Il diritto di sciopero rappresenta l’astensione collettiva dal lavoro da parte di dipendenti a tutela dei propri interessi
Il contesto storico del diritto di sciopero
Nel periodo in cui era in vigore il Codice penale Zanardelli del 1889 lo sciopero non era vietato, era infatti considerato una libertà. Erano eccezioni le violenze e minacce commesse durante il suo esercizio. Per quanto riguarda il codice civile, lo sciopero dell’epoca era considerato come illecito civile dato che era un vero e proprio inadempimento contrattuale.
Successivamente, in epoca fascista, con l’entrata in vigore del Codice penale Rocco lo sciopero venne bandito e considerato un reato. Il codice Rocco lo inseriva, insieme alla serrata, tra i reati contro l’economia nazionale. Il codice Rocco raffigurava lo sciopero in diverse fattispecie di reato tra i delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, come ad esempio: sciopero per fini contrattuali (art. 502), sciopero per fini non contrattuali, detto anche sciopero per fini politici (art. 503), coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero (art. 504), coazione o sciopero a scopo di solidarietà e di protesta (art. 505) e altre tipologie di reato[1].
Il rango costituzionale di questo diritto
Con l’entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948, lo sciopero viene riconosciuto come un diritto. Questo vuol dire che da una parte non può essere represso penalmente, e dall’altra che non sarà più considerato nemmeno come un inadempimento contrattuale.
Il diritto di sciopero è una autotutela, garantita dall’articolo 40 della Costituzione che così recita:
“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.
La ratio di tale previsione è quella da un lato di riconoscere il valore fondamentale al diritto di sciopero, e dall’altro stabilire che esso non può essere esercitato in modo indiscriminato, in quanto è compito del legislatore ordinario disciplinarne le modalità dello svolgimento. Nonostante la previsione dell’art. 40 Cost. in Italia non è stata adottata una disciplina inerente alle modalità di svolgimento del diritto di sciopero, ma il suo concreto esercizio è stato in realtà disciplinato con modalità differenti: in via unilaterale dalle Organizzazioni Sindacali e tramite accordi con la controparte datoriale.
L’entrata in vigore della Costituzione e la mancata attivazione da parte del legislatore italiano nella materia del diritto di sciopero ha portato la giurisprudenza della Corte Costituzionale a pronunciarsi più volte sulla legittimità delle norme del codice Rocco. Nel 1960 venne dichiarato incostituzionale il diritto di sciopero per fini contrattuali[2]. Successivamente la Suprema Corte si è pronunciata più volte nel valutare la legittimità costituzionale delle norme del Codice Rocco fino a stabilire i cosiddetti limiti del diritto di sciopero.
La definizione del diritto di sciopero
Anche la Cassazione si è più volte pronunciata nell’ambito stabilendo, per esempio, come potesse essere definito lo sciopero nelle sue varie sfumature. Lo sciopero venne all’inizio definito come astensione concreta, contestuale e continuativa, di tutti i lavoratori dell’impresa. In questo modo però, lo sciopero a singhiozzo (rappresentato dai brevi periodi di astensione dal lavoro seguiti da brevi periodi di svolgimento di attività lavorativa) e lo sciopero a scacchiera (rappresentato dall’astensione da lavoro di differenti gruppi di lavoratori interconnessi tra di loro nella produzione in tempi diversi) non rientravano nella nozione data dalla Cassazione rientrando tra le forme del diritto di sciopero civilmente illecite.
Ci sono poi altre tipologie dello sciopero come sciopero bianco, caratterizzato dalla presenza degli scioperanti sul luogo di lavoro, oppure lo sciopero dello straordinario caratterizzato dal rifiuto di fare gli straordinari. Ma ci sono anche forme atipiche di sciopero che non possono considerarsi rientranti nell’art. 40 Costituzione e sono: la non collaborazione, cioè il rifiuto delle prestazioni accessorie, l’ostruzionismo caratterizzato dall’applicazione pignola delle disposizioni dell’imprenditore, in modo da paralizzare l’attività lavorativa, lo sciopero delle mansioni, cioè il rifiuto di svolgere determinate mansioni e lo sciopero del cottimo nonché il rifiuto di osservare i ritmi produttivi necessari per conseguire il supplemento di cottimo.
I limiti interni e esterni del diritto di sciopero
La prima definizione data dalla Cassazione ha subito varie critiche della dottrina. Così, la giurisprudenza ha ammesso di non poterne dare una e, in mancanza di una definizione legislativa, si attribuì alla parola sciopero il significato che essa aveva nel comune linguaggio adottato nell’ambiente sociale. Fu così che nel 1980 la Corte ha raggiunto una nuova dizione di sciopero “un’astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori, per il raggiungimento di un fine comune”[3] rimanendo estranea a tale nozione qualsiasi delimitazione attinente all’ampiezza dell’astensione[4]. Questa definizione rappresenta i cosiddetti limiti interni del diritto di sciopero. Dal momento in cui venne adottata la nuova definizione dello sciopero, tutte le forme di lotta sindacale che non rappresentano una astensione collettiva dal lavoro non possono essere così qualificate e non rientreranno sotto lo spettro dell’articolo 40 della Costituzione.
La teoria dei limiti esterni del diritto di sciopero è stata elaborata dalla Corte Costituzionale ed è stata la base da cui è partita la legislazione del 1990 del settore dei servizi pubblici essenziali[5]. I limiti esterni del diritto di sciopero sono quelli che derivano dal necessario bilanciamento di tale diritto con altri diritti costituzionalmente garantiti, soprattutto con i diritti sovraordinati e che non possono essere perciò essere danneggiati. Se non si pongono problemi per quanto riguarda il diritto alla vita o all’integrità fisica, è necessario fare un confronto con i diritti come quello della iniziativa economica privata, tutelato dall’art. 41 della Costituzione[6].
La titolarità del diritto di sciopero
Il diritto di sciopero è un diritto individuale ad esercizio collettivo: la proclamazione dello sciopero stesso da parte del sindacato di appartenenza non è una condizione necessaria per riconoscere tale diritto che è già tutelato dalla Costituzione. Per quanto riguarda la proclamazione dello sciopero, essa è un atto interno dell’associazione sindacale.[7]
L’iniziativa dello sciopero però scaturire infatti in due modi:
- tramite proclamazione sindacale (dove il sindacato è un ente stabilmente costituito) oppure
- tramite associazione di più soggetti, da qui deriva l’esercizio collettivo del diritto di sciopero).
Ad esercitare il diritto di sciopero proclamato saranno i soggetti che condividono un interesse collettivo: nel caso di proclamazione da parte del sindacato l’interesse collettivo è già alla base dello stesso, nel caso di sciopero proclamato da parte di più soggetti associati spontaneamente bisognerà verificarne la sussistenza. La titolarità del diritto di sciopero sotto l’aspetto pratico è dei lavoratori subordinati[8] e parasubordinati[9].
Informazioni
M. Magnani “Il Conflitto collettivo” in Diritto Sindacale, 2016;
M. Magnani “Diritto del lavoro”, 2019;
L. Lorello “Diritto di sciopero e servizi pubblici essenziali”, 2015;
Codice penale Rocco del 1930 http://www.davite.it/leggi%20per%20sito/Codici/Codice%20penale.pdf
Legge n. 146 del 1990 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/06/14/0090G190/sg
Legge n. 83 del 2000 https://www.camera.it/parlam/leggi/00083l.htm
[1] Codice penale Rocco del 1930, consultabile qui http://www.davite.it/leggi%20per%20sito/Codici/Codice%20penale.pdf
[2] Sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 1960 che dichiara: “1) la illegittimità costituzionale dell’art. 502, primo comma, del Codice penale, in riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione;
2) e in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara altresì la illegittimità costituzionale del secondo comma dello stesso art. 502 del Codice penale.” Sentenza consultabile al link https://www.giurcost.org/decisioni/1960/0029s-60.html
[3] Sentenza della Corte di Cassazione n. 711 del 30 gennaio 1980.
[4] Grazie a tale definizione sia lo sciopero a singhiozzo, sia la forma di sciopero a scacchiera divennero lecite.
[5] Legge n. 146 del 1990, Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Ha istituito la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge. Legge consultabile al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/06/14/0090G190/sg . La legge venne successivamente modificata nel 2000 dalla legge n. 83. Le modifiche e le integrazioni apportate sono consultabili al link https://www.camera.it/parlam/leggi/00083l.htm
[6] “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.” Art. 41 Cost.
[7] Si consiglia la lettura dell’articolo La libertà sindacale di Beatrice Alba, in Diritto Consenso, consultabile al link http://www.dirittoconsenso.it/2020/11/21/la-liberta-sindacale/
[8] Dove per lavoratore subordinato si intende lavoratore dipendente, il quale cede il proprio lavoro (tempo ed energie) ad un datore di lavoro in modo continuativo, in cambio di una retribuzione monetaria, di garanzie di continuità e di una parziale copertura previdenziale.
[9] Dove per lavoratore parasubordinato si intende il lavoratore che si impegna a compiere un’opera o un servizio a favore del committente, senza alcun vincolo di subordinazione proprio come il lavoratore autonomo ma, a differenza di quest’ultimo, beneficia delle prestazioni e delle tutele tipiche dei lavoratori subordinati.

Valeriya Topolska
Ciao sono Valeriya. Sono nata in Ucraina nel 1992. Ho conseguito una laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Parma. Nutro da sempre una grande passione per il diritto penale, ma di recente mi sono appassionata anche al diritto alimentare, materia in cui ho scelto di scrivere la tesi (Novel Food, tra diritto ed innovazione: una prospettiva comparata). Nell'ultimo anno ho iniziato la mia esperienza come praticante forense presso uno studio legale associato, dove ho la possibilità di esplorare sia il mondo civilistico che quello penalistico.