell’utilizzo di mezzi violenti – quali anche quelli militari appunto – anziché del pacifico confronto e della civile dialettica.
Per associazione segreta si intende quell’associazione che occulta i fini che persegue al fine di sovvertire l’ordinamento democratico (si pensi, ad es., alla Loggia P2), ma non si intende quell’associazione che resta nascosta occultando la sua esistenza, qualora persegua dei fini leciti (ad es., la massoneria).
La disposizione di cui all’art. 18 Cost. è ricollegabile alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, la quale afferma che è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partita fascista: vi è un collegamento tra le due disposizioni poiché il partito fascista era un partito paramilitare, che faceva utilizzo di armi e dello squadrismo, e una volta ricostruito questo potrebbe avere come fine il sovvertire l’ordinamento costituzionale e democratico.
Specificazione dell’art. 18 Cost.
Per trattare fino in fondo la libertà di riunione e la libertà di associazione bisogna fare un’ultima considerazione. L’art. 18 Cost. trova una sua specificazione negli artt. 39 e 49 Cost.
Precisamente, l’art. 39 Cost. al 1° comma riconosce la libertà di organizzazione sindacale, e anch’essa è garantita (così come la libertà di associazione ex art. 18 Cost.), tanto in positivo quanto in negativo: significa che il lavoratore può liberamente costituire una nuova associazione sindacale[4] oppure liberamente aderire ad associazioni sindacale già esistenti, senza per questo essere discriminato sul posto di lavoro (libertà in positivo); oppure il lavoratore è libero anche di non aderire ad alcuna associazione sindacale, non potendo essere pertanto obbligato a farne parte.
L’art. 49 Cost., invece, afferma il diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamente in partiti, riconoscendo pertanto la libertà di associazione politica, sulla stregua della libertà di associazione ex art. 18 Cost.
I partiti politici rappresentano un’associazione di persone con una ideologia politica comune, che concorrono “con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.
Per politica nazionale però non deve intendersi esclusivamente la politica a livello centrale, ossia quella gestita dall’Esecutivo e dal Parlamento, ma anche la politica a livello locale. Pertanto, rientrano nella copertura ex art. 49 Cost. quelle associazioni politiche che concorrono non solo a partecipare alle Camere del Parlamento, ma anche alle Assemblee degli enti territoriali (Regioni, Comuni, Città metropolitane). Anche per le associazioni politiche valgono i limiti previsti dall’art. 18 Cost., ossia non possono essere segrete, non possono avere carattere militare, e non è possibile riorganizzare il partito fascista ex XII disp. fin.
Informazioni
R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Giappichelli Editore, 2019.
P. Caretti – G. Tarli Barbieri, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Giappichelli Editore, Torino, 2017.
A. Pisaneschi, Diritto costituzionale, Giappichelli Editore, 2018.
[1] In materia di diritti costituzionale v. G. DE LUCIA, “I diritti costituzionali”, in DirittoConsenso, http://www.dirittoconsenso.it/2020/07/20/i-diritti-costituzionali/
[2] Il carattere della mancanza di autorizzazione permette di distinguere l’attuale sistema da quello fascista, in cui era invece previsto un controllo preventivo da parte dell’autorità pubblica e l’associazione poteva quindi essere repressa sul nascere qualora si riteneva andasse contro i principi del partito fascista e potesse, quindi, essere sovversiva o comunque pregiudicare la stabilità del partito fascista
[3] Cfr. L. VENEZIA, “L’articolo 416 bis del codice penale italiano”, in DirittoConsenso, http://www.dirittoconsenso.it/2018/06/07/l-articolo-416-bis-del-codice-penale-italiano/
[4] È grazie alla libertà sindacale ex art. 39, co. 1, Cost. che, successivamente all’entrata in vigore della Carta costituzionale, ha preso avvio in Italia il fenomeno del pluralismo sindacale, che si distingue nettamente dal precedente regime, in cui invece erano stati soppressi i sindacati.

Gennaro De Lucia
Ciao, sono Gennaro. Sono nato e vivo in Calabria, e dopo aver conseguito la maturità scientifica ho deciso di iscrivermi a Giurisprudenza per coltivare la mia passione per il diritto. Nel mio percorso di studi ho scoperto la passione per il diritto costituzionale e, in parte, anche per il diritto penale (sostanziale e procedurale) e ciò mi ha portato ad approfondire questi campi di studio e di ricerca.