Quali sono le denominazioni del vino che permettono di tutelare i produttori e i consumatori di questa buonissima bevanda?
Introduzione
Prima di parlare delle denominazioni del vino è necessario fare una premessa. La normativa europea ed italiana su tutto quello che riguarda alimenti e bevande è per gran parte impostata per favorire la tutela della filiera agro-alimentare e dei consumatori finali. Coloro che producono devono essere tutelati per gli sforzi e gli investimenti apportati alla propria attività imprenditoriale; coloro che acquistano devono essere messi al corrente degli elementi quali-quantitativi di un prodotto, in modo da rendere più chiara e comprensibile la scelta di acquisto[1] (rimane scontata la certezza di non tossicità di un alimento o bevanda[2]).
Inoltre, da amante e studioso del vino, informo già da ora che tutte queste regole che andremo a descrivere non vogliono assolutamente indicare che una denominazione più restrittiva dell’altra indichi che un vino sia più buono dell’altro, perché questo dipende dagli sforzi coinvolti nella realizzazione e chiaramente, al gusto proprio di ognuno di noi.
La legge nel vino
Fino all’avvento della Comunità Europea, ogni nazione provvedeva ad un propria legislazione creando non poche problematiche. Una prima pietra comune si appose attraverso l’emanazione del Regolamento 1962/26/CEE[3] che impose, tra le altre cose, a tutti gli Stati membri di adottare un catasto dei vigneti e di individuare procedure per la dichiarazione di produzione dei vini.
Per adeguarsi al Regolamento, il nostro legislatore creò il DPR 930/1963[4] e successivamente, la L. 164/1992[5], che diedero vita alle denominazioni del vino. Successive norme si sono susseguite nel tempo fino ad arrivare ad oggi, con due norme tra di loro necessariamente legate soprattutto per il tema delle denominazioni del vino che stiamo trattando: il Regolamento Europeo 1308/2013[6] – Regolamento OCM e la L. 238/2016[7] – Testo Unico sul Vino.
Le denominazioni del vino
Il Regolamento 1308/2013[8], all’art. 93 individua le denominazioni del vino.
Indicazioni Geografiche (IG): l’indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto vitivinicolo, conforme ai seguenti requisiti:
- Possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale origine geografica;
- Le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85 % esclusivamente da tale zona geografica;
- La produzione avviene in detta zona geografica;
- È ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera[9] o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
I vini provenienti da una IG che rispecchiano i disciplinari e abbiano superato tutti i controlli necessari ricadono nel marchio europeo IGP e possono essere etichettati, in Italia, come:
- Indicazione geografica tipica (IGT)
Denominazione di Origine (DO): il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto vitivinicolo, conforme ai seguenti requisiti:
- La qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
- Le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
- La produzione avviene in detta zona geografica
- Il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;
I vini provenienti da una DO che rispecchiano i disciplinari e abbiano superato tutti i controlli necessari ricadono nel marchio europeo DOP e possono essere etichettati, in Italia, come:
- Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG)
- Denominazione di Origine Controllata (DOC)
La piramide qualitativa
L’art. 33 della L. 238/2016 individua i requisiti per il riconoscimento delle denominazioni del vino, secondo la piramide qualitativa, che qui spiegheremo capovolta:
Il riconoscimento dell’IGT è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il 20 %, inteso come media, dei viticoltori interessati e di almeno il 20 % della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell’ultimo biennio. Per i vini a IGT è consentito l’uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite[10].
Il riconoscimento della DOC[11] deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della IGT precedentemente rivendicata. Il riconoscimento è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati, nell’ultimo biennio, da almeno il 35 %, inteso come media, dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 % della produzione dell’area interessata. Il riconoscimento in favore di vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente nell’ambito delle regioni nelle quali non sono presenti IGT. Inoltre, le zone espressamente delimitate o le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell’ultimo biennio, da almeno il 51 %, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all’articolo 8 e che rappresentino almeno il 51 % della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona.
Il riconoscimento della DOCG[12] deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza. Il riconoscimento è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell’ultimo biennio, da almeno il 66 %, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all’articolo 8, che rappresentino almeno il 66 % della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 % degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66 % della produzione certificata di quella DOC.
La tutela di queste denominazioni del vino è affidata ai Consorzi di tutela[13].
Il procedimento di costituzione di una DO o IG
Il procedimento per ottenere le denominazioni del vino è disciplinata dagli articoli 96 e seguenti del Regolamento Europeo 1308/2013 e dal DM 7 novembre 2012[14] e si articola in due fasi:
- La prima riguarda la procedura preliminare nazionale, in sostanza un insieme di produttori associati predispone le richiesta e predispone le regole minime che deve rispettare il prodotto finale (il disciplinare) e lo propone alla Regione competente. Se l’istruttoria Regionale va a buon fine, la domanda è trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole che effettua una fase istruttoria partecipata. In caso di esito positivo, avviene la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del modello di disciplinare.
- Decorsi 60 giorni dalla pubblicazione, se non ci sono impugnazioni, viene inoltrata la domanda alla Commissione Europea che valuta la conformità alle regole comunitarie e, in caso di esito positivo, inserisce la nuove denominazione nell’elenco[15] delle DO o IG.
Informazioni
Il Sommelier – FISAR, ed. 2020
[1] Si approfondisca con questo articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2019/02/22/il-diritto-al-cibo/
[2] Si approfondisca con questo articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2020/05/07/lautorita-europea-per-la-sicurezza-alimentare/
[3] Qui il testo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31962R0026
[4] Qui il testo: https://www.tuttocamere.it/files/camcom/1963_930.pdf
[5] Qui il testo: https://www.tuttocamere.it/files/camcom/1992_164.pdf
[6] Qui il testo: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:IT:PDF
[7] Qui il testo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/28/16G00251/sg
[8] Il regolamento ci indica anche tutta una serie di definizione che ruotano intorno al vino, nell’allegato II, parte IV
[9] La pianta del vino, la vite, è un arbusto rampicante. La Vitis vinifera è la specie in assoluto più importante per le caratteristiche qualitative dei suoi frutti.
[10] Qui il registro: http://catalogoviti.politicheagricole.it/catalogo.php
[11] I primi vini a cui fu assegnata la DOC furono, nel 1966, la Vernaccia di San Gimignano, l’Ischia, l’Est! Est!! Est!!! di Montefiascone, il Frascati.
[12] I primi vini a cui fu assegnata la DOCG furono, nel 1980, il Brunello di Montalcino e Il Vino Nobile di Montepulciano.
[13] Qui l’elenco aggiornato al 1/10/2020: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4923
[14] Qui il testo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/24/12A12250/sg
[15] Qui l’elenco: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/

Roberto Giuliani
Ciao, sono Roberto. Da sempre appassionato al diritto ambientale, dopo essermi laureato in Giurisprudenza nel 2016 ho deciso di perfezionare i miei studi con un master in sistemi di gestione aziendale. Oggi lavoro nel settore Energy & Utilities come esperto di Normativa HSE.