Le nuove restizioni alla libertà di movimento hanno portato ad importanti novità per quanto riguarda lo sviluppo del processo penale telematico

 

Il processo penale telematico al vaglio delle recenti misure emergenziali

A causa dell’emergenza sanitaria tuttora in corso e dell’aggravarsi delle condizioni di diffusione del virus verificatosi nel terzo trimestre del 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto “Decreto ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137)[1] e, a distanza di pochi giorni, il “Decreto ristori bis” (D.L. del 9 novembre 2020, n. 149)[2], volti a introdurre misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da covid-19. Questi provvedimenti oltre a porre una barriera alle estreme difficoltà economiche di questo periodo, dedicano dettagliate disposizioni ad alcuni aggiustamenti relativi alle modalità di accesso ai Tribunali, alla partecipazione alle udienze da parte dei privati e addetti ai lavori, nonché al rispetto del principio del contraddittorio e oralità. I provvedimenti di seguito analizzati aggiungono tasselli rilevanti nel percorso di sviluppo e ingresso nella realtà di tutti i giorni – non solo emergenziale – del processo penale telematico; tali provvedimenti, se pur destinati ad una durata e ad un effetto nel solo periodo emergenziale, pro tempore, si auspica possano essere assunti come spunto per una più ampia definizione e organizzazione del processo penale telematico.

 

Attività giurisdizionale – Art. 23 d. l. 149/2020

Per quanto riguarda il primo provvedimento, il d. l. n. 149/2020, da un’attenta analisi dei 32 articoli di cui è composto, si osserva come l’art. 23 rubricato “Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da covid-19”, contenga una fitta rete di disposizioni in questo senso. Vediamole insieme.

  • Indagini preliminari: il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa,  del  difensore,  di consulenti, di esperti o di altre persone,  salvo che  il difensore della persona sottoposta alle  indagini si  opponga,  quando  l’atto richiede la sua presenza; si pensi, per esempio al primo atto che viene notificato a colui che è sottoposto ad indagini preliminari, ossia al verbale di identificazione, dichiarazione e/o elezione di domicilio ai sensi degli artt. 349, 161 c.p.p. Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l’ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto.   Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio Studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni.
  • Udienze: le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3 c.p.p. il quale richiama espressamente i motivi di “pubblica igiene”. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto[3].   Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. I difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore[4]. Il giudice, inoltre può partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario. Queste disposizioni non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonchè alle discussioni relative al giudizio abbreviato -art. 441 c.p.p.- e dibattimentali -art. 523 c.p.p.- e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari.
  • Persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate. La partecipazione a qualsiasi udienza è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Con le stesse modalità è assicurata la partecipazione agli atti che richiedono la loro partecipazione. Per esempio, con queste modalità, il giudice potrà procedere all’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare ai sensi dell’art. 294 c.p.p.
  • Procedimenti in camera di consiglio e ricorsi per cassazione. La decisione sui ricorsi per cassazione ai sensi degli artt. 127 c.p.p. e 614 c.p.p. procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Si prevede inoltre un contradditorio cartolare che si articola nelle seguenti modalità:
    • entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti.
    • I difensori delle altre parti entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le

 

L’eventuale richiesta di discussione orale deve invece essere formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 del c.p.p. entro il termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria[5].

 

Attività di deposito atti, documenti e istanze – Art. 24 d. l. 137/2020

Proseguendo, indicazioni di assoluta rilevanza si rinvengono nel disposto dell’art. 24 del d. l. 137/2020, relative alla semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

In particolare il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo  415-bis,  comma  3 c.p.p. presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento  del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso[6]. Inoltre, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti rispetto a quelli indicati per i quali sarà reso possibile il deposito telematico. Per tutti gli indicati e per i quali verrà disposto il deposito telematico non sarà possibile l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati fino al 31 gennaio 2020, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata [7].

 

Detenzione domiciliare – Art. 30 d. l. 137/2020

Infine, in materia di detenzione domiciliare nel d. l. 137/2020 è stato inserito l’art. 30, il quale prevede espressamente che, fino alla data del 31 dicembre 2020, la pena detentiva verrà eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena.

Sono esclusi da questo provvedimento in particolare:

  • soggetti condannati per reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 c.p.), atti persecutori (o stalking, 612 bis c.p.) e tutta una serie di delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e tutta una serie di delitti di estrema gravità indicati nell’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario;
  • delinquenti abituali, professionali o per tendenza ai sensi degli artt. 102,105,108 c.p.;
  • detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

 

Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l’esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Inoltre, salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a 6 mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di 6 mesi[8][9].

 

Decreto Ristori bis

Segue, a pochi giorni di distanza, il decreto ristori bis che contiene ulteriori articoli dedicati al processo penale telematico nel periodo dell’emergenza sanitaria in corso. Vediamoli insieme:

 

Giudizi di appello – Art. 23 d. l.  149/2020

L’art. 23, intitolato “disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica” prevede in primo luogo un contraddittorio cartolare nei giudizi di appello proposti  contro le sentenze di primo grado; in particolare, la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire. Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello, la quale trasmetterà “immediatamente” e per via telematica l’atto al difensore. I difensori delle altre parti, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica.

L’eventuale richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero, dal difensore o dall’imputato a mezzo del difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della Corte di appello.

Importanti limiti temporali di applicazione: non si applicano ai procedimenti nei quali l’udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quelli in cui è fissata udienza entro il 31 gennaio 2020.

 

Prescrizione e custodia cautelare – Art. 24 d. l. 149/2020

L’art. 24 si concentra sulla prescrizione, in particolare sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2020, i giudizi penali sono sospesi, è sospeso il corso della prescrizione e dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo in cui l’udienza è rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, dovuta alle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario e previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute.

In questi casi, la successiva udienza non potrà essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, in caso contrario, si considereranno gli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata massima della custodia cautelare, al tempo della restrizione aumentato di 60 giorni.

 

Osservazioni conclusive sul processo penale telematico

Alla luce degli interventi normativi effettuati si rileva come il processo penale telematico sia stato sottoposto ad un cambiamento forzato e forzoso dalla legislazione emergenziale di questo periodo.

Ad eccezione di alcune restrizioni in tema di oralità e contradditorio tra le parti, è auspicabile tuttavia che le novità introdotte in riferimento al deposito di atti, istanze, alla possibilità di celebrare determinate udienze da remoto (si pensi alle classiche “udienze filtro”) possano rappresentare un valido strumento per una più vasta riorganizzazione e avvio di un processo penale telematico in grado di ridurre tempi e costi sia alla macchina dello stato, sia agli avvocati, favorendo allo stesso tempo una maggiore partecipazione dei cittadini intesi come soggetti parte del procedimento penale.

Informazioni

Giordano, Quando sarà attivo il processo penale telematico? in ilpenalista.it

Reale, Decreto Ristori in G.U.: le novità apportate al processo da remoto in Il quotidiano giuridico

Santalucia, La giustizia penale di fronte all’emergenza da epidemia da COVID-19, in giustiziainsieme.it

Dolcini, G.L. Gatta, Carcere, coronavirus, decreto “cura Italia”: a mali estremi, timidi rimedi in Sistema Penale

Portale Deposito atti Penali: pubblicato il Manuale Utente, in Diritto e Giustizia, a cura di La redazione

De Lucia, Diritto penale e garanzie costituzionali supreme in DirittoConsenso, consultabile al seguente link: http://www.dirittoconsenso.it/2019/07/09/diritto-penale-e-garanzie-costituzionali-supreme/

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/28/269/sg/pdf  per consultare il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (“Decreto ristori”)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/09/279/sg/pdf per consultare il D.L. del 9 novembre 2020, n. 149 (“Decreto ristori bis”)

[1] Consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/28/269/sg/pdf

[2] Consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/09/279/sg/pdf

[3] Luigi Giordano, Quando sarà attivo il processo penale telematico? in ilpenalista.it

[4] In caso di custodia dell’arrestato o del fermato la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o fermata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente.

[5] M. Reale, Decreto Ristori in G.U.: le novità apportate al processo da remoto in Il quotidiano giuridico

[6] Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

[7] In tema, si veda Portale Deposito atti Penali: pubblicato il Manuale Utente, in Diritto e Giustizia, a cura di La redazione

[8] Santalucia, La giustizia penale di fronte all’emergenza da epidemia da COVID-19, in giustiziainsieme.it

[9] Per un confronto con le misure adottate durante i mesi di marzo e aprile 2020: Dolcini, G.L. Gatta, Carcere, coronavirus, decreto “cura Italia”: a mali estremi, timidi rimedi in Sistema Penale