La fattispecie base dell’articolo 589 bis del codice penale e le ipotesi di omicidio stradale aggravato contenute nella norma
Panoramica dell’art 589 bis c.p.
Il reato di omicidio stradale quale fattispecie delittuosa autonoma rispetto all’omicidio colposo fa il suo ingresso nell’ordinamento giuridico italiano con la L. 41/2016.
Per effetto di tale novella normativa, la causazione della morte di un individuo in seguito a violazione delle disposizioni del codice della strada non trova più disciplina all’interno della fattispecie di cui all’art 589 c.p. ma, all’interno dell’art 589 bis c.p. con conseguente significativo aumento del trattamento sanzionatorio applicabile.
La nuova disposizione incriminatrice prevede, al comma I, un’ipotesi base di omicidio stradale la quale punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque cagioni l’evento morte con condotta consistita nell’aver violato le norme sulla disciplina della circolazione stradale poste dal codice della strada e dalle relative disposizioni complementari.
Nell’alveo dei soggetti chiamati a rispondere di tale reato rientrano anche coloro che rivestono una posizione di garanzia rispetto alla figura del soggetto attivo del reato. Il Ministero dell’Interno, infatti, sul punto precisa espressamente che il reato ricorre in tutti i casi di omicidio stradale “anche se il responsabile non è un conducente di veicolo”[1].
Trattasi di un reato comune, di danno, di evento, a forma libera per il quale è richiesto l’elemento soggettivo della colpa specifica che ricorre quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Nello specifico, le norme che regolano la circolazione stradale.
Oltre all’ipotesi base ora brevemente evidenziata la norma contempla anche ipotesi aggravate tra le quali ad esempio emerge la guida posta in essere in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe o ancora la morte causata da guida pericolosa.
L’omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza o dall’assunzione di sostanze stupefacenti
Per quanto riguarda l’aggravante del reato di omicidio stradale determinata dall’ assunzione di sostanze alcooliche, tale fattispecie è stata ulteriormente suddivisa in differenti ipotesi a seconda del tasso alcolico del guidatore e disciplinata in autonomi commi all’interno della disposizione:
- Infatti, al comma II il legislatore ha disciplinato la prima ipotesi di omicidio stradale aggravato equiparando, quanto a trattamento sanzionatorio, la guida in stato di ebrezza c.d. grave all’alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nella nozione di guida in stato di ebrezza “grave” il legislatore ha inteso inserire tutte quelle situazioni in cui il conducente presenta un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (fattispecie sanzionata all’art 186 comma II lett. c) CDS) alle quali affianca alterazioni psico-fisiche conseguenti all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (condotta sanzionata dall’art. 187 CDS)[2]. La condotta del soggetto attivo che, in tali condizioni, cagiona la morte di altro soggetto è punita con un trattamento sanzionatorio più rigoroso rispetto alla fattispecie base; la pena prevista è infatti quella della reclusione da 8 a 12 anni.
- Meno grave è invece la fattispecie prevista al comma IV dell’art 589 bis c.p., per la quale il trattamento sanzionatorio dal legislatore comminato è la reclusione da 5 a 10 anni.; si tratta dell’ipotesi di guida in stato di ebrezza c.d. intermedia che si configura nei casi in cui al conducente sia rilevato un tasso alcolemico ricompreso tra gli 0,81 e l’1,5 g/l (fattispecie disciplinata all’ 186 comma 2 lett. b) CDS). Tale disposizione, tuttavia, non opera nel caso in cui il conducente si trovi alla guida di uno dei veicoli indicati nel comma III, vale a dire quelli dediti al trasporto di cose o di persone in conto di terzi, gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, gli autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, gli autobus e gli altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere è superiore a otto, gli autoarticolati e autosnodati. Infatti, al conducente che eserciti professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose, che versi in stato di ebbrezza intermedia, ossia gli venga rilevato un tasso alcolemico compreso tra gli 0,81 e 1,5 g/l, non verrà applicata la fattispecie meno grave di cui al comma IV ma, quella più rigorosa prevista nel comma II con conseguente applicazione della pena della reclusione da 8 a dieci anni.
Tanto la circostanza aggravante del comma II quanto quella del comma IV si configurano come autonome e di natura soggettiva di conseguenza, in applicazione delle disposizioni di teoria generale del diritto, le stesse saranno suscettibili di venir applicate solamente nei confronti del soggetto a cui si riferiscono e non anche agli eventuali correi.
Le fattispecie di omicidio stradale aggravato dei commi II e IV prevedono la applicazione della misura precautelare dell’arresto obbligatorio in flagranza di reato ex art 380 c.p.p. anche, così come sostenuto dalla giurisprudenza, nel caso di “quasi flagranza” (vd Cass Pen. Sez. IV n. 53553/2017) che si configura quando l’indagato viene trovato con cose o tracce delle quali risulta evidente che lo stesso abbia commesso il reato immediatamente prima.
Rilievi critici della fattispecie del comma II
A ben vedere, come da alcuni sottolineato[3], della natura di fattispecie aggravante dell’omicidio stradale commesso in stato di ebrezza alcolica di cui al comma II, è lecito dubitare. Infatti, a dispetto della definizione normativa impiegata dal legislatore, la fattispecie è incline ad esser considerata ipotesi autonoma di reato sia per la modalità di descrizione del fatto che nessun richiamo fa al comma prevedente, sia per l’indicazione del trattamento sanzionatorio previsto in forma autonoma rispetto al comma precedente e, da ultimo perché la stessa è sottratta al meccanismo del bilanciamento che è proprio delle circostanze.
A ciò si aggiunge la constatazione per cui, stando al tenore letterale della previsione, si dovrebbe arrivare a ritenere che il mero superamento dei tassi alcolici richiamati nei commi dell’art. 589bis c.p. sia di per sé sufficiente per comminare le pene previste, evocando una sorta di presunzione di colpa per il mero versari in re illicita.
Al fine di evitare ciò, è opportuno interpretare le disposizioni indicate in senso costituzionalmente orientato, e cioè nel senso che la sussistenza della colpa non si può presumere in virtù della sola violazione della regola cautelare. Invece è necessario verificare la concretizzazione del rischio che la violazione di quella specifica regola cautelare voleva prevenire ed evitare, nonché la verifica dell’esclusione del c.d. comportamento alternativo lecito[4].
L’omicidio stradale aggravato dalla guida senza patente o con patente revocata
Al comma VI della norma, il legislatore ha previsto un’ipotesi di omicidio stradale aggravato commesso dal soggetto messosi alla guida senza patente o con patente revocata o sospesa. La circostanza aggravante in questo caso prevista si configura come comune per effetto della quale si prevede un conseguente aumento di pena fino ad 1/3.
A tale circostanza il legislatore ha equiparato l’ipotesi in cui veicolo coinvolto nel sinistro da cui è derivato l’evento mortifero sia sprovvisto dell’assicurazione obbligatoria e il sinistro sia stato cagionato dal proprietario del suddetto veicolo.
La disposizione, a ben vedere, prevede un aggravamento sanzionatorio con riferimento a comportamenti, la guida senza patente e/o senza assicurazione, sicuramente censurabili e irresponsabili, ma estranei alla sicurezza stradale e non può dirsi sempre e comunque automaticamente causa dell’evento lesivo. Ne deriva che la sussistenza di queste circostanze non esime il giudice dall’individuare, nel corso dell’accertamento, la regola cautelare la cui violazione è stata causa dell’evento lesivo[5].
L’omicidio stradale aggravato dalla fuga dopo l’incidente e dalla guida pericolosa
Chiude il novero delle circostanze previste dall’art 589 bis c.p. la fattispecie di cui al comma V che prevede la pena dai 5 ai 10 anni di reclusione – analoga quindi a quella prevista per il caso di omicidio stradale commesso in stato di ebrezza c.d intermedia – per il conducente che cagiona l’evento morte a causa della propria guida pericolosa.
Il legislatore fornisce una elencazione delle condotte che possono configurarsi quali guida pericolosa. Entro tale nozione vi inserisce alcune violazioni del Codice della Strada analiticamente indicate nello stesso comma V, quali:
- Superamento di specifici limiti di velocità
- Attraversamento di un’intersezione con il semaforo rosso
- Circolazione contromano
- Manovra di inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi, o un sorpasso azzardato, in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua
Tale elencazione in forma tassativa appare opinabile a fronte del fatto che vi sono numerose altre violazioni, parimenti gravi ma, escluse dal legislatore. Non è dunque chiaro il parametro che ha guidato il legislatore in questa selezione
Dubbia, peraltro, appare la stessa carrellata di violazioni: mentre la circolazione contromano, l’inversione del senso di marcia, il sorpasso e l’eccesso di velocità sono manifestazioni tipiche della colpa cosciente, l’attraversamento dell’incrocio semaforizzato con la luce rossa, invece, può avvenire anche per mera distrazione, e quindi colpa incosciente[6].
Il legislatore ha poi previsto un’ulteriore ipotesi di omicidio stradale aggravato, stavolta disciplinata in una differente disposizione normativa, vale a dire all’art 589 ter c.p., che opera nell’ipotesi in cui il conducente autore del sinistro da cui è derivata la morte di uno soggetto si dia alla fuga. Per effetto di tale circostanza ad effetto speciale la pena prevista dall’art 589 bis c.p. subisce un aumento in una misura che va da 1/3 a 2/3 e non può, in ogni caso, esser inferiore a 5 anni.
Riflessioni conclusive e prospettive di riforma
L’introduzione della novella normativa ad opera della l. 41/2016, per altro fortemente osteggiata da parte della dottrina che l’ha definita una riforma a macchia di leopardo idonea a cagionare molti danni e pochi vantaggi[7], nell’idea del legislatore doveva esser volta a fronteggiare, mediante l’inasprimento delle sanzioni sia principali che accessorie e l’introduzione di nuove circostanze aggravanti, quella che veniva avvertita dall’opinione pubblica come una vera e propria problematica endemica.
Tale riforma dunque si colloca lungo il percorso legislativo che ha inteso contrastare il fenomeno della criminalità stradale, in particolare quello determinato dalla diffusione di droga e alcool, mediante la previsione di sanzioni penali sempre più pesanti, ritenute efficace strumento di rassicurazione sociale[8].
Nonostante gli obbiettivi prefissatisi dalla novella tuttavia il tasso di incidenti stradali cagionati da guida pericolosa, assunzione di alcool e stupefacenti, è tutt’altro che diminuito.
Per fronteggiare in maniera più incisiva tale forma di criminalità in tempi recenti è stato elaborato un disegno di legge, frutto di un tavolo di discussione convocato dal Ministro Bonafede. Il d.d.l. proposto da Bonafede da un lato si prefigge l’obbiettivo di inasprire ulteriormente le pene previste per il reato di omicidio stradale, dall’altro, invece, propone l’introduzione di una nuova ed ulteriore ipotesi omicidio stradale aggravato ossia quella dell’utilizzo del cellulare alla guida.
Informazioni
ADDANTE E, Vox populi vox Dei? L’omicidio stradale: una riforma figlia del tempo attuale, in Archivio Penale, 2017, n. 2 consultabile al link http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=57afeeef-baec-4d69-bcae-15fc41a8f42f&idarticolo=15163
BOCHICCHIO G., Il nuovo delitto di omicidio stradale tra logica dell’emergenza e sistema costituzionale, in dirittifondamentali.it.
BRANCATI M.G, Omicidio stradale e stato di ebbrezza: la Suprema Corte ancora all’incrocio tra incerte qualificazioni normative e (s)comodi automatismi in Archivio penale, 2020 n, 3 consultabile al link http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=16b763bb-5bbd-438d-805b-4e7a9930537b&idarticolo=25988
BRUSCOLI S., Omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza e in stato di stupefazione: rifiuto di sottoporsi al prelievo in Diritto.it 08.01.2019
GENTILE DONATI D, Omicidio stradale (l. 23 marzo 2016, n. 41), in Il Penalista, speciale riforma 2016
GRECO M, la fattispecie di omicidio stradale in Diritto.it del 26.01.2018
LARUSSA A., l’omicidio stradale: giuda completa pubblicato il 18.05.2020 su Altalex
LOSAPPIO G, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni stradali, in penalecontemporaneo.it consultabile al link https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1467130329LOSAPPIO_2016b.pdf
[1] Circolare del Ministero degli Interni del 25 marzo 2016
[2] Su tematica parzialmente connessa vedi anche l’articolo di DirittoConsenso di Lorenzo Venezia sull’articolo 73 del DPR 309/1990 consultabile al seguente link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/05/05/le-condotte-punite-nell-art-73-dpr-309-90/
[3] BRANCATI M.G, Omicidio stradale e stato di ebbrezza: la Suprema Corte ancora all’incrocio tra incerte qualificazioni normative e (s)comodi automatismi in archivio diritto penale, 2020
[4] M. GRECO, la fattispecie di omicidio stradale in Diritto.it del 26.01.2018
[5] D. GENTILE DONATI, Omicidio stradale (l. 23 marzo 2016, n. 41), in Il Penalista, speciale riforma
[6] G. LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni stradali, in penalecontemporaneo.it
[7] G. BOCHICCHIO, Il nuovo delitto di omicidio stradale tra logica dell’emergenza e sistema costituzionale, in dirittifondamentali.it.
[8] E. ADDANTE, Vox populi vox Dei? L’omicidio stradale: una riforma figlia del tempo attuale, in Archivio Penale, 2017, n. 2

Rebecca Giorli
Ciao, sono Rebecca. Sono nata a Lucca nel 1994. Mi sono laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Pisa con una tesi sul trattamento penitenziario per i condannati per i reati di criminalità organizzata. Attualmente svolgo il tirocinio formativo ex art 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Lucca. Nutro un forte interesse per il diritto penale e penitenziario, in particolar modo per quanto riguarda i reati di criminalità organizzata.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da marzo 2020 ad aprile 2022.