La configurazione del reato di apologia del fascismo: tra accertamento del fatto e comminazione della pena
Che cos’è l’apologia del fascismo?
Per apologia del fascismo si intende quell’insieme di azioni e comportamenti diretti alla ricostruzione del partito fascista.
La legge[1] riconosce come tale “una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque, che persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia […]”
La ricostruzione del partito fascista deve avvenire appunto per mezzo di un gruppo di almeno cinque persone, le quali propongono di sovvertire l’ordine democratico della Repubblica usando la violenza, minacciando le libertà e i principi fondamentali della stessa, lodando avvenimenti, figure e comportamenti propri del partito fascista.
Si prevede la reclusione fino a un anno e sei mesi o la multa fino a 6.000 euro per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; ovvero la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
La comminazione di siffatte punizioni risulta ancora limitata e inefficace, specie perché i fatti contestati devono essere messi a confronto con la libertà di manifestazione del pensiero, diritto costituzionalmente tutelato ai sensi dell’art. 21 Cost.[2].
Sicché il giudizio finale, neanche troppo certo, spetta al giudice che analizza il caso concreto deliberando la commissione del fatto di reato o il sacrosanto esercizio di un diritto inviolabile.
Il quadro normativo
La legge Scelba e le sue vicende
Il reato di apologia del fascismo è introdotto per la prima volta con legge 20 giugno 1952, n. 645: la c.d. “legge Scelba” da Mario Scelba[3], primo firmatario della proposta.
Accanto allo scopo di punire la riorganizzazione del “disciolto partito fascista”, la legge sanziona ogni tipo di esaltazione di principi, metodi e fatti del fascismo, quindi chiunque tramite associazioni o partiti adotti tali comportamenti.
Sin da subito suscita non poche polemiche la sua approvazione, venendo poi accusata di incostituzionalità: la legge in questione violerebbe le libertà costituzionali di riunione e associazione, insieme a quella di manifestazione del proprio pensiero.
Illuminante e risolutivo diventa così l’intervento della Consulta[4] che definisce meglio il fatto che costituisce reato: apologia non è semplice difesa o elogio del fascismo e dei suoi ideali, bensì esaltazione convinta e capace di condurre ad una riorganizzazione effettiva del partito fascista, o sufficiente a indurre a commettere un fatto finalizzato alla riorganizzazione dello stesso.
La legge Mancino
La legge Mancino[5] si propone di dare attuazione alla “Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”[6], aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.
Non solo, la nuova legge vuole ampliare l’ambito di applicazione e l’effettività già concreta della XII Disposizione transitoria e finale della nostra Costituzione[7], così da garantire, inoltre, il pieno rispetto delle nuove regole internazionali cui l’ordinamento giuridico italiano ha aderito per mezzo della Convenzione cui ci si è riferiti poco prima.
Per questo, la legge punisce la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale e etnico, ovvero chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro; quindi con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Essa, perciò, si inserisce sistematicamente nell’ambito delle leggi contro il fascismo e la sua apologia, condannando innanzitutto azioni e gesti che, riconducibili all’ideologia fascista o nazista, incitano alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali o etnici, ma anche l’utilizzo di simboli legati ai movimenti stessi.
Il legislatore interviene così di nuovo sulla materia del fascismo specificando ancora una volta quali condotte sono riconducibili ad esso, punendole e tentando con maggiore sforzo di disincentivarle, tanta è la diffusione di comportamenti e movimenti pseudopolitici ispirati alle ideologie mussoliniane.
Il disegno di legge “Fiano”
Il disegno di legge “Fiano”[8], del 2017, ritorna sulla struttura del reato di apologia del fascismo e sul suo carico sanzionatorio con l’intenzione di estendere la portata dell’art 293 bis del codice penale: con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con multa da 206 euro a 516 euro si vuole punire “Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, […]anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità”.
La vendita dei santini del Duce o del Fuhrer, la ricerca di proseliti da parte di movimenti chiaramente ispirati alle ideologie violente e totalitarie proprie del fascismo, costituirebbero illecito e sarebbero quindi sanzionabili, con pena aumentata di un terzo ove il fatto si commettesse su internet.
Il legislatore sente la necessità di una modifica ritenendo le attuali discipline comunque troppo permissive, in particolare dopo il moltiplicarsi di episodi di violenza riconducibili al fascismo e ai suoi ideali da parte di movimenti e partiti di estrema destra.
La fine della legislatura e l’avvicinarsi dello scioglimento delle Camere impediscono al disegno di legge di diventare legge formale dello Stato, arenandosi alla fase di approvazione in Senato.
Il “saluto romano” a processo
L’avvicendarsi di leggi e di proposte di modifica non rendono oggi semplice capire con esattezza quando si commette reato di apologia del fascismo e quando invece no.
I tribunali sono spesso in disaccordo: tra condanne e assoluzioni la matassa non è tutt’ora sbrogliata. Per fornire qualche esempio concreto tratto dalla giurisprudenza:
- Il tribunale di Varese, nel 2017, condanna un professore che scambia all’uscita di scuola un saluto romano con un suo alunno. Le motivazioni spiegano che “l’insita gravità” del gesto non può passare inosservata, specie nel caso in esame, dove è un insegnante, una figura cioè educativa, a utilizzarlo[9].
- Il tribunale di Milano, nel 2019, assolve quattro uomini imputati per l’identico gesto, adducendo che, nonostante il chiaro richiamo alla simbologia fascista, esso non determina un serio e concreto pericolo di riorganizzazione del partito fascista[10].
Se si vuole rintracciare una conclusione, c’è da dire che il saluto romano in sé non è reato, salvo non sia incitamento all’odio e non racchiuda la volontà riorganizzativa incriminata.
Riflessioni conclusive per una materia ancora non definita
La nostra Costituzione si erge sulle macerie lasciate dal fascismo, sul dolore provocato dalla negazione di libertà e diritti e dall’asservimento a un capo carismatico, ma violento e malato di onnipotenza.
La figura di Mussolini suscita incredibilmente ancora oggi giudizi contrastanti: ai nostalgici sembra irrecuperabile quella disciplina e quell’ordine che solo il Duce riuscì a diffondere in Italia, oggi vessata sotto i colpi di una classe politica poco soddisfacente e poco attenta, a detta di molti, ai reali bisogni del popolo.
Il sentimento di lontananza dalle istituzioni e dalla politica si definisce come la “malattia del popolo italiano” ed ha certo origini antiche: è l’italiano che ne patisce obbiettivamente oppure è solo una naturale tendenza non effettivamente rispondente alla realtà dei fatti storici?
Manca l’ordine, manca un’organizzazione sociale prima ancora che politica, manca attivismo e dinamismo.
Sono queste le stesse ragioni che condussero l’Italia a vestirsi del fascio littorio: che si voglia di nuovo consegnare nelle mani di un leader dai poteri pieni ed assoluti come unica ancóra di salvezza?
Oggi c’è la Costituzione: l’immodificabilità della forma repubblicana, l’inviolabilità dei diritti umani sono uno scudo sicuro e forte contro tendenze simili, ma è necessario che si incentivi maggiore empatia del popolo stesso nei loro riguardi, perché sembra che se ne sia dimenticato.
Non è più credibile rinunciare ai propri diritti e alle proprie libertà essenziali in nome di una società gerarchizzata e perciò diritta, disciplinata e ordinata.
Non c’è apologia di fascismo nel desiderare più “certezze”, soprattutto politiche, la sfida resta nei modi, negli uomini e le donne che sapranno farsene carico, mai dimenticandosi di tenere fede assoluta nella Costituzione e in quell’antifascismo che la pervade tutta.
Informazioni
https://www.cortecostituzionale.it/default.do
https://documenti.camera.it/leg17/dossier/Pdf/gi0485.pdf
https://giuridica.net/saluto-romano-quando-rientra-nellapologia-del-fascismo/
[1] Il riferimento è alla legge Scelba: L 20 giugno 1952, n. 645
[2] Per approfondire il tema della libertà di manifestazione del proprio pensiero come diritto costituzionalmente tutelato: http://www.dirittoconsenso.it/2020/06/08/art-21-cost-libera-manifestazione-pensiero/
[3] Mario Scelba è stato politico italiano, Presidente del Consiglio dei ministri e Presidente del Parlamento europeo. Agli anni della legge ricopriva il ruolo di Ministro dell’interno
[4] Le sentenze in questione sono: la Sent. n. 1/1957, e la Sent. n. 74/1958 della Corte costituzionale
[5] L. 25 giugno 1993, n. 205
[6] La Convenzione citata è consultabile al seguente link: http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/protezioneinternazionale/normativa-internazionale/Documents/Convenzione_discriminazione_razziale.pdf
[7] Ai sensi della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana si dispone: “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.”
[8] Il testo del ddl in questione si può consultare presso: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46053.htm
[9] Ci si riferisce alla Sent. n. 167/2017 del tribunale di Varese
[10]Ci si riferisce alla Sent. n. 2488/2019 del tribunale di Milano

Pasquale Iasuozzo
Ciao, sono Pasquale. Sono laureato in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Salerno con una tesi in diritto costituzionale sullo Stato fascista e la sua caratteristica legislazione. Da diverso tempo mi preoccupo di questioni attinenti al diritto costituzionale, e quindi anche alla nostra Costituzione, e coltivo, accanto allo studio della storia italiana, compresa quella giuridica, una personale passione per la politica, specie nazionale. La collaborazione con DirittoConsenso deriva direttamente dalla sentita necessità di avvicinare un pubblico sempre più vasto alle tematiche giuridiche, convinto dell’importanza delle stesse, essendo la loro conoscenza strumento essenziale per acquisire maggiore consapevolezza di quanto intorno ci accade.