L’innovazione della notificazione via PEC introdotta con la legge 183/2011 e successive modifiche
Obbligatorietà e scopo della notifica per comprendere la notificazione via PEC
La notificazione degli atti giudiziari non è, ovviamente, una novità della c.d. digitalizzazione della giustizia, ma è un elemento fondamentale del processo[1], necessario per il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio. Essa consiste nella comunicazione, mediante specifiche modalità, di determinati atti di causa, e deve essere fatta rispettando termini temporali ben precisi, talvolta disposti dal Giudice per il caso di specie ma spesso già previsi dal codice civile.
Prima fra tutte la notificazione dell’atto di citazione, che deve essere fatta almeno 90 giorni prima della data di prima udienza. Caso speculare per i procedimenti speciali sarà quello della notifica del ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione d’udienza, ipotesi nella quale è invece il Giudice a stabilire il termine per effettuarla (normalmente quarantacinque giorni prima dell’udienza).
Cos’è la notificazione degli atti?
La notificazione dell’atto introduttivo (atto di citazione o ricorso che sia) serve per mettere a conoscenza la controparte dell’esistenza del procedimento. La notifica in corso di causa può avvenire però anche in altre situazioni, ad esempio quando parte convenuta rimane contumace alla prima udienza ed il Giudice, per il prosieguo della causa, manda a parte attrice di notificare anche il successivo provvedimento.
La notificazione può poi riguardare atti prodromici all’istaurazione di un procedimento, come ad esempio la notifica di un atto di precetto, necessaria per procedere al recupero di un credito: in tal caso sarà proprio dalla notificazione che decorreranno i termini di novanta giorni per istaurare l’eventuale procedimento esecutivo.
Ancora, la notifica è prevista per provvedimenti emanati inaudita altera parte – in primis i decreti ingiuntivi – i quali devono obbligatoriamente essere notificati al debitore entro 60 giorni dall’emissione, pena la loro inefficacia. A notifica effettuata, dalla stessa decorrerà il termine di 40 giorni a seguito del quale l’ingiunzione diverrà esecutiva.
Infine, la notificazione è utilizzata per far decorrere i c.d. termini brevi per il passaggio in giudicato delle sentenze, che se meramente comunicate alle parti costituite divengono definitive dopo 6 mesi, mentre se notificate ad una parte a cura dell’altra lo diverranno dopo soli 30 giorni da detto adempimento.
È quindi evidente come la notificazione, il cui scopo principale è appunto il rispetto del principio del contraddittorio, abbia anche altre numerose ed importanti funzioni.
Affinché la parte che ne ha interesse possa dare prova della notificazione, la stessa si esegue attraverso la consegna di una copia dell’atto originale al destinatario, riportando in calce sia la data che il modo dell’avvenuta consegna. L’originale viene restituito al richiedente, con l’attestazione di avvenuta effettuazione[2].
Le diverse modalità di notificazione prima della PEC
Il nostro codice civile prevede, all’articolo 137 e ss, le varie modalità di notifica.
Premesso che la possibilità di effettuarla via PEC non ha eliminato le precedenti modalità, vediamo che innanzitutto la notifica tale adempimento può essere effettuata a mezzo Ufficiale Giudiziario, e cioè consegnando in duplice copia l’atto al funzionario preposto dell’UNEP[3] competente, che si occuperà di recarsi presso l’indirizzo indicato.
Qualora l’Ufficiale Giudiziario non trovi nessuno all’indirizzo, reperite informazioni in loco – ad esempio dai nominativi sul citofono e presso vicini – per assicurarsi che il destinatario sia ivi normalmente reperibile, lascia apposito avviso in buca ed effettua la notificazione a mezzo Posta Raccomandata ex art. 140 c.p.c.
Allo stesso modo, il legale previamente autorizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza, può direttamente ed in proprio effettuare la notificazione a mezzo posta.
Nel caso in cui, in queste due ultime situazioni, la notifica non vada a buon fine per irreperibilità del destinatario all’indirizzo, è necessario prima effettuare una verifica anagrafica e, qualora il destinatario sia irreperibile, potrà effettuarsi una notificazione ex art. 143 c.p.c. ovvero mediante affissione dell’atto presso apposito albo della Casa Comunale dell’ultimo indirizzo di residenza conosciuto.
Vi sono, infine, un elenco di situazioni peculiari (come ad esempio la notifica ad un numero abnorme di conventi o la notifica a militari al fronte) strettamente disciplinate con modalità idonee ai singoli casi particolari.
La notificazione via PEC. Cosa prevede, quali sono i casi in cui non può essere utilizzata e come deve essere redatta la relata
Con l’introduzione della legge 53/1994, agli avvocati è stata data la possibilità di effettuare le notifiche in proprio a mezzo posta, senza avvalersi dell’Ufficiale Giudiziario, e la legge 183/2011[4] ha finalmente disposto la validità della notificazione in proprio via PEC.
Tale innovazione, che si inserisce nell’ambito della c.d. digitalizzazione del processo civile e nella prassi sempre più frequente che permette agli avvocati di estrarre telematicamente ed autenticare in proprio le copie degli atti, ha dato il via una sorta di rovesciamento della prospettiva tradizionale della gestione della prassi giudiziaria, fino a pochi anni fa tradizionalmente cartacea[5].
Il procuratore di parte può, quindi, eseguire in proprio a mezzo PEC la notificazione di tutti gli atti, a meno che il Giudice non abbia disposto diversamente o a meno che non si tratti del primo atto introduttivo del procedimento esecutivo vero e proprio (atto di pignoramento) che deve necessariamente essere eseguito dall’Ufficiale Giudiziario.
Innanzitutto, il notificante deve utilizzare una propria utenza PEC che sia registrata in un pubblico registro, e può inviare il messaggio solo a indirizzi PEC del destinatario o dei destinatari che siano inseriti in un pubblico registro[6].
Ciò premesso sugli indirizzi, il notificante deve inserire nel messaggio PEC:
- l’atto da notificare in copia autentica conforme all’originale, che dovrà essere predisposta in diverse modalità a seconda che l’atto originale sia cartaceo o informatico. Nel primo caso sarà necessario effettuare una scansione dell’originale, apponendovi la dicitura di copia conforme (ed inserendo quest’ultima che nel file della relata a pena di nullità). Nel secondo cosa, sarà sufficiente apporre la dicitura di copia conforme in calce all’atto stesso;
- la relata di notifica firmata digitalmente, che a pena di nullità dovrà contenere: nome, cognome e codice fiscale dell’avvocato notificante, della parte per la quale si agisce e del destinatario; l’indicazione dell’indirizzo PEC del destinatario ed il pubblico registro dal quale è stato estratto; l’attestazione id conformità dell’atto in caso di originale cartaceo; l’Ufficio Giudiziario, la sezione ed il numero di ruolo in caso di causa già pendente;
- la dizione nell’oggetto della PEC, a pena di nullità, “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
Come dimostrare la notificazione?
Le significative innovazioni portate dalla legge 183/2011 hanno determinato anche non poche criticità, da un lato di natura estremamente tecnico-informatica ma dall’altro lato fondamentali in quanto incidenti sulla nullità o meno della notifica.
La più significativa è forse quella dell’esistenza di due diversi sistemi di firma digitale, CAdES e PAdES, dei quali solo il primo veniva inizialmente riconosciuto per effettuare validamente la notificazione via PEC.
Di tutta evidenza, ciò ha scatenato una valanga di vizi procedurali e problematiche nei procedimenti in corso, rendendo necessario addirittura l’intervento della Corte di Cassazione, la quale infine ha sancito che “secondo il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, in caso di notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC), le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PadES sono entrambi equivalenti, sia pure con le differenti estensioni e devono, quindi essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”[7].
Più complesso (o forse, semplicemente diverso dalle precedenti abitudini) è dare la prova dell’avvenuta notificazione, che con il cartaceo viene data con l’esibizione della relata delll’atto originale firmata dal ricevente, oppure dalle cartoline di ricevuta di ritorno:
- In primo luogo la notificazione via PEC si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, e per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.
- In secondo luogo, la prova della notificazione a mezzo PEC deve essere fornita dall’avvocato esclusivamente in modalità telematica, quindi non presentando in udienza la stampa del contenuto delle ricevute PEC o allegando scansione delle stesse ad una busta telematica nel fascicolo informatico, bensì inviando nel fascicolo telematico i duplicati dei file in estensione .msg o .eml, allegandoli ad una nota di deposito[8].
La possibilità di provare in modalità cartacea la notifica a mezzo PEC è del tutto residuale, ed ammessa esclusivamente nel caso in cui non si possa procedere al deposito con modalità telematiche come ad esempio innanzi al Giudice di Pace oppure alla Corte di Cassazione[9].
Conclusioni
È evidente che la possibilità di effettuare le notifiche degli atti giudiziari via PEC ha da un lato accorciato determinate tempistiche (basti pensare al tempo necessario per il perfezionamento della notificazione a mezzo posta) e reso meno farraginoso un passaggio del tutto essenziale per il procedimento civile.
Dall’altro lato, questa innovazione ha però determinato la nascita di dettagli estremamente tecnici (come la questione della firma CAdES/PAdES, per la quale è stato addirittura necessario l’intervento delle Sezioni Unite) e fatto forse perdere un po’ di vista il vero fondamentale significato della notificazione – il rispetto del principio del contraddittorio – in favore di cavilli burocratici talvolta usati per allungare strategicamente i tempi processuali.
Inoltre, la non obbligatorietà per le persone fisiche ed anche per altri soggetti di avere un indirizzo PEC rende tale modalità, per quanto snella e pratica, ancora residuale ed al momento del tutto inapplicabile a molte branche del diritto civile.
Informazioni
L. TRAMONTANO, a cura di, Studium – Codice di Procedura Civile – Dottrina, Giurisprudenza, Schemi, esempi pratici, La Tribuna, XVII edizione 2019 p 425 e ss.
A. CIRIELLO, P. LUPI, Le notifiche a mezzo PEC eseguite dagli Avvocati, dispensa a cura della Scuola Superiore della Magistratura, in giustizia.lazio.it
http://www.dirittoconsenso.it/2020/09/01/uno-schema-pratico-del-processo-civile-ordinario/
L. 183/2011, modificata dal D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012
Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 20072/2015
Cass. Civ. SSUU, sent. 10266/2018
[1] Sui tecnicismi ed i passaggi del processo civile v. http://www.dirittoconsenso.it/2020/09/01/uno-schema-pratico-del-processo-civile-ordinario/
[2] L. TRAMONTANO, a cura di, Studium – Codice di Procedura Civile – Dottrina, Giurisprudenza, Schemi, esempi pratici, La Tribuna, XVII edizione 2019 p 425 e ss.
[3] Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti
[4] Poi significativamente modificata e integrata dal D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012
[5] A. CIRIELLO, P. LUPI, Le notifiche a mezzo PEC eseguite dagli Avvocati, dispensa a cura della Scuola Superiore della Magistratura, in giustizia.lazio.it
[6] L’art. 16-ter D.L. 179/2012 e successive modifiche indica questi pubblici registri: l’ANPR, l’anagrafe nazionale della popolazione residente (non ancora attivo); l’INI-PEC, l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello sviluppo economico che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano; il ReGIndE, Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della giustizia e che contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di PEC dei soggetti abilitati esterni (avvocati, curatori, CTU ed ausiliari del giudice in genere); il Registro delle Pubbliche Amministrazioni, gestito sempre dal Ministero della giustizia e che contiene gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ed è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati; il Registro delle Imprese.
[7] Cass. Civ. SSUU, sent. 10266/2018
[8] A. CIRIELLO, P. LUPI, Le notifiche a mezzo PEC eseguite dagli Avvocati, dispensa a cura della Scuola Superiore della Magistratura, in giustizia.lazio.it
[9] Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 20072/2015.

Giulia Gava
Ciao, sono Giulia. Sono nata a Genova nel 1991. Dopo essermi laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Genova con una tesi in Diritto Internazionale, mi sono trasferita a Torino dove nel dicembre 2019 ho superato l’esame di abilitazione alla professione forense. Attualmente collaboro con uno Studio Legale occupandomi in particolar modo di diritto di famiglia e minorile; da sempre mi interesso anche di diritto internazionale e di diritto dell’immigrazione.