Il delitto di riciclaggio, oggi previsto all’art. 648 bis del codice penale, ha un’interessante evoluzione. Il legislatore ha introdotto nell’ordinamento questa norma al fine di contrastare la criminalità organizzata
Il delitto di riciclaggio: evoluzione storica
Il concetto di riciclaggio è riassumibile nella definizione fornita nel 1984 dalla Commissione Presidenziale statunitense sul crimine organizzato[1]. Già allora si sviluppò il concetto di delitto di riciclaggio, inquadrabile nell’ordinamento statunitense, e da lì si diffuse un’idea: follow the money è il principio attraverso cui bisogna colpire la criminalità organizzata.
Per riciclaggio si devono intendere i mezzi attraverso i quali si nasconde l’esistenza, la fonte illegale o l’utilizzo illegale di redditi e poi si camuffano questi redditi per farli apparire legittimi. Senza soffermarmi sulle fasi[2] del riciclaggio, è bene ricordare che il primo intervento legislativo in Italia diretto a reprimere le operazioni di riciclaggio risale al 1978.
L’art. 3 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 1978, n. 191, aveva introdotto nel sistema del codice penale l’art. 648 bis che puniva con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da 1 milione a 20 milioni di lire chiunque (“fuori dei casi di concorso del reato”) compiva fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti da tali delitti con denaro o altri valori.
Il fenomeno del riciclaggio crebbe sempre di più. A questo effetto, il legislatore ha modificato la norma soprattutto per far fronte agli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di sostanze stupefacenti, adottata a Vienna nel 1988. La Convenzione è stata infatti ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 19 marzo 1990, n. 55. L’art. 23 di detta legge modificò la rubrica in “riciclaggio”, ampliò la categoria dei reati-presupposto sino a ricomprendervi i delitti concernenti la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e riformulò la condotta tipica[3].
La formulazione attuale della norma
La formulazione attuale dell’art. 648 bis c.p. è stata introdotta dall’art. 4 della L. 9 agosto 1993, n. 328[4].
In base alla norma si legge:
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”
Per affrontare il nocciolo della questione del riciclaggio, è bene conoscere non solo il fenomeno, ma anche come il diritto penale italiano configura il reato.
I punti chiave del delitto di riciclaggio
Il delitto di riciclaggio è un reato:
- plurioffensivo, perché è delitto contro il patrimonio (è inserito infatti in questa sezione del codice) ma anche perché è l’amministrazione della giustizia ad essere un bene tutelato
- comune a soggettività ristretta: una sorta di terzo genere che si colloca tra il reato comune, effettivamente rimproverabile a chiunque, ed il reato proprio, il cui destinatario la norma vincola a qualifiche formali
- di mera condotta, privo di evento naturalistico
- di pericolo concreto, perché nessuna condotta è punibile ai sensi dell’art. 648 bis c.p. se non è riscontrabile in essa l’attitudine ad ostacolare la ricostruzione del paper trail, cioè della pista di carta che conduce dal bene apparentemente legittimo, attraverso tutti i passaggi e le operazioni di lavaggio, sino all’originaria provenienza delittuosa
- istantaneo e molto spesso come a consumazione prolungata: ciò si verifica nei casi in cui la condotta si articola in una serie di operazioni collegate l’una all’altra, frammentarie o progressive, compiute sulla medesima somma di denaro/medesimo bene e finalizzate a far perdere le tracce dell’origine delittuosa.
Non è un caso quindi che il reato sia inserito nel Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio, Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode.
In tale prospettiva, è chiara l’utilità di una norma di questo tipo nel novero delle disposizioni[5] contro la criminalità, anche per le tante pronunce giurisprudenziali.
Informazioni
Petrucci, R. and Marino, R. (2019) Codice penale: annotato con la giurisprudenza. 25. ed. Edizioni giuridiche Simone
https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/introduction.html?ref=menuside
[1] The Cash Connection: Organized Crime, Financial Institutions, and Money Laundering
[2] Placement, Layering and Integration. Ne ho parlato in quest’altro articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2020/08/17/riciclare-denaro-fenomeno-e-attivita/
[3] Veniva infatti punita la condotta di chi (“fuori dei casi di concorso del reato”) sostituiva “denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti” indicati “con altro denaro, altri beni o altre utilità” ovvero ostacolava “l’identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti”
[4] Con questa legge è stata ratificata e data esecuzione alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo l’8 novembre 1990
[5] Si pensi all’art. 416 bis c.p.: http://www.dirittoconsenso.it/2018/06/07/l-articolo-416-bis-del-codice-penale-italiano/

Lorenzo Venezia
Ciao, sono Lorenzo. Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi sul recupero dei beni culturali nel diritto internazionale e sul ruolo dell'INTERPOL e con il master "Cultural property protection in crisis response" all'Università degli Studi di Torino, sono interessato ai temi della tutela dei beni culturali nel diritto internazionale, del traffico illecito di beni culturali e dei fenomeni di criminalità organizzata e transnazionale.