Analisi e critiche dell’art. 12 T.U. 286/1998 in ottica europea ed internazionale per comprendere il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
Nozione e normativa del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
In Italia, per motivi di conformazione geografica, politiche pregresse e vicinanza territoriale con paesi che hanno subito dissesti politico-economici (solo per citarne alcuni), il tema dell’immigrazione clandestina è un argomento di costante attualità. Il diritto penale italiano prevede il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
È infatti divenuta particolarmente importante la punibilità di coloro che facilitano l’ingresso illegale di stranieri nello Stato, e la previsione di molteplici circostanze aggravanti ha permesso di ampliare e dettagliare in modo minuzioso la fattispecie.
Il riferimento è l’art. 12 del T.U. 286/1998, così come modificato dalla legge 189/2002 (c.d. legge Bossi-Fini): chiunque promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso in Italia o in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona[1].
Rispetto alla disciplina originaria del 1998, la legge Bossi-Fini ha inserito la previsione delittuosa dell’aiuto all’ingresso dello straniero in altri Stati, introducendo inoltre alcune ipotesi di favoreggiamento aggravato. Ci sono poi state ulteriori modifiche, volte ad inasprire le sanzioni già previste, come l’aumento della pena detentiva ad un massimo di cinque anni – rispetto ai tre originariamente disposti – ai sensi della legge 241/2004.
Rispetto all’individuazione del bene protetto, nel tempo sono state elaborate due diverse tesi:
- la prima identifica quale bene tutelato l’ordine pubblico
- mentre la seconda, qualificando il reato come plurioffensivo, allarga la tutela alla sicurezza e dignità delle persone il cui ingresso illegale è favorito o procurato[2].
Viste le numerose circostanze aggravanti di seguito illustrate, che vanno ad inasprire la pena qualora l’incolumità dello straniero sia in qualsiasi modo messa in pericolo (dalle condotte specifiche o dallo scopo del favoreggiamento) è possibile abbracciare con sufficiente certezza la seconda tesi.
Inoltre, perché si abbia la consumazione del reato non è necessario che l’ingresso avvenga, essendo sufficiente “l’idoneità della condotta a raggiungere un simile risultato”[3].
Sulla punibilità del tentativo, invece, la dottrina è divisa: da un lato c’è chi sostiene che anche tale accezione possa essere penalmente rilevante (posta l’individuazione della pubblica sicurezza come bene tutelato)[4], dall’altro lato chi sostiene che, trattandosi di un reato di pericolo, sanzionando il tentativo si registrerebbe un’eccessiva anticipazione della soglia di punibilità[5].
La normativa europea e pattizia internazionale più recente
In ambito europeo, la normativa di riferimento è la Direttiva 2002/90/CE del Consiglio. Nota come “Facilitation Directive”, essa fornisce una definizione comune del concetto di favoreggiamento dell’immigrazione illegale: aiutare intenzionalmente il cittadino di uno stato terzo ad entrare, risiedere o transitare nel territorio dell’Unione Europea, con scopo di lucro o meno, oltre ad istigare la commissione di tali condotte[6].
Spostando la lente d’ingrandimento dall’Unione Europea all’ambito internazionale, invece, emergono in maniera rilevante la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale[7] ed il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare e aria[8]. È evidente come, avendo il favoreggiamento in questione, molto spesso, scopo di lucro, esso sia strettamente connesso con il traffico di migranti ed il fenomeno acquisisca, quasi sempre, una connotazione transnazionale.
Le aggravanti del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
Ad ogni modo, secondo la normativa italiana, si individuano le seguenti ipotesi aggravate:
- reclusione da cinque a quindici anni (oltre alla multa di 15.000 euro per ogni persona) nei casi in cui: a) il fatto riguardi l’ingresso o la permanenza illegale di cinque o più persone; b) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità; c) la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; d) il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto o documenti contraffatti; e) gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti (art. 12 comma 3 T.U. 286/1998);
- ulteriore aumento di pena qualora si cumulino tra loro due o più ipotesi aggravate di cui al comma 3 ( 12 comma 3bis T.U. 286/1998);
- aumento della pena detentiva da un terzo alla metà, oltre alla multa di € 25.000 a persona se i precedenti fatti sono: a) commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) commessi in generale al fine di trame profitto, anche indiretto ( 12 comma 3ter T.U. 286/1998).
Si osservano, per contro, le seguenti ulteriori ipotesi, che pur non consistendo in circostanze aggravanti vanno a dettagliare ulteriormente la fattispecie:
- reclusione fino a quattro anni, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, per chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico; quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà (art. 12 comma 5 T.U. 286/1998);
- reclusione da sei mesi a tre anni e (in caso di condanna con provvedimento irrevocabile) la confisca dell’immobile, per chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio o cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione (art. 12 comma 5bisU. 286/1998).
La scriminante del soccorso e dell’assistenza umanitaria
L’art. 12 comma 2 T.U. 286/1998 stabilisce che, ferme restando le ipotesi date dallo stato necessità (art. 54 c.p.) non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
Tale comma costituisce la c.d. “scriminante umanitaria”, estremamente controversa e dibattuta alla luce del più recente – e consistente – fenomeno migratorio. L’enorme quantità di sbarchi clandestini che interessano (da sempre, ma da alcuni anni in maniera drammaticamente marcata) le coste del sud Italia, determinano l’approdo su territorio nazionale di migliaia di migranti irregolari. Questi però, trovandosi in stato di necessità poiché in fuga da realtà repressive, o comunque in situazioni di pericolo di vita per via delle traversate affrontate, devono prima essere accolti e solo successivamente messi di fronte al complesso iter del rilascio o meno di un idoneo documento di soggiorno.
In tale contesto si inserisce inoltre l’attività delle numerosissime navi ONG che si occupano del recupero in mare dei migranti in pericolo di vita: la disciplina giuridica dell’immigrazione clandestina via mare – e del favoreggiamento/sfruttamento della stessa – ricopre profili di diritto interno, europeo ed internazionale e configura un argomento a sé estremamente complesso.
Le critiche all’attuale sistema
La disciplina sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non è, evidentemente, esente da critiche.
In particolare, molte associazioni umanitarie affermano che l’attuale legislazione italiana sia andata a erodere il confine tra profitto e solidarietà, denunciando che in alcuni casi semplici azioni come distribuire alimenti o ospitare un migrante siano passibili di sanzioni, come se si stesse effettivamente integrando il reato in questione (si pensi a recenti episodi che hanno avuto grande clamore mediatico come il caso del sindaco di Riace, Domenico Lucano, e quello di Carola Rackete) [9].
Altra posizione critica è quella di chi ritiene che i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di traffico di migranti vengano – sia dalla legislazione comunitaria, sia dalla disciplina internazionale con la Convenzione di Palermo, sia dalla maggior parte dei paesi europei – erroneamente accomunati e considerati coincidenti. Tale indebita sovrapposizione tra fattispecie di reato in realtà diverse genera una molteplicità di problemi, primo fra tutti quello della rischiosa equiparazione di coloro che forniscono assistenza ed aiuto ai trafficanti internazionali[10].
Parallelamente c’è chi ritiene che l’attuale regime sanzionatorio non sia adeguato, non tanto perché con previsione di pene troppo leggere, ma per via della difficoltà materiale con cui le stesse vengono processualmente applicate.
In conclusione, è possibile affermare che il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – come la maggior parte dei temi afferenti i fenomeni migratori – non sia solo in costante aggiornamento ma anche strettamente connesso all’ambito politico-economico. Rimane come tale un argomento estremamente complesso rispetto al quale ogni sfaccettatura può essere debitamente ed autonomamente approfondita.
Informazioni
J. ESCOBAR VEAS, I traffici illeciti nel Mediterrano – Il fine di profitto nel reato di traffico dei migranti: analisi critica della legislazione europea, in Diritto Penale Contemporaneo, ed. 1/2018
F. DELLE CESE, Cos’è il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina?, in Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili, 17.10.2018, da cild.eu
DELPINO, R. PEZZANO, Favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina, in Manuale di Diritto Penale, parte speciale, Ed. Giuridiche Simone, XXVI edizione, Napoli 2019.
http://www.dirittoconsenso.it/2019/02/11/il-protocollo-contro-il-traffico-di-migranti
Cass. Pen., Sez. I, 13/01/2009, n. 1082
[1] Art 12 comma 1 T.U. 286/1998 così come modificato dalla l. 189/2002
[2] DELPINO, R. PEZZANO, Favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina, in Manuale di Diritto Penale, parte speciale, Ed. Giuridiche Simone, XXVI edizione, Napoli 2019.
[3] Cass. Pen., Sez. I, 13/01/2009, n. 1082
[5] DELPINO, R. PEZZANO, Favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina, in Manuale di Diritto Penale, parte speciale, Ed. Giuridiche Simone, XXVI edizione, Napoli 2019.
[6] F. DELLE CESE, Cos’è il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina?, in Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili, 17.10.2018, da cild.eu
[7] Nota anche come Convenzione di Palermo
[8] In proposito http://www.dirittoconsenso.it/2019/02/11/il-protocollo-contro-il-traffico-di-migranti
[9] F. DELLE CESE, Cos’è il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina?, in Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili, 17.10.2018, da cild.eu
[10] J. ESCOBAR VEAS, I traffici illeciti nel Mediterrano – Il fine di profitto nel reato di traffico dei migranti: analisi critica della legislazione europea, in Diritto Penale Contemporaneo, ed. 1/2018

Giulia Gava
Ciao, sono Giulia. Sono nata a Genova nel 1991. Dopo essermi laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Genova con una tesi in Diritto Internazionale, mi sono trasferita a Torino dove nel dicembre 2019 ho superato l’esame di abilitazione alla professione forense. Attualmente collaboro con uno Studio Legale occupandomi in particolar modo di diritto di famiglia e minorile; da sempre mi interesso anche di diritto internazionale e di diritto dell’immigrazione.