Il Testo Unico Ambientale, il d.lgs. 152/2006, dedica l’intera parte seconda del decreto alla disciplina delle autorizzazioni ambientali. Perché sono disciplinate?

 

Le autorizzazioni ambientali: che cosa sono?

Le autorizzazioni ambientali costituiscono l’espressione delle funzioni proprie dell’amministrazioni dedicate alla tutela dell’ambiente, come funzioni di regolazione di settori[1]. Infatti, tali provvedimenti rappresentano una tipologia procedimentale che non assume una particolare connotazione distintiva rispetto a quella di carattere generale, cioè applicabile a qualsiasi campo del panorama amministrativo, ma sussistendo un interesse di natura ambientale in rilevanza alcune caratteristiche di tali procedimenti vengono in rilevo.

I procedimenti autorizzatori, in generale, possono consistere nella rimozione degli impedimenti alla libera espressione e manifestazione dell’attività dei soggetti privati e, con carattere conformativo, nell’indicazione di una serie di modalità operative di esecuzione di attività da parte dei privati a cui è subordinato l’eliminazione dell’impedimento. In campo ambientale, tali procedimenti trovano ampia applicazione proprio in quanto sussistente un interesse ambientale da salvaguardare, il provvedimento in esame permette al privato lo svolgimento dell’opera o dell’attività autorizzata, prevedendo al contempo un complesso di puntuali indicazioni sulle modalità di svolgimento a cui è soggetto il privato, salvo la revoca del provvedimento autorizzatorio se non osservate.

 

La funzione delle autorizzazioni ambientali

Il procedimento autorizzatorio ambientale meglio connota e descrive la funzione di regolazione di settori svolta dalle amministrazioni pubbliche a presidio della tutela ambientale. Infatti, il pregiudizio arrecato a bene ambiente è nella maggior parte dei casi irreversibile. Una protezione efficace dell’ambiente può essere predisposta disponendo una verifica, un controllo a monte dell’intervento di altri interessi incidenti su quello ambientale. Quindi, l’autorizzazione ambientale svolge la funzione di tutela dell’ambiente, approntando, prima dell’inizio di un’attività di un soggetto in potenza pregiudizievole per l’ambiente, il controllo e le modalità di svolgimento dell’attività autorizzata. In questo procedimento, l’oggetto preminente consiste nella tutela dell’ambiente.

La funzione svolta dal procedimento autorizzatorio ha lo scopo di verificare la compatibilità ambientali di specifiche attività, cosicché il bilanciamento tra gli interessi in gioco viene effettuato tenendo in considerazione primariamente e ottimizzando l’elemento ambientale.

 

La disciplina nel T.U. ambientale

Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152[2] disciplina la materia delle autorizzazioni ambientali nella parte seconda del decreto, più precisamente gli artt. 4-52. Il Titolo I, rubricato “Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d’incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)” costituisce la parte generale della disciplina.  Nei primi articoli, dall’art. 4 all’art. 10, si concentra la normativa generale delle autorizzazioni ambientali, passando poi alla disciplina specifica delle singole tipologie autorizzative nei seguenti Titoli II, III, III-bis e IV.

L’art. 4 descrive specificamente le finalità i tali provvedimenti. Il decreto prevede che a tali procedure possono essere sottoposti progetti, piani, programmi di opero che abbiano un impatto sull’ambiente, con lo scopo di garantire che l’attività dell’essere umano sia compatibile con uno sviluppo sostenibile e di conseguenza con la capacità rigenerativa degli ecosistemi, delle risorse, della tutela della biodiversità e con un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica[3]. Inoltre, precisa al quarto comma che oltre alla finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e il contributo ad uno sviluppo sostenibile anche la finalità di protezione della salute umana, contribuendo ad assicurare un miglior ambiente di vita, il mantenimento della specie e la conservazione della capacità di riproduzione degli ecosistemi. In conclusione, sempre nell’ultimo comma, sancisce anche la finalità perseguire una riduzione dell’inquinamento derivante dall’attività elencate nell’allegato VIII e delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, ricomprendendo anche i rifiuti.

 

Le principali definizioni

Nell’art. 5, il Testo Unico procede a fornire alcune definizioni centrali nella materia delle autorizzazioni ambientali. In primis definisce le procedure di VAS, VIA, VIS e la valutazione d’incidenza.

  • Per VAS (Valutazione Ambientale Strategica) s’intende “il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio”[4].
  • Per VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) la normativa descrive il procedimento che ricomprende al suo interno “l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto”[5].
  • La VIS (Valutazione di Impatto Sanitario) viene definita dal decreto come “elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione”[6]. In ultimo per valutazione d’incidenza la norma intende un procedimento preventivo a cui si deve sottoporre qualunque progetto o piano che possano comportare “incidenze significative su un sito o su un’area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso”[7].

 

Sempre all’art. 5, ma alla lettera c, viene definito il concetto di impatto ambientale: effetti significativi, diretti o indiretti, di un progetto o di un piano sui seguenti elementi:

  • Popolazione e salute umana;
  • Biodiversità;
  • Territorio, suolo, acqua, aria e clima;
  • Beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
  • L’interazione tra i fattori elencati.

 

L’oggetto della disciplina e altre disposizioni

All’art. 6, viene individuato l’oggetto della disciplina, cioè i piani e i programmi che devono essere sottoposti ad un procedimento autorizzatorio. I piani e i programmi in oggetto sono:

  • quelli elaborati “per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;
  • quelli per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.”[8].

 

L’art. 7 definisce poi le competenze in materia di procedimenti delle autorizzazioni ambientali. A seconda che i piani e i programmi da sottoporre al procedimento siano di competenza regionale o statale, in sede statale l’autorità competente è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dove collabora con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e in sede regionale è competente la Pubblica Amministrazione preposta alla tutela, protezione e valorizzazione ambientale identificata secondo leggi regionali o delle Province autonome[9].

Gli art. 8 e 8-bis disciplinano la commissione tecnica e di verifica dell’impatto ambientale, per la VIA e la VAS, e la commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale.  La normativa definisce numero di componenti, ente a cui spetta la nomina e le funzioni attribuite ai membri delle commissioni tecniche.

L’art. 9, disciplinando le norme procedurali, chiarifica come i procedimenti autorizzatori in campo ambientale non siano elementi distinti e diversi rispetto a quelli generali applicabili nell’aerea amministrativa. Infatti, al comma 1 la norma prevede che si applichino a tali procedure le norme del procedimento amministrativo[10], in quanto compatibili. Al comma successivo, la medesima norma può indire una o più conferenze di servizi, al fine di acquisire informazioni e valutazioni da eventuali altre amministrazioni interessate. Al comma 3, la disciplina prevede che l’amministrazione competente possa concludere degli accordi con il proponente, per semplificare e disciplinare lo svolgimento delle attività che siano di interesse comune per entrambe le parti coinvolte dal procedimento.

In ultimo, l’art. 10 si occupa di dettare alcune indicazioni per coordinare tra loro le procedure d VIA, VAS, Verifica di assoggettabilità a Via, Valutazione d’incidenza e l’AIA.

 

Conclusioni

Il Testo Unico Ambientale si occupa di disciplinare le varie autorizzazioni ambientali. Tuttavia, disciplina tali procedimenti autorizzatori non prescindendo dalla tipologia generale amministrativa, anzi andando a definire più nello specifico quali siano gli elementi propri ambientali di tali procedimenti, in considerazione del fatto che in posizione di preminenza vi sia, in questo frangente, l’interesse ambientale.

Informazioni

[1] Se può interessarti un ulteriore strumento di tutela ambientale in capo alle amministrazioni, ti consiglio di approfondire il tema del Green Public Procurement a questo link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/05/12/il-gpp-green-public-procurement/

[2] Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, in G.U. n. 88 del 14 aprile 2006.

[3] Art. 4 del d.lgs. 152/2006.

[4] Art. 5, comma 1, lett. a, del d.lgs. 152/2006.

[5] Art. 5, comma 1, lett. b, del d.lgs. 152/2006.

[6] Art. 5, comma 1, lett. b-bis, del d.lgs. 152/2006.

[7] Art. 5, comma 1, lett. b-ter, del d.lgs. 152/2006.

[8] Art. 6, comma 2, lett. a e b, del d.lgs. 152/2006.

[9] Art. 7 del d.lgs. 152/2006.

[10] Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.