Quale è la disciplina per acquistare un cavallo? Dal contratto di compravendita ai vizi, ci sono vari elementi da tenere in considerazione

 

Introduzione

Molto spesso le parti, quando l’oggetto della compravendita è un cavallo, stipulano solo accordi verbali oppure redigono una semplice scrittura privata. Essa pertanto non è opponibile ai terzi ma ha efficacia soltanto fra le parti. Questa tipologia di accordi è basata interamente sulla fiducia tra venditore e compratore, ma rimane comunque scoperta da una piena tutela contrattuale. Infatti gli avvocati specializzati in equine law[1] consigliano sempre a chi si accinge a vendere o a comprare un cavallo di stipulare un apposito contratto di compravendita. Come acquistare un cavallo allora?

Questo articolo ha lo scopo di fornire le indicazioni necessarie al fine di stipulare un contratto di compravendita tale da fornire un elevato grado di tutela e garanzia limitandone di conseguenza i rischi.

 

La natura giuridica del cavallo

Occorre preliminarmente fornire qualche informazione sulla natura giuridica del cavallo[2] inteso come bene oggetto di un contratto.

Nel nostro ordinamento giuridico i beni vengono classificati in beni mobili e beni immobili, i primi inoltre si distinguono in beni mobili registrati (per es. automobili, imbarcazioni) e non registrati. Orbene il cavallo rientra tra i beni mobili non registrati.

Pertanto la disciplina dei beni mobili non registrati segue il principio del “possesso vale titolo”, secondo cui la proprietà di un bene si trasmette quando ricorrono determinati presupposti:

  • Un titolo idoneo al trasferimento
  • La consegna del bene
  • La buona fede dell’acquirente

 

Sotto il profilo della validità del trasferimento relativa alla proprietà del cavallo non ci sono regole particolari, pertanto, come precedentemente detto, è sempre consigliata una forma scritta valida ai fini probatori.

 

La disciplina relativa ai vizi

Nel Codice Civile, l’art. 1490 prevede che il venditore è tenuto a garantire il bene venduto immune da vizi che lo rendano inidoneo all’uso a cui è destinato o ne diminuiscano il valore.

Questo principio opera anche nel caso in cui nel contratto non ci sia alcuna clausola relativa ai vizi redibitori.

La garanzia prevista dall’articolo in esame opera allorquando il vizio sia preesistente alla vendita e il compratore non era a conoscenza del vizio durante la trattativa dell’acquisto.

In questo caso il compratore può riconsegnare il cavallo al venditore, il quale per contro sarà tenuto a restituire il prezzo con il rimborso delle relative spese.

L’acquirente decade inoltre dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (in alcuni casi il termine può variare fino a 40 giorni). L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna del cavallo.

L’art. 1496 c.c, il quale disciplina espressamente la vendita di animali, prevede inoltre che la materia sulla garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o dagli usi locali, nel caso in cui manchino queste fonti, si osservano le disposizioni dell’art.1490 c.c.

Prima di acquistare un cavallo è importante conoscere i vizi redibitori che in genere sono individuati:

  • Ballo dell’orso
  • Tic d’appoggio
  • Oftalmite periodica
  • Atassia spinale
  • Morva
  • Corneggio

 

Inoltre gli usi locali possono disciplinare ulteriori modalità che permettono l’esercizio dell’azione redibitoria.

 

Natura del cavallo e garanzie contrattuali

Occorre altresì precisare che in genere i cavalli vengono acquistati con finalità differenti (sportiva- agonistica, riproduzione, trekking, da lavoro.).

Pertanto durante la stipula del contratto volta ad acquistare un cavallo è bene che le parti valutino l’effettiva capacità dell’animale a svolgere le finalità per le quali esso viene acquistato. Ciò è possibile farlo mediante una visita preventiva svolta preferibilmente dal proprio veterinario di fiducia.

In ogni caso il cavallo dovrà presentare le specifiche attinenze e qualità per il quale viene acquistato; per esempio, se l’animale viene comprato per svolgere competizioni da salto ostacoli è necessario che presenti tutte le caratteristiche di un cavallo specialista in tale disciplina.

Per completezza di esposizione è necessario precisare che è nulla una garanzia relativa alle prestazioni sportive del cavallo se esso, nonostante presenti le caratteristiche e le qualità suddette, non raggiunga determinati risultati agonistici. Il successo atletico è una variante che dipende dal binomio cavallo-cavaliere, anzi molto spesso la percentuale grava[3] più sul cavaliere che sul cavallo, pertanto da questo punto di vista la performance è incerta.

In diritto il principio aliud pro alio opera quando il bene della compravendita è diverso da quello concordato. A riguardo l’art. 1453 c.c prevede i rimedi dell’azione di risoluzione o dell’adempimento.

La Cassazione in una sua pronuncia in cui ha affrontato il tema di animali affetti da brucellosi e inidonei all’impiego per i quali erano stati acquistati, ha previsto che “il bene è completamente diverso da quello pattuito in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta”

 

Recesso dal contratto

Sotto il profilo delle possibilità di recesso, generalmente in questa tipologia di compravendita l’acquirente può chiedere il recesso al compratore entro due settimane, per esempio a causa del mancato ambientamento del cavallo nella nuova scuderia oppure per incompatibilità tra cavallo- cavaliere.

Il recesso avviene mediante la riconsegna del cavallo e la restituzione del prezzo già versato dal compratore nonché dal pagamento di una somma di denaro a favore del venditore come corrispettivo del recesso.

 

Cosa deve contenere un contratto di compravendita di un cavallo

Oltre agli elementi caratteristici di un contratto di compravendita in questo caso, il primo requisito da indicare sono i dati sia delle parti che del cavallo. Le informazioni relative all’oggetto della compravendita (il cavallo) sono contenute nei documenti ufficiali, Passaporto e APA, i quali dovranno essere consegnati al nuovo proprietario in seguito alla sottoscrizione del contratto.

È fondamentale accertare la effettiva proprietà del cavallo desumibile dal Passaporto.

Un ulteriore elemento da sottolineare è l’accertamento delle effettive vaccinazioni del cavallo, esse sono indicate nel libretto rilasciato dalla ASL. Il cavallo pertanto deve aver effettuato il Coggin’s test contro l’anemia infettiva.

Le parti, inoltre, potranno anche stabilire un periodo di prova prima dell’acquisto, che di solito viene stabilito in trenta giorni. In questo caso è importante che le parti si accordino sulle modalità di mantenimento e le varie spese per evitare eventuali discussioni in seguito.

 

Conclusione

È altresì necessario indicare al lettore che il passaggio di proprietà del cavallo è a carico del venditore, il quale deve compilare un apposito modulo, effettuare un versamento all’AIA (Associazione italiana allevatori) e consegnare all’ufficio competente della propria provincia la comunicazione di vendita con i relativi documenti. Successivamente sarà l’ufficio a registrare il passaggio di proprietà annotandolo sul passaporto.

Concludo con una breve riflessione per chi si accinge ad acquistare un cavallo per la prima volta. Acquistare un cavallo comporta delle grandi responsabilità per il proprietario in quanto si tratta pur sempre di un animale che può avere svariati comportamenti, come causare danni alle altre persone oltre che a sé stesso se non custodito nella maniera adeguata. Si tratta, inoltre, di animali molto sensibili per i quali è necessaria una cura con un elevato grado di attenzione.

Per questi motivi è fondamentale che prima di accingersi a redigere un contratto di compravendita di un cavallo ci sia alla base una ponderata decisione.

Informazioni

[1] Ramo del diritto di matrice anglosassone che si occupa del mondo dei cavalli prevalentemente sportivi

[2] Per DirittoConsenso tra l’altro è stato pubblicato un altro articolo attinente al mondo equino: Benedetta Probo infatti ha scritto sui profili di responsabilità extracontrattuale nell’attività di gestione di maneggio. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/09/11/responsabilita-extracontrattuale-gestione-di-maneggio/

[3] Cass. n. 10916/2010