Uno dei mezzi di impugnazione del processo civile è quello di adire la Suprema Corte. È un ricorso attraverso il quale è possibile ottenere la cassazione di una sentenza, vediamo qual è il termine per proporre il ricorso per Cassazione

 

La Corte di Cassazione ed il ricorso per Cassazione

La Corte di cassazione è l’unico supremo organo della giurisdizione ordinaria con sede a Roma, deve assicurare la certezza della legge attraverso l’esatta osservanza e l’uniformità di interpretazione da parte dei giudici: la sua è una funzione c.d. nomofilattica[1]. Per perseguire questo obiettivo, per questioni di particolare rilevanza è previsto che la Cassazione decida a Sezioni Unite, come quelle concernenti la giurisdizione o questioni già decise in senso difforme dalle sezioni semplici.

E’ un mezzo costituzionalmente garantito[2] avverso tutte le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale[3]. Si tratta di un giudizio a critica vincolata, ciò vuol dire che vi si possono far valere solo i motivi tassativamente stabiliti dalla legge, che consistono in:

  • errori in procedendo[4] o
  • errori in iudicando[5].

 

La Corte di cassazione, se reputa ammissibile il ricorso o non lo rigetta, dichiara l’annullamento della sentenza, che può essere con o senza rinvio.

 

Termine per proporre ricorso per Cassazione

Il termine per proporre ricorso per Cassazione è regolato dall’articolo 325 c.p.c., il quale recita:

“Il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d’appello.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.”

 

La disposizione, pertanto, stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni, si tratta del cosiddetto termine breve. Il termine breve ha il fine di non lasciare troppo a lungo in una situazione d’incertezza i rapporti giuridici sui quali si pronuncia la sentenza.

La legge prevede, soltanto per le impugnazioni di tipo ordinario, un ulteriore termine per proporre ricorso per Cassazione, il cosiddetto termine lungo, che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza. Questa possibilità è prevista dall’articolo 327 c.p.c. che disciplina la decadenza dall’impugnazione[6].

Ci sono però estremi e rari casi in cui il termine del ricorso per Cassazione supera i sei mesi, ma in tal caso devono ricorrere cumulativamente tre condizioni:

  • che sia nulla la citazione iniziale o la sua notificazione;
  • che sia nulla anche la notifica degli altri atti notificati al contumace;
  • che tali nullità abbiano impedito al contumace di avere conoscenza del processo.

 

Decorrenza e computo del termine per proporre ricorso per Cassazione

Il termine indicato all’articolo 325 c.p.c. è di tipo perentorio[7].

Vediamo come si calcola questo termine e, quindi, la sua decorrenza, regolata dalla norma all’articolo 326 c.p.c.:

I termini stabiliti nell’articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell’articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.

Nel caso previsto nell’articolo 332, l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.”

 

Il codice di procedura civile disciplina le modalità di computo dei termini processuali. Queste modalità sono diverse a seconda che i termini siano a giorni o a ore, a mesi o ad anni.

Nel nostro caso, per calcolare la decorrenza del termine per il ricorso in Cassazione:

  • il computo è a giorni, infatti, si esclude dal calcolo il giorno iniziale;
  • per quanto riguarda i giorni festivi, l’articolo 155 c.p.c. sancisce che essi vanno comunque computati nel termine;
  • può capitare che il giorno di scadenza sia festivo, in tal caso la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo;
  • è utile precisare che durante il periodo estivo, i termini processuali si sospendono di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno e anche l’eventuale avvio della decorrenza proprio durante tale periodo è differito al primo settembre[8].

 

Ipotesi particolari di ricorso per Cassazione

Il codice di procedura civile all’articolo 362 prevede i casi particolari di ricorso per cassazione. In base alla disposizione le decisioni in grado d’appello oppure quelle in unico grado pronunciate da giudici speciali[9] sono ricorribili in Cassazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza[10].

Il termine per fare ricorso in Cassazione non è prescritto nel caso di:

  • conflitto positivo o negativo di giurisdizione tra diversi giudici speciali oppure tra giudice speciale e giudice ordinario: questo avviene quando più giudici hanno affermato o negato la propria giurisdizione sulla medesima controversia;
  • conflitto negativo di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario[11];
  • ricorso per Cassazione nell’interesse della legge.

 

Quest’ultima è un’ipotesi speciale di ricorso per Cassazione prevista dall’articolo 363 c.p.c.[12] con cui il procuratore generale presso la Corte di Cassazione chiede che la stessa si pronunci nell’interesse della legge. La corte decide nell’interesse della legge pronunciando i principi di diritto ai quali i giudici di merito devono attenersi.

Informazioni

G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, volume secondo, quarta edizione, 2015

G. AMOROSO, L’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione: il presente che guarda al passato per pensare al futuro, Corte di Cassazione 12 aprile 2017

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/

[1] Alla Corte di Cassazione è assegnato, dal’art. 65 dell’ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, il compito di porre in essere un sindacato di legittimità che, nel corso del tempo, concretizza la nomofilachia e crea quell’inveramento della norma generale ed astratta in principi di diritto espressi dalla giurisprudenza, i quali in ragione della loro ripetuta affermazione creano quello che viene chiamato il diritto vivente. Questa funzione è garantita costituzionalmente dal settimo comma dell’art. 111 Cost. “Nomifilachia e Massimario” di Giovanni Amoroso, L’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione: il presente che guarda al passato per pensare al futuro, Corte di Cassazione 12 aprile 2017.

[2] “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [360 c.p.c.; 606 c.p.p.].” Art. 111 Costituzione comma 6 e 7.

[3] Per approfondire sui diritti costituzionalmente garantiti si consiglia la lettura dell’articolo al link http://www.dirittoconsenso.it/2020/07/20/i-diritti-costituzionali/

[4] 1. Motivi attenenti alla giurisdizione; 2. Violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3. Nullità della sentenza o del procedimento; 4. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

[5] Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

[6] “Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [124 secondo comma, 129 terzo comma, disp. att.].

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace [291 c.p.c. ss.] dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione [164] o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’articolo 292.” Articolo 327 cpc Decadenza dall’impugnazione

[7] È tale il termine, imposto dalla legge, che impone il compimento di un atto entro un determinato momento, a pena di decadenza, con esclusione della possibilità di essere prorogati, nemmeno con l’accordo delle parti.

[8] Articolo 1 Legge n. 742 del 1969

[9] Sono giudici speciali il Consiglio di Stato, i Tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, i Commissari regionali liquidatori di usi civici, i Tribunali militari e le Commissioni tributarie.

[10] Oppure entro il termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione in caso di mancata notifica della sentenza.

[11] I casi di conflitto positivo di attribuzione tra la pubblica amministrazione e l’autorità giudiziaria devono essere risolti dalla Corte Costituzionale, come previsto dall’articolo 134 Costituzione.

[12] “Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza.

Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.

La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.” Articolo 363 cpc