Analisi degli strumenti di protezione ordinaria del minore: dichiarazione dello stato di adottabilità, provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale e provvedimenti convenienti

 

Che cosa sono gli strumenti di protezione ordinaria del minore?

Gli strumenti di protezione ordinaria del minore vengono attivati nei casi in cui i genitori pongano in essere delle condotte pregiudizievoli per il figlio minorenne. L’ordinamento prevede tre tipologie di strumenti che vengono scelti in base alla gravità della situazione di pregiudizio del minore.

Questi strumenti sono:

  • i provvedimenti convenienti;
  • i provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
  • la dichiarazione dello stato di adottabilità.

 

Il tribunale per i minorenni

Il tribunale per i minorenni è competente in via esclusiva per la dichiarazione dello stato di adottabilità, mentre ha una competenza concorrente con il tribunale ordinario per gli altri due strumenti.

Il tribunale per i minorenni è un organo della giustizia ordinaria specializzata. È diviso in due sezioni: civile e penale, con alcuni compiti amministrativi.

In ragione delle sue funzioni, che sono complesse e rivolte a persone in formazione, il tribunale è composto da due giudici togati e da due giudici onorari. I requisiti di questi due giudici sono indicati nell’articolo 2 del regio decreto istitutivo del tribunale stesso: “un uomo e una donna, benemeriti, dell’assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia[1].

 

I principi della disciplina

Il principio che è alla base degli strumenti di protezione ordinaria del minore è quello del superiore interesse del minore. Questo principio permette di porre l’accento esclusivamente sulla condizione obiettiva in cui il minore si trova.

Questo principio è trasversale a tutta la materia del diritto minorile. È stato formalizzato per la prima volta nell’articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989.

Un altro principio comune a tutti gli strumenti di protezione ordinaria del minore è il dovere dello Stato di intervenire, nel caso in cui i genitori pongano in essere condotte pregiudizievoli nei confronti del minore.

 

La dichiarazione dello stato di adottabilità

La dichiarazione dello stato di adottabilità interviene nelle situazioni più gravi di pregiudizio per il minore. Questa dichiarazione, infatti, viene fatta dal tribunale per i minorenni nel caso in cui il minore sia in stato di abbandono. L’accertamento dello stato di abbandono è preliminare alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

Per stato di abbandono deve intendersi una circostanza in cui i minori siano privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti che sono tenuti a provvedervi. I casi in cui il minore versa in uno stato di abbandono possono essere diversi: dal minore orfano di entrambi i genitori, al figlio di genitori ignoti, alle situazioni in cui, pur avendo i genitori, questi non si occupino del minore e non lo accudiscano.

La dichiarazione dello stato di adottabilità può essere effettuata solo nel caso in cui ci sia un abbandono totale e definitivo del minore e che riguardi non solo i genitori, ma anche l’intero nucleo familiare. La valutazione di inidoneità o di indisponibilità, quindi, deve interessare tutto il nucleo famigliare, ovvero fino ai parenti di quarto grado.

Questo strumento di protezione ordinaria del minore è di competenza esclusiva del tribunale per i minorenni a causa della gravità degli effetti che questa dichiarazione comporta, infatti, è il primo subprocedimento del procedimento generale che porta all’adozione del minore. Il legislatore ha ritenuto, quindi, di attribuire la competenza a un’autorità giudiziaria specializzata, composta non solo da tecnici del diritto ma anche da giudici onorari, i quali possono aiutare a individuare l’interesse effettivo del minore.

 

Il procedimento di adozione

Il procedimento di adozione comporta la cessazione completa e definitiva dei rapporti tra il minore e la famiglia d’origine.

Questo procedimento è composto da tre fasi:

  1. la dichiarazione dello stato di adottabilità,
  2. l’affidamento preadottivo, e infine
  3. il provvedimento di adozione.

 

Una volta dichiarato lo stato di adottabilità, il minore viene abbinato a una famiglia che si sia resa preventivamente disponibile all’adozione.

Decorso almeno un anno dall’affidamento preadottivo, qualora l’accertamento relativo all’esistenza dei presupposti per una crescita serena del minore in quell’ambiente familiare diano esito positivo, il tribunale per i minorenni dichiara l’adozione.

Con l’ingresso nella famiglia adottiva, il minore acquista lo stato di figlio degli adottanti, spezzando pertanto in modo definitivo i rapporti giuridici con la famiglia di origine.

 

La decadenza dalla responsabilità genitoriale

La decadenza dalla responsabilità genitoriale è uno strumento di protezione ordinaria del minore codificato nell’articolo 330 del codice civile.

La decadenza dalla responsabilità genitoriale viene pronunciata dal giudice quando i genitori pongono in essere nei confronti del minore una condotta gravemente pregiudizievole, la quale si verifica quando il genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale oppure quando abusa dei suoi poteri. Questi comportamenti non devono determinare un attuale pregiudizio, è sufficiente per la decadenza dalla responsabilità genitoriale che questi comportamenti siano potenzialmente pregiudizievoli.

La condotta del genitore può essere sia commissiva, intendendo ad esempio azioni di violenza, sia omissiva, riferendosi a situazioni di negligenza o incuria. Il comportamento messo in atto dal singolo genitore o da entrambi non deve essere obbligatoriamente imputabile a dolo o a colpa dei genitori stessi.

I soggetti che possono richiedere la decadenza sono:

  • l’altro genitore,
  • il pubblico ministero, e
  • i parenti.

 

La procedura con la quale viene disposta la decadenza è una procedura di volontaria giurisdizione, ovvero una giurisdizione diretta non a risolvere delle vere e proprie controversie. Il tribunale decide in camera di consiglio, dopo aver ascoltato il PM, e aver disposto l’ascolto del minore interessato qualora abbia compiuto i 12 anni di età. I genitori, in questa procedura, hanno diritto di essere assistiti da avvocati, così come è prevista per il minore la difesa tecnica.

Gli effetti della decadenza dalla responsabilità genitoriale sono la sospensione dei diritti e dei doveri dei genitori, salvo il perdurare del dovere di mantenimento. Il genitore decaduto, perciò, perde i poteri rappresentativi e decisionali che gli erano riconosciuti, ma mantiene un dovere di vigilanza sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

La decadenza è un provvedimento temporaneo, per questo il genitore decaduto può chiedere di essere reintegrato nella responsabilità genitoriale. Il reintegro viene disposto dal giudice quando sono cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata.

Il decreto di decadenza può essere compiuto dal tribunale per i minorenni, ma anche dal tribunale ordinario, solo nel contesto di un procedimento giudiziario per l’affidamento dei figli nella scissione della coppia genitoriale.

 

I provvedimenti convenienti  

Gli ultimi strumenti di protezione ordinaria del minore sono i provvedimenti convenienti.

Questi provvedimenti, previsti nell’articolo 333 del codice civile, sono quelli più applicati nella prassi dal tribunale per i minorenni.

I provvedimenti convenienti vengono adottati dal giudice nel caso in cui uno o entrambi i genitori tengano una condotta pregiudizievole per il figlio, ma questo pregiudizio non è tale da poter dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

L’intervento del giudice è ammesso con riferimento a circostanze che si pongono in funzione della tutela e della promozione della personalità del figlio minore, quindi l’ambito di operatività va oltre il mero pregiudizio. Il pregiudizio, anche in questo caso, può essere solo eventuale e non imputabile a dolo o colpa.

L’articolo 333 del c.c. elenca due misure che il giudice può disporre congiuntamente ai provvedimenti convenienti:

  1. l’allontanamento del minore e
  2. l’allontanamento del genitore dalla residenza familiare.

 

Queste due possibilità, infatti, altro non sono che strumenti che il tribunale può adottare per limitare la responsabilità genitoriale, motivati dal fatto che il genitore ha tenuto una condotta pregiudizievole.

Informazioni

F. Ruscello, Diritto di famiglia, Pacini giuridica, 2020

[1] Per approfondire le funzioni del tribunale per i minorenni: http://www.dirittoconsenso.it/2020/05/28/tribunale-per-minorenni-e-funzioni-tutela/