Patti parasociali: breve excursus sulla nozione e sui relativi aspetti giuridici caratterizzanti

 

Patti parasociali: la nozione

I patti parasociali sono accordi stipulati al di fuori dell’atto costitutivo e dello statuto, tra tutti i soci o tra alcuni di essi, diretti a regolare reciprocamente i rapporti e gli obblighi scaturenti dal contratto sociale e caratterizzati da una comunanza di scopo condivisa dai soggetti sottoscrittori. La caratteristica che li contraddistingue è quella di regolare situazioni giuridiche originate dal contratto sociale collocandosi in una posizione esterna e distinta rispetto ad esso.

I patti parasociali hanno un’efficacia non reale ma obbligatoria in ossequio al disposto dell’art. 1372 c.c. Essi vincolano infatti esclusivamente i contraenti, senza produrre effetti nei confronti dei terzi estranei alla convenzione, siano essi gli altri soci, la società o soggetti terzi. Il mancato rispetto dell’obbligo previsto comporta, pertanto, soltanto l’obbligo di risarcimento dei danni nei confronti degli altri aderenti all’accordo. A titolo d’esempio, un voto in assemblea[1] contrario al patto comporta la responsabilità contrattuale di chi ha leso il patto stesso di fronte agli altri sottoscrittori, ma non tocca il piano della legittimità della delibera assembleare. La mancanza di efficacia reale fa sì che il voto espresso dal soggetto aderente al patto, in violazione degli accordi assunti, non sia nullo o annullabile; inoltre, non concorrendo a definire l’assetto organizzativo della società, l’eventuale invalidità dell’accordo non rileva rispetto alla validità degli altri atti societari[2].

 

Cenni introduttivi della disciplina

Un’esplicita regolamentazione dei patti parasociali è stata introdotta per la prima volta in Italia dal Testo Unico sulla Finanza (T.U.F.), ossia con la c.d. Legge Draghi n. 58/1998, la quale ha provveduto ad una loro tipizzazione da un punto di vista contenutistico e soggettivo. In particolare, l’art. 122 T.U.F. e il Regolamento Emittenti prevedono, in occasione della stipula dei patti e di ogni modifica successiva, un obbligo di disclosure a carico dei soci vincolati dal patto. Gli obblighi di comunicazione non si applicano, ai sensi dell’art. 122 comma 5-ter T.U.F., ai patti aventi ad oggetto partecipazioni inferiori al 2%.

La riforma del diritto societario del 2003 ha inoltre poi sancito il definitivo riconoscimento del fenomeno dei patti parasociali anche per le società non quotate. Il legislatore ha infatti introdotto nel Codice civile gli artt. 2341- bis e 2341-ter volti a stabilire i limiti di durata nonché a garantire, tramite adeguate forme pubblicitarie, la necessaria trasparenza dei patti.

 

Tipologie di patti parasociali

Nonostante la molteplicità di configurazioni caratterizzanti i sindacati azionari, questi possono essere distinti in due categorie principali: i sindacati di blocco e i sindacati di voto.

I sindacati di blocco possono essere definiti come accordi parasociali mediante i quali i soci contraenti si impegnano reciprocamente a non alienare le proprie azioni o quote societarie per un certo periodo di tempo, rispondendo dunque all’esigenza di mantenere omogenea e stabile la composizione della compagine azionaria. Dottrina e giurisprudenza sono unanimemente concordi nel riconoscere la loro piena legittimità purché essi non si pongano in contrasto con il principio generale codificato dall’art. 1379 c.c., ovvero purché siano convenuti entro limiti temporali ragionevoli e convenienti e rispondano ad un apprezzabile interesse di una delle parti. In caso contrario, il patto è invece da considerarsi inefficace.[3]

Tali patti hanno solamente efficacia obbligatoria fra le parti contraenti, mentre sono irrilevanti nei confronti dei terzi e della società. La loro violazione può comportare soltanto un obbligo di risarcimento dei danni a carico dell’inadempiente nei confronti degli altri soggetti aderenti all’accordo, mentre non vengono pregiudicate la validità della vendita delle partecipazioni né l’iscrizione dell’acquirente nel libro dei soci.

I sindacati di voto sono patti parasociali finalizzati a stabilizzare il governo della società, obbligando i soci sottoscrittori ad esercitare il diritto di voto in conformità alle decisioni assunte in base alle regole organizzative del sindacato. Scopo di tali accordi è quello di uniformare il comportamento dei soci facenti parte del patto convogliandolo verso un’unica direzione; parimenti, se stipulati fra i soci di minoranza, essi permettono di realizzare una più efficace opposizione alla maggioranza precostituita e, pertanto, una migliore difesa degli interessi comuni.

I sindacati di voto, al pari degli altri patti parasociali, sono tenuti a rispettare i principi generali di buon funzionamento della società e di tutela degli interessi dei creditori: a titolo d’esempio, è dunque ritenuto invalido il patto che obbliga gli aderenti a non votare l’azione di responsabilità contro gli amministratori che abbiano cagionato un danno alla società.[4] Possono avere carattere occasionale o permanente e, nel secondo caso, possono configurarsi o meno con un limite temporale determinato. Essi possono altresì avere come oggetto un vincolo di voto per tutte le delibere assembleari oppure soltanto per quelle relative a determinate situazioni.[5] Infine, anche il sindacato di voto produce effetti solamente fra le parti e non nei confronti della società; ne deriva dunque che un voto espresso in assemblea resta valido anche se in violazione dell’accordo parasociale.

 

Il sistema di pubblicità dei patti parasociali

Nelle società quotate, i patti parasociali sono soggetti, a norma dell’articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998, ad un regime di trasparenza che si articola in una serie di adempimenti necessari per la validità degli stessi. In particolare, essi devono, ai sensi del comma 1 del suddetto articolo, essere comunicati alla CONSOB[6] entro cinque giorni dalla stipulazione, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione e depositati presso il Registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stessa. L’inosservanza di tali obblighi pubblicitari determina, ai sensi del terzo comma dell’articolo 122 del T.U.F., la nullità dei patti.

Passando invece alle società non quotate, le forme di pubblicità dei patti parasociali sono richieste solo per le società per azioni che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, regola che trova la sua ratio in una precisa esigenza di tutela del pubblico dei risparmiatori e degli azionisti di minoranza. In tali società, i patti parasociali devono essere comunicati alla società medesima e dichiarati in apertura di ogni assemblea. Inoltre, la dichiarazione relativa ai patti parasociali deve essere trascritta nel verbale assembleare successivamente depositato presso l’ufficio del Registro delle imprese. In mancanza della dichiarazione, è fatto divieto di voto per gli azionisti stipulanti il patto. Nell’ipotesi in cui questi abbiano votato ed il loro voto sia stato determinante ai fini dell’assunzione della delibera, la stessa può essere impugnata ai sensi dell’articolo 2377 c.c..

Informazioni

G. F. Campobasso, Diritto commerciale vol.2, Utet Giuridica, 9 ed., 2015

F. Galgano, Il diritto commerciale in 25 lezioni, Giuffrè, Milano, 2007

G. Ferri, Manuale di Diritto Commerciale, 16 ed., 2019

D. Proverbio, I patti parasociali. Disciplina, prassi e modelli contrattuali, Ipsoa, 2010

[1] Sul tema si veda: G. Annunzi, Il Covid-19 e i suoi riflessi sulle assemblee societarie, in DirittoConsenso, http://www.dirittoconsenso.it/2020/07/24/covid-19-riflessi-sulle-assemblee-societarie/

[2] A. Zattoni, Assetti proprietari e corporate governance, Egea, Milano, 2006.

[3] F. Galgano, Il diritto commerciale in 25 lezioni, Giuffrè, Milano, 2007.

[4] Cass. 28.04.2010, n. 10215.

[5] Sindacato di voto per la nomina di amministratori.

[6] Commissione nazionale per le società e la Borsa: autorità amministrativa indipendente dotata di personalità giuridica, si occupa di tutelare gli investitori che operano in borsa e di garantire l’efficienza all’interno del mercato mobiliare italiano.