La sostenibilità ambientale passa anche dal punto di vista sociale, come le comunità energetiche possono essere un esempio di sfruttamento energetico rinnovabile in comune?
Cosa sono le comunità energetiche
È notizia[1] di pochi giorni fa che il Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato un decreto ministeriale che definisce la tariffa con cui si incentiva la promozione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili, ma di che cosa si parla?
Per comunità energetiche da fonti rinnovabili si intende un’associazione di cittadini, di piccole e medie imprese e di attività commerciali, che condivide lo stesso impianto di produzione di energia rinnovabile. L’obiettivo delle comunità è di apportare benefici in termini ambientali, economici e sociali ai membri che la compongono e all’area in cui essi operano. Questa entità è considerata un soggetto giuridico ed è stato introdotto dalla Direttiva europea RED II del 2018[2], aprendo la strada a un nuovo scenario energetico in Italia, soprattutto in ottica di sostenibilità ambientale e di economia circolare[3].
Il quadro Europeo
L’articolo 22 della Direttiva Red II, sopracitata, si occupa di delineare le comunità energetiche indicando quali devono essere i diritti dei clienti finali, soprattutto domestici, e i doveri degli Stati membri:
Gli Stati membri assicurano che i clienti finali abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l’attività commerciale o professionale principale.
Gli Stati membri assicurano che le comunità energetiche abbiano il diritto di:
- Produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- Scambiare, all’interno della stessa comunità, l’energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;
- Accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.
Insieme a questi diritti sono poi presenti delle indicazioni volte a fornire il corretto sostegno per agevolare lo sviluppo di queste comunità energetiche, ecco alcune indicazioni:
- Si cerchi di eliminare gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità energetiche;
- Si permetta alle comunità energetiche che forniscono energia o servizi di aggregazione, o altri servizi energetici commerciali, di essere soggette alle disposizioni applicabili a tali attività;
- Che il gestore del sistema di distribuzione competente cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia all’interno delle comunità di energia rinnovabile;
- Che la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- Siano disponibili strumenti per facilitare l’accesso ai finanziamenti e alle informazioni.
Il quadro italiano
La direttiva RED II dovrà essere recepita entro il 30 giugno 2021 e la legge di delegazione europea del 2019[4] affida, tramite l’articolo 5, al Governo il compito di emanare un apposito atto di legge secondo determinati criteri.
Ciononostante, le comunità energetiche possono essere create in Italia. Queste infatti sono disciplinate da tre atti normativi, il primo è il Decreto Milleproroghe, il secondo è una delibera dell’ARERA, il terzo è il decreto ministeriale firmato, ma ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto Legge 162/2019[5], convertito in L. 20/2020, prevede all’articolo 42-bis che nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 è consentito attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Quali sono le principali caratteristiche che devono avere le comunità energetiche?
- Gli impianti di produzione dell’energia rinnovabile devono avere potenza inferiore ai 200 kW;
- Gli impianti di produzione dell’energia rinnovabile devono essere entrati in esercizio dopo il 1 marzo 2020 (entrata in vigore della conversione in legge del Decreto Milleproroghe);
- La condivisione dell’energia avviene attraverso la rete elettrica esistente (con il pagamento degli oneri di sistema);
- L’impianto deve essere connesso alla rete elettrica a bassa tensione, attraverso la medesima cabina di trasformazione MT/BT;
- L’energia prodotta deve essere destinata all’autoconsumo, deve cioè essere consumata nelle immediate vicinanze dell’impianto;
- Gli autoconsumatori di energia rinnovabile devono trovarsi nello stesso edificio, nello stesso stabile, o condominio
- Le parti devono regolare il loro rapporto tramite un contratto di diritto privato mantenendo i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e potendo recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
Si evidenzia che la norma non specifica quale sia la fonte di energia rinnovabile alla base della comunità energetica.
La Delibera[6] dell’ARERA[7] invece riporta le disposizioni dell’Autorità in materia di regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell’ambito di comunità energetiche, in attuazione di quanto stabilito dal DL 162/2019.
La Delibera prevede un modello regolatorio virtuale che consente di riconoscere sul piano economico i benefici derivanti dal consumo locale dell’energia elettrica prodotta. In questo modello è previsto che il GSE[8] erogando il servizio di energia condivisa, restituisca alcuni importi forfettari con riferimento alla quantità di energia elettrica condivisa relativa all’insieme della comunità energetica. L’obiettivo è quello di valorizzare l’energia elettrica condivisa, tenendo conto di una stima della riduzione dei costi imputabile all’autoconsumo.
Il Decreto del MISE
Come abbiamo detto in apertura, è stato firmato un decreto dal Ministro dello sviluppo economico che definisce la tariffa con cui si incentiva la promozione dell’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche da fonti rinnovabili. Tale atto, che nel momento in cui si scrive non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rende pienamente operativa la misura introdotta dal Decreto Milleproroghe.
La tariffa per l’energia autoconsumata per le comunità energetiche sarà pari rispettivamente a 110 €/MWh. L’incentivo, riconosciuto per un periodo di 20 anni e gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), è cumulabile con il Superbonus al 110% nei limiti previsti dalla legge e punta a trasformare l’attuale sistema elettrico centralizzato, alimentato da combustibili fossili, in un sistema decentrato ed efficiente, alimentato con energie pulite, inesauribili e non inquinanti.
Informazioni
[1] https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041436-energia-al-via-incentivo-per-l-autoconsumo-e-le-comunita-energetiche-da-fonti-rinnovabili
[2] Qui il testo della Direttiva RED II
[3] Si approfondisca una delle misure più importanti in tema di economia circolare: Il pacchetto UE sull’economia circolare, di Federica Della Monica.
[4] Qui il testo del Disegno della Legge di Delegazione Europea 2019
[5] Qui il testo del DL 162/2019
[6] Qui il testo della Delibera del 04 agosto 2020 n. 318/2020/R/eel
[7] L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. Istituita con la legge n. 481 del 1995, è un’autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori. Funzioni svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
[8] Il GSE è Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A.) è una società per azioni italiana, interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, alla quale sono attribuiti numerosi incarichi di natura pubblicistica nel settore energetico.

Roberto Giuliani
Ciao, sono Roberto. Da sempre appassionato al diritto ambientale, dopo essermi laureato in Giurisprudenza nel 2016 ho deciso di perfezionare i miei studi con un master in sistemi di gestione aziendale. Oggi lavoro nel settore Energy & Utilities come esperto di Normativa HSE.